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Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo


Art. 35 Pozzi e sorgenti
1. Per i pozzi, le sorgenti ed i punti di presa utilizzati per l'approvvigionamento idrico per il consumo umano erogati a terzi da pubblico acquedotto sono definite ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le zone di tutela assoluta e quella di rispetto per un raggio di 200 ml. dal punto di captazione.
2. Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all'uso termale sono gestite sulla base delle disposizioni dell'art. 21 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 33 del 3 giugno 2008 e del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 38 del 27 luglio 2004.
Piano Strutturale
Piano Operativo
Procedimenti
- Variante al PS e al PO: implementazione mappe di pericolosità alluvione e rischio alluvioni
- Variante semplificata al P.S. e P.O. per l'implementazione dei beni archeologici
- Formazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo
- Variante anticipatoria al RU
- Variante adeguamento del RU alle nuove pericolosità e piani sovraordinati