Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 91 Dotazioni urbane di interesse locale (Gn)

Il presente RU individua le diverse tipologie di attrezzature di interesse generale e di interesse comune di livello locale, di cui all'art. 3 del D.M. n. 1444/68.
Per le attrezzature esistenti sono comunque ammessi interventi di adeguamento ed ampliamento, fatte salve le specifiche categorie d'intervento puntualmente individuate per complessi o edifici esistenti di interesse storico-architettonico.
La nuova edificazione, qualora necessaria in relazione al potenziamento e all'adeguamento delle funzioni ospitate è comunque ammessa nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.
Nelle aree libere sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, verde ornamentale e verde attrezzato.
Sono ammessi inoltre servizi connessi e complementari alle funzioni principali quali servizi di ristoro e di accoglienza. Tali attrezzature si distinguono in:

  • G1 attività ricreative e culturali locali (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  • G2 attrezzature e spazi per i culti religiosi (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  • G3 attrezzature e servizi pubblici e di interesse comune di livello locale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  • G4 servizi sanitari e assistenziali di interesse locale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  • G5 attrezzature scolastiche dell'obbligo (D.M. n. 1444/1968, art. 3, lett. a)

Nelle aree comprendenti tali attrezzature il Comune, i soggetti istituzionalmente competenti ed i privati, opereranno per singoli interventi o medianti piano attuativo ai sensi del presenti norme e della specifica normativa di settore.