Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 90 Verde (Vn)

Il presente RU individua le diverse componenti del sistema del verde, sia ad uso pubblico che ad uso privato, sulla base della funzione cui assolvono tali spazi in via prevalente nonché sulla base dei relativi caratteri ambientali e paesaggistici.

V1 Verde attrezzato (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Si tratta di aree adibite a verde pubblico attrezzate nelle quali possono essere installate:

  • - infrastrutture per attività ludico-ricreative legate al tempo libero;
  • - allestimenti per spettacoli all'aperto e manifestazioni;
  • - infrastrutture per animali domestici;
  • - percorsi pedonali e ciclabili.

Sono soggette a progettazione di norma pubblica; in caso di progettazione e realizzazione da parte privata, i requisiti dimensionali e qualitativi degli interventi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

V1e Verde attrezzato di valore ecologico e naturale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Si tratta delle aree individuate dal Piano Strutturale d'Area, nelle tavole 9, tra i beni territoriali del sistema insediativo per i quali si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità.
Per queste aree vale quanto stabilito al precedente art. 41 per i beni territoriali del sistema insediativo.

V2 Verde attrezzato e infrastrutture per attività sportive di interesse urbano e di quartiere (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Si tratta degli spazi e delle infrastrutture pubbliche destinate alla pratica delle attività sportive ed ai servizi connessi.
Sono ammessi tutti gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti nonché interventi di nuova edificazione nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.
Tra i servizi connessi e complementari alle infrastrutture sportive sono ammissibili servizi di ristoro e di accoglienza nonché attività commerciali entro i limiti degli esercizi di vicinato.

V3 Aree verdi allo stato naturale

Si tratta di aree verdi marginali e agricole residuali presenti ai margini del centro abitato caratterizzate da naturalità che assolvono a funzione di filtro rispetto all'edificato urbano e tra ambiti a diversa specializzazione funzionale.
Per tali aree si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità.
Sono, pertanto, ammessi esclusivamente interventi di manutenzione o di nuova realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili.

V4 Orti urbani

Comprendono aree di proprietà pubblica o privata destinate ad attività orticole non professionali, costituenti attrezzature urbane.
In tali zone è fatto divieto assoluto di frazionamento dei fondi; lo strumento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata al quale è assoggettata l'attuazione della zona, stabilirà la suddivisione in orti senza che ciò determini frazionamento della proprietà. Qualora si tratti di aree pubbliche ciascun orto é concesso all'uso per il periodo di tempo determinato dalla convenzione regolante l'attuazione della zona.
All'interno della zona è vietata la costruzione di manufatti precari; é ammesso un capanno per ogni orto, con le dimensioni di seguito precisate. I capanni dovranno uniformarsi a uno o più tipi da definire in sede di pianificazione attuativa e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • - superficie massima del capanno: 9 mq
  • - altezza massima del capanno: 2,20 m
  • - distanza minima dalle strade carrabili principali: 5 m
  • - distanza minima dai corsi d'acqua: 10 m
  • - distanza minima dagli edifici: 20 m
  • - recinzioni con siepi di essenze locali ai margini della zona e tra i singoli lotti

Le presenti disposizioni valgono anche per aree di orti esistenti.
In ogni tempo il Comune, su iniziativa dei privati, può prevedere nuove zone di orti urbani, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nelle zone agricole E1 adiacenti ai sistemi insediativi.

V5 Verde di connettività urbana (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Si tratta di aree verdi, in prevalenza ad uso pubblico, che assolvono prioritariamente alla funzione di mantenere o stabilire collegamenti ecologici e funzionali fra le aree verdi presenti o previste negli insediamenti urbani. In particolare comprendono:

  • - gli spazi verdi adiacenti ai corsi d'acqua, i percorsi pedonali e le piste ciclabili caratterizzati dalla presenza di verde e alberi che costituiscono completamento della rete ecologica territoriale urbana;
  • - il verde e le alberature adiacenti alle strade di rilevanza urbana.

Per tali aree si persegue la conservazione dell'assetto esistente ed il mantenimento della funzione di connessione ecologica.
Sono, pertanto, ammessi esclusivamente interventi di manutenzione o di nuova realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e di sistemazione dei corsi d'acqua con tecniche di “ingegneria ambientale, nonché interventi di ripristino ed implementazione del verde.

V5e Costa urbana con funzione di connessione ecologica e naturale

Si tratta delle aree individuate dal Piano Strutturale d'Area nelle tavole 9 tra i beni territoriali del sistema insediativo per i quali si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità.
Per queste aree vale quanto stabilito al precedente art. 41 per i beni territoriali del sistema insediativo.

Vp Verde privato di pregio ambientale e paesaggistico

Le aree di verde privato d'interesse ambientale consistono in giardini, viali, parchi, masse vegetazionali, da conservare.
In esse, la vegetazione esistente sarà mantenuta convenientemente e reintegrata in caso di deterioramento. Opere murarie come recinzioni, muri a retta, vasche e cisterne, parcheggi pavimentati, scalinate, terrazzamenti, strade e pianali, focolari all'aperto, opere a verde quali l'inserimento di nuove specie e la sostituzione di quelle esistenti, sono comunque ammesse nel rispetto dei caratteri ambientali, paesaggistici, vegetazionali, ed architettonici del complesso di cui costituiscono pertinenza.
In tali aree non sono invece ammessi interventi di nuova edificazione, piscine e campi da tennis.
Il Comune potrà stipulare convenzioni con i proprietari delle aree per la loro conservazione e valorizzazione, attenendosi ai seguenti criteri:

  • - classificazione delle specie e delle essenze presenti e di quelle scomparse;
  • - mantenimento delle specie naturali significative da un punto di vista paesaggistico e di tradizione;
  • - restauro e ripristino delle caratteristiche floristico-vegetazionali e ambientale-paesaggistiche: miglioramento e/o impianto delle aree boschive, dei filari, della vegetazione di contenimento, ecc.;
  • - eliminazione delle specie non in armonia con la cultura, la tradizione e il paesaggio;
  • - sperimentazione di piantumazione di nuove specie ed essenze compatibili con i fattori climatici, ambientali e paesaggistici della zona;
  • - riequilibrio dei rapporti tra aree naturali ed aree antropiche.

Elementi di pregio ambientale

Negli elaborati grafici del presente RU sono individuate le alberature stradali, le alberature isolate o a gruppi che sono poste a segnalazione di siti, di incroci, di crinali, di confini, da sottoporre a tutela e conservazione in quanto di pregio ambientale.
Qualora detti elementi ricadano in aree di proprietà privata su di essi si potrà intervenire previo nulla osta da parte del Comune e ove necessario, delle autorità forestali.
Sono altresì individuati filari alberati di nuova previsione da realizzarsi a cura del Comune, nell'ambito di interventi di sistemazione e/o adeguamento degli spazi pubblici, o da parte di soggetti privati nell'ambito di nuovi interventi di trasformazione e nuova edificazione secondo le specifiche disposizioni contenute nella schede normative di orientamento progettuale che fanno parte integrante del presente Regolamento urbanistico.