Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 31 Tessuti e aggregati isolati di impianto storico (TS)

1. Il Regolamento Urbanistico individua, ai sensi degli artt. 32-33-34 delle NTA del Piano Strutturale, le parti edificate antecedenti al Catasto di primo impianto (1952) caratterizzate da qualità storiche, artistiche, testimoniali e paesaggistiche, ravvisabili sia nei singoli edifici e complessi sia nell'impianto insediativo, nelle modalità di aggregazione delle aree inedificate e degli spazi pubblici circostanti che concorrono a costituirne l'immagine e che necessitano di tutela.

2. Sono tessuti assimilabili alle zone omogenee A del DM 1444 del 2.4.1968. Le zone TS, in conformità con la legge regionale vigente, sono articolate in sottozone per tessuti omogenei e UTOE:

  • - TS1: borghi isolati di pianura;
  • - TS2: borghi suburbani lineari;
  • - TS3: tessuti di case isolate novecentesche e tessuti pianificati con intervento unitario;
  • - TS4: borghi di collina e di montagna;
  • - TS5: aggregati di rilevanza architettonica e monumentale;
  • - TS6: aggregati di valore testimoniale.

3. Gli edifici edificati prima del 31 Dicembre 1945 (Circolare MIBACT n. 42 del 21/072017) e ricadenti in questi tessuti sono classificati dal punto di vista della tipologia edilizia ai sensi dei successivi articoli ed in particolare dell'Art. 38 (Classificazione tipologica del patrimonio edilizio storico e interventi ammissibili).

4. La classe tipologica del bene principale si intende estesa all'area di pertinenza storica dello stesso, anche se non indicata nelle tavole di piano.

5. Per ogni trasformazione devono essere rispettate le invarianti tipo-morfologiche così come individuate dagli artt. 36, 37 e 39.

6. Gli interventi ai sensi degli artt. 32, 33, 34 del PS, dovranno comunque essere finalizzati al ripristino, al restauro, al risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente, delle sue qualità e degli elementi costitutivi degli assetti tipo-morfologici e degli spazi non edificati.

7. Per gli edifici di recente costruzione interni ai tessuti TS valgono le norme relative ai tessuti TR1.

8. Per gli alloggi esistenti alla data del 17/04/2013, per i quali è ammessa la ristrutturazione edilizia di tipo conservativo e addizione volumetrica RE-C, è consentito l'ampliamento una-tantum di mq. 25 di SCal a condizione che:

  • - venga dimostrata la non alterazione dei valori storico-testimoniali dell'edificio. Nel caso di incrementi distaccati dall'alloggio, dovrà essere stipulato un atto unilaterale d'obbligo relativo al carattere di pertinenzialità della nuova costruzione;
  • - l'ampliamento proposto non superi il 20 % del Volume Edificabile dell'edificio principale, calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 39/R;
  • - sia conforme alle prescrizioni indicate dalla L.R.T sul rischio idraulico 41/2018 e s.m.i.

9. In aggiunta agli incrementi "una tantum" di cui al precedente comma 8 può essere realizzato un ulteriore incremento "una tantum" di 10 mq di SCal per alloggio, a condizione:

  • - che l'intero immobile, esistente ed in ampliamento, raggiunga la classe energetica B;
  • - che venga dimostrata la non alterazione dei valori storico-testimoniali dell'edificio. Nel caso di incrementi distaccati dall'alloggio, dovrà essere stipulato un atto unilaterale d'obbligo relativo al carattere di pertinenzialità della nuova costruzione;
  • - che l'ampliamento proposto nel suo complesso non superi il 20 % del Volume Edificabile dell'edificio principale, calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 39/R;
  • - che sia conforme alle prescrizioni indicate dalla L.R.T sul rischio idraulico 41/2018 e s.m.i.;

Il mancato raggiungimento dei requisiti prestazionali che hanno consentito di accedere al presente premio volumetrico costituisce parziale difformità dal permesso di costruire.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16