Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 85 Aree agricole multifunzionali di pianura con valenza paesaggistica

1. In queste aree valgono le seguenti prescrizioni:

Indirizzi colturali e funzioni

2. Sono consentiti:

  • - gli allevamenti;
  • - le attività agricole anche amatoriali;
  • - le attività agricole a vivaio;
  • - le reintegrazioni delle condizioni pedologiche iniziali attraverso rialzamenti del piano di campagna ripristinando i livelli delle sistemazioni storiche dei terreni. Pertanto il ripristino dei livelli, rilevabili dalla quota dei terreni dei confinanti o dalla cartografia, dovrà avvenire senza alterare la proprietà di invaso dovuta alla libera esondazione delle acque di allagamento ne' produrre alterazioni della funzionalità delle sistemazioni idraulico agrarie aziendali e locali nel pieno rispetto del funzionamento idraulico del reticolo minore. In questi casi l'azienda dovrà produrre una perizia tecnico-agronomica e idraulica comprendente la certificazione delle terre impiegate, ai sensi di legge, ed una rilevazione morfologica dell'azienda espressa in quote assolute, attraverso un modello digitale in formato elettronico compatibile con quelli adottati dall'ufficio tecnico del Comune;
  • - le attività integrative dell'attività agricola, compatibili con l'ambiente, di carattere ricreativo (parchi e aree di sosta e per pic-nic, aree per gioco per bambini, ecc.) artistico-culturale (esposizioni e laboratori d'arte che utilizzano materiali locali, corsi di istruzione, orti didattici connessi alle scuole, aule scientifico naturalistiche all'aperto, ecc.); aree di sosta per l'ospitalità extra-alberghiera come definite all'articolo 82;
  • - la realizzazione di bacini idrici per l'irrigazione;
  • - il recupero della viabilità a servizio della residenza, nel rispetto della morfologia del terreno, con caratteristiche e materiali tipiche della zona. Le stesse non potranno essere bitumate ma stabilizzate con sistemi che ne garantiscano la permeabilità e il pieno inserimento nel contesto paesaggistico;
  • - il riutilizzo e sistemazione degli antichi percorsi ed ippovie.

3. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di impianti a vasetteria;
  • - i movimenti di terra non connessi con le pratiche colturali e i cambiamenti della morfologia del territorio, comprensivi, tra le altre cose, di eventuali alterazioni del piano di campagna, ad esclusione degli interventi ammessi dal presente articolo;
  • - l'alterazione, la modifica e/o l' interruzione della viabilità presente, siano esse strade pubbliche o vicinali, allo scopo di garantire il più possibile l'assetto paesaggistico nei suoi aspetti formali e funzionali. Tale viabilità dovrà conservare le proprie caratteristiche (forma, dimensione, tracciato) ed essere accessibile al pubblico;
  • - l'alterazione della tessitura agraria tradizionale, con particolare riferimento per ciglionamenti, terrazzamenti, fossi, rete scolante principale e secondaria, individui e sistemi arborei caratterizzanti il paesaggio, formazioni lineari arboree e arbustive colturali e non colturali.

Interventi edilizi

4. Non sono consentiti:

  • - nuovi insediamenti residenziali di ogni tipo.

5. Sono consentiti:

  • - il riuso del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle presenti norme, compreso il cambiamento di destinazione d'uso da abitazione rurale in abitazione civile;
  • - lievi movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di interventi pertinenziali;
  • - nuovi annessi, serre e manufatti, rurali, amatoriali e temporanei;
  • - i centri aziendali, i piazzali e la viabilità interna all'azienda dovranno garantire al massimo la permeabilità dei suoli, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e funzionalità dei luoghi di lavoro, in particolar modo per carico e scarico merci;
  • - i centri aziendali dovranno essere realizzati in prossimità delle strade in modo da non attrarre traffico all'interno degli spazi agricoli;
  • - distributori di carburanti all'interno delle fasce di rispetto stradale, al di fuori del perimetro delle “Mura Verdi” ( cfr tav. 30 del Piano Strutturale) e ad esclusione della strada della Femminamorta.

Viabilità e reticolo idrografico

6. La viabilità di uso pubblico esistente al Catasto di primo impianto (1952) deve essere mantenuta tale, salvo modeste modifiche migliorative; i PMAA dovranno precisare gli interventi sulla rete viaria in modo da garantirne il recupero e la fruizione pubblica anche in riferimento ai percorsi ciclo-pedonali individuati, alle eventuali ippovie e percorsi naturalistici in genere.

7. In ogni caso la viabilità di uso pubblico dovrà essere conservata e ripristinata garantendone la fruizione da parte di terzi e l'assetto paesaggistico nei suoi aspetti formali.

8. L'alterazione del reticolo idrografico deve garantire l'equilibrio idrogeologico complessivo; ogni variazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione che comprovi l'invarianza idraulica del nuovo reticolo.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16