Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 99 Geotopo di Arnovecchio
Il paleomeandro dell'Arno in località Arnovecchio è indicato nella Carta dello Statuto del Territorio del PTCP come geotopo di potenziale interesse provinciale; la Carta dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale conferma l'evidenza geomorfologica dell'area.
Il Regolamento Urbanistico definisce la disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni ammissibili e detta le disposizioni al fine di preservare i connotati conformativi del territorio e del paesaggio.
Nella zona sono prescritti:
- a) La conservazione geomorfologica e l'idrografia del paleoalveo;
- b) Il mantenimento delle trame agricole e dei tracciati storici.
Nella zona sono vietate:
- a) le nuove edificazioni;
- b) la costruzione di stazioni radio base per la telefonia mobile;
- c) gli impianti solari termici e fotovoltaici per i quali è prevista l'installazione a terra;
- d) gli impianti eolici, fatta eccezione per gli impianti classificabili interventi manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115
Il mutamento di destinazione d'uso è soggetto a S.C.I.A., anche in assenza di opere, ai sensi della LRT 1/2005 smi.
Per le parti del Geotopo che ricadono all'interno dell'Area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) di Arnovecchio, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 106.