Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 87 Parcheggi pubblici e privati per le attività commerciali

Le dotazioni obbligatorie di parcheggio per gli esercizi commerciali sono definite dagli artt. 27, 28,29 e 30 del regolamento 15R/2009, come segue, fermo restando che, nel caso di ampliamenti, i parcheggi sono dimensionati in ordine alla superficie di vendita in ampliamento:

  • parcheggi pubblici, di cui al D.M. n° 1444/68, art. 5: “... a ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento devono corrispondere 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà da adibire a parcheggio”, dovuti per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, nei casi e secondo le specifiche previsioni di ambito e/o di zona speciale;
  • parcheggi privati per la sosta stanziale di cui all'art. 2 comma 2 della L. 122/1989: “… appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione”, dovuti per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia. I parcheggi per la sosta stanziale non sono dovuti per nuovi esercizi derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti, fatte salve le verifiche prescritte dalle singole norme di zona. Ai fini del calcolo delle superfici di parcheggio per la sosta stanziale, in tutti gli esercizi commerciali, indipendentemente dalla loro tipologia, verrà considerata un'altezza virtuale di 3,50 ml, ovvero l'altezza effettiva se inferiore. Per parcheggi per la sosta stanziale si intendono anche quelli per la sosta temporanea e dei mezzi per la movimentazione delle merci. Tale quota deve essere considerata aggiuntiva a quella dovuta ai sensi della L 122/1989. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private, tranne che per gli esercizi di vicinato, per i quali i relativi parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali; i suddetti parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità immobiliare o edilizia di cui sono pertinenza; possono essere localizzati anche in altra area, purchè in un ragionevole raggio, e purché tale area venga permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale.
  • parcheggi privati per la sosta di relazione, di cui agli articoli 28, 29 e 30 del Regolamento 15R/2009, dovuti per nuovi esercizi commerciali risultanti da nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia.. I parcheggi per la sosta di relazione non sono dovuti per nuovi esercizi derivanti da altri interventi edilizi su di immobili esistenti, fatte salve le verifiche prescritte dalle singole norme di zona. Le soglie dimensionali sono di volta in volta specificate nel prosieguo del presente articolo. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati in edifici privati o loro aree di pertinenza. È ammessa, tuttavia, dietro motivata dimostrazione dell'impossibilità del loro reperimento, totale o parziale, entro l'edificio o la pertinenza, la loro realizzazione in altre aree o edifici purchè ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e che siano a una distanza idonea a garantire un rapido collegamento con l'esercizio commerciale. In tali casi, gli obblighi sono contenuti in apposita convenzione. Il numero dei posti auto effettivi ricavati all'interno di tali parcheggi non può essere inferiore a 1 posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio, limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita.

Nel caso di grandi parcheggi sono comunque da preferire soluzioni interrate e/o pluripiano che diminuiscono l'estensione della superficie impermealizzata, e pertanto contribuiscono al buon uso del suolo.
In tutti i parcheggi devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette, dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  • - parcheggi a servizio degli esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto;
  • - parcheggi a servizio di medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto;
  • - parcheggi a servizio di grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 10 posti auto.

In tutti i parcheggi devono essere previsti appositi spazi per la sosta di moto e ciclomotori; tali spazi saranno dimensionati sulla base dei seguenti parametri:

  • - parcheggi a servizio degli esercizi di vicinato: almeno 1 posto motoveicolo ogni posto auto;
  • - parcheggi a servizio di medie strutture di vendita: almeno 1 posto motoveicolo ogni 2 posti auto;
  • - parcheggi a servizio di grandi strutture di vendita: almeno 1 posto motoveicolo ogni 4 posti auto.

Ai fini della dotazione di parcheggi sono equiparati agli esercizi commerciali i luoghi di intrattenimento con capienza superiore a 200 persone.