Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 94 Interventi di addizione e di riqualificazione insediativa – aree di trasformazione – comparti di perequazione
Le Aree di trasformazione At
Le aree di trasformazione sono raccolte nella Parte I del DOSSIER F – Schede normative e di orientamento progettuale, che è uno degli elaborati costitutivi del presente Regolamento urbanistico.
Le aree di trasformazione, in quanto assoggettate, per la loro realizzazione, in via prevalente, a piano attuativo, sono sottoposte a valutazione e a monitoraggio, come stabilito dalle presenti norme, e incorrono nella decadenza definita dalla Lr 1/2005, come richiamato nell'art. 4 delle presenti norme.
Gli interventi si attuano di norma dietro stipula di apposita convenzione, il cui schema è componente del piano attuativo o progetto edilizio.
Tramite la realizzazione delle aree di trasformazione, si costituiscono nuovi assetti morfologici e tipologici, nei quali sono prevalenti gli interessi generali relativi alla riqualificazione urbana e alla rigenerazione di spazi e servizi pubblici o collettivi. Pertanto, gli interventi devono garantire di:
- - costituire spazi pubblici o di uso pubblico ben utilizzabili e significativi per il contesto;
- - evitare la frammentazione degli spazi pubblici per non creare spazi residuali privi di senso urbano e suscettibili di creare luoghi insicuri;
- - utilizzare forme e materiali di qualità, durevoli nel tempo;
- - qualificare l'immagine e la funzione degli spazi a verde, diversificando le zone alberate, a giardino, a coltivo, le specie e la loro stagionalità, il ruolo ornamentale e quello di protezione dagli inquinamenti;
- - utilizzare le più avanzate modalità di risparmio energetico e idrico, e in genere principi di sostenibilità ambientale;
- - curare la qualità architettonica dalla progettazione tipo-morfologica alla scelta dei materiali e di tutte le soluzioni appositamente dedicate all'impatto estetico percettivo.
Ai suddetti fini, gli elaborati di progetto, oltre a quelli stabiliti per legge vigente in materia e dal vigente Regolamento edilizio comunale, saranno prodotti in quantità e qualità tali da ben illustrare le ragioni funzionali e formali e rendere comprensibili le diverse scelte compiute, anche tramite comparazione fra alternative.
La superficie lorda di pavimento delle nuove unità abitative, salvo diversa prescrizione delle relative schede, non può essere minore di mq. 55.
I Comparti di perequazione Cp
I comparti urbanistici di perequazione comprendenti aree non contigue, definite ambiti di decollo e ambiti di atterraggio, sono identificati con la sigla Cp, e sono regolati dall'art. 7 delle presenti Norme.
In tali comparti, tramite interventi di ristrutturazione urbanistica, si attuano obiettivi di riqualificazione urbana.
Valgono, per essi, pertanto, le stesse condizioni per l'assetto morfo-tipologico e la prevalenza assegnata agli interessi generali, stabilite al precedente punto per le Aree di trasformazione.
La superficie lorda di pavimento delle nuove unità abitative, salvo diversa prescrizione delle relative schede, non può essere minore di mq. 55.