Norme Tecniche di attuazione del Piano della Città Storica

Art. 11 Ristrutturazione edilizia per gli edifici non tipologizzati

Per gli edifici realizzati dopo gli anni ’50 del novecento, per quelli profondamente modificati, individuati in cartografia, gli interventi di ristrutturazione sono rivolti a reintegrare gli organismi edilizi nel contesto edificato circostante con la ricostruzione dei caratteri propri della tipologia originaria di appartenenza con interventi tesi a conferire una specie di storicizzazione mediante interventi di ristrutturazione/riqualificazione edilizia.

Gli interventi di riqualificazione/ristrutturazione sono da considerare nuovi interventi (parziali o totali) tesi ad un consolidamento dell’immagine complessiva e a un miglioramento abitativo.

Questi interventi fanno riferimento solo agli edifici realizzati dal secondo dopoguerra ad oggi e in genere incorporati in un contesto rimasto pressoché integro. L’interpretazione “formale” é rimandata ai modelli illustrati nelle tavole che accompagnano la sistemazione delle piazze. Essi non costituiscono un paradigma di riferimento o un obbligo normativo da tradurre al momento della presentazione del progetto per la concessione edilizia, ma solo un riferimento metodologico. In alcuni casi, individuati in cartografia, è ammesso il rialzamento di un piano abitabile (altezza attuale più metri 2,70 di altezza media), che deve avvenire nel rispetto dei criteri tipologici e architettonici del tipo edilizio individuato come modello a cui riferisi. E nel riportare una copertura in coppi di cotto analoga a quelle tradizionali. Gli interventi di ristrutturazione con rialzamento e quelli di ripristino tipologico si attuano con permesso di costruire.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:09