Norme Tecniche di attuazione del Piano della Città Storica

Art. 16 Edificio specialistico religioso

Definizione: chiese, oratori, cappelle, conventi e monasteri, fabbricati destinati a funzioni di culto religioso, alla residenza di ordini religiosi, rivestono interesse collettivo. Sono individuati nell’Atlante dei tipi edilizi con il colore blu le chiese, con il colore azzurro conventi e monasteri, palazzo vescovile ecc.

Modalità d’intervento: manutenzione ordinaria, restauro, ripristino filologico; ripristino tipologico per i conventi e gli edifici individuati in azzurro. Tali interventi comprendono:

  • la conservazione o il ripristino dell’impianto tipologico originario;
  • la conservazione o il ripristino degli elementi architettonici e decorativi (fronti interni ed esterni, copertura, ripristino degli ambienti interni) con il ripristino delle parti alterate;
  • il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota di murature portanti, solai a volte, scale, copertura;
  • la conservazione e il ripristino degli spazi liberi e circostanti con demolizione delle superfetazioni;

Destinazione d’uso: per le chiese (edifici in blu) la destinazione naturale è quella religiosa o, in mancanza, una destinazione culturale e museale che renda fruibile l’involucro architettonico, il corredo delle finiture e delle opere d’arte, nonché direzionale di servizio, purchè non si creino motivi di contrasto con i valori formali e simbolici presenti.

Per i conventi e i palazzi religiosi (edifici azzurri) ove sia venuta a mancare la destinazione religiosa originaria sono ammesse altre destinazioni compatibili con l’integrità del manufatto fra cui:

  • direzionali e direzionali di servizio, in particolare le sedi di comunità, fondazioni, associazioni culturali;
  • turistico-ricettive, purché non si creino motivi di contrasto con i valori formali e simbolici presenti.

La destinazione residenziale è ammessa se la trasformazione in residenza è già avvenuta e ormai consolidata nel tempo.

Qualsiasi destinazione non può alterare l’impianto tipologico e distributivo, in particolare nei conventi la manica lunga e le celle, se conservate.

Ultima modifica 17.03.2022 - 11:09