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Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 10 Residenziale
1. La destinazione d'uso residenziale (R) comprende, oltre alle abitazioni ordinarie, collegi e convitti e strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca, residence).
2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo.
Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.
Piano Strutturale
Piano Operativo
Procedimenti
- Variante al PS e al PO: implementazione mappe di pericolosità alluvione e rischio alluvioni
- Variante semplificata al P.S. e P.O. per l'implementazione dei beni archeologici
- Formazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo
- Variante anticipatoria al RU
- Variante adeguamento del RU alle nuove pericolosità e piani sovraordinati