Norme Tecniche di attuazione del Piano della Città Storica

Art. 5 Unità edilizie, unità immobilari e aumento delle unità immobiliari

Il tessuto edificato interno alle mura è suddiviso in unità edilizie, che corrispondono ai lotti catastali. Le unità edilizie, individuate in cartografia, di norma corrispondono all’assetto catastale di primo impianto (1953) e rappresentano la struttura urbana consolidata dell’edificato. Per questo non è ammesso di norma l’accorpamento di unità edilizie contigue.

Le unità edilizie sono composte da uno o più edifici, dagli spazi aperti e dagli annessi collegati e sono suddivise in una o più unità immobiliari.

Per ogni edificio è individuata la classificazione tipologica (vedi articolo 15), l’intervento ammesso e l’uso compatibile.

Le unità immobiliari possono essere aumentate in relazione alle divisioni catastali storiche, riportate in cartografia in puntinato nero. Tali divisioni devono essere rispettate nel determinare l’eventuale aumento di unità immobiliari negli edifici storici (tipologizzati)

Una comprovata documentazione storico-catastale, può portare a diverse e ulteriori divisioni che comunque si mantengano coerenti con il processo tipologico, sintetizzato nell’Atlante delle tipologie.

Negli edifici recenti, individuati in grigio in cartografia e comunque realizzati dopo il 1950, l’aumento di unità immobiliari è sempre ammesso. Per gli altri edifici l’aumento delle unità immobiliari è consentito con le modalità previste nei rispettivi interventi edilizi ammessi. La fusione di unità immobiliari è sempre ammessa per ricomporre una unità edilizia storica e individuata in cartografia.

Allo scopo di tutelare la struttura dei lotti catastali, che costituisce l’ossatura della città storica, gli interventi edilizi possono essere su un’intera unità edilizia o su parti di essa, mentre non sono di norma previsti interventi estesi a più unità edilizie contigue con un unico progetto. Qualora si dovesse presentare l’esigenza di intervenire su più unità edilizie, con l’obiettivo del restauro, del ripristino o del recupero da elementi di degrado, l’intervento è attuabile mediante la realizzazione coordinata delle opere sulle singole unità tramite specifici atti d’obbligo, oppure mediante un piano attuativo (D.L. 380/2001, L.R. 1/05) di iniziativa pubblica o privata.

Per tutti quegli interventi, che non siano limitati alla manutenzione, da eseguire su parti di unità edilizie, il progetto deve dimostrare la congruenza con l’intera unità, mettendo in evidenza l’integrazione delle parti comuni, delle costanti tipologiche (per costanti tipologiche si intendono: l’androne di accesso o l’ingresso, la posizione delle scale, la distribuzione interna -zona giorno/zona notte, la posizione dei solai, la forma delle coperture, le caratteristiche costruttive, il rapporto con gli spazi aperti: orti, cortili, chiostrine, giardini), degli impianti tecnologici, degli spazi aperti dell’intera unità.

Nell’ambito delle unità edilizie, nel rispetto dell’articolo 24, nei manufatti privi di indicazioni specifiche di intervento è ammessa la ristrutturazione urbanistica, se legittimi, a parità di superficie utile lorda per pertinenze e servizi alla residenza.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:09