Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 77 Regole generali e comuni per la protezione delle risorse

Le risorse territoriali che costituiscono riferimento per la perimetrazione, per le conseguenti variazioni e per la definizione della disciplina degli assetti edilizi, urbanistici, infrastrutturali e della protezione ambientale e paesaggistica, sono morfologiche, idrogeologiche, vegetazionali, faunistiche, colturali, insediative, fondiarie, infrastrutturali.
Di seguito si elencano le norme di carattere generale e comuni a tutte le sottozone E, salvo se diversamente indicato nelle regole per le specifiche sottozone.
Tali norme devono essere rispettate in tutti i piani, programmi e progetti, generali e di settore, pubblici e privati, e costituiscono riferimento per le politiche di settore e di spesa di autorità, enti e soggetti competenti.


Nelle aree di interesse archeologico individuate negli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico, modificabili in ogni tempo senza che ciò costituisca variante urbanistica, le lavorazioni di profondità superiore a mt. 1,00 possono essere eseguite solo previa comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologica.

Per quanto riguarda i sistemi idrogeopedologici, si stabiliscono le seguenti regole:

  • - conservazione del reticolo idrografico e delle opere di bonifica ed in particolare di quelle storiche;
  • - realizzazione delle opere spondali con tecniche di ingegneria ambientale;
  • - tutela delle aree di ravvenamento delle falde idriche sotterranee e divieto di escavazione in alveo e di riduzione del grado permealibità del suolo nelle aree di ravvenamento;
  • - mantenimento a cielo aperto dei corsi d'acqua e nel corso naturale;
  • - regolamentazione dei prelievi in falda e da acque superficiali;
  • - mantenimento e, ove necessario, ripristino della vegetazione spondale;
  • - difesa delle capacità di autodepurazione dei terreni;
  • - divieto di impermeabilizzazione dei suoli, salvo quanto puntualmente specificato dalle presenti norme;
  • - esclusione delle escavazioni in zone franose se non per interventi di bonifica;
  • - difesa dell'insabbiamento delle foci dei corsi d'acqua;
  • - ammissibilità delle immissioni liquide in relazione alla legislazione nazionale e regionale.

Ai fini delle conservazione dei valori ambientali e degli assetti idrogeologici nelle zone agricole non è ammesso:

  • - ridurre la consistenza delle formazioni arboree lineari individuate negli elaborati grafici di piano e tutelate dal presente strumento;
  • - eliminare qualsiasi manufatto di valore storico e/o culturale;
  • - eliminare e asfaltare la viabilità poderale esistente con manto bituminoso tradizionale;
  • - diminuire il grado di efficienza idraulica della rete scolante superficiale;
  • - eseguire opere di sistemazione fondiaria che aggravino le possibilità di ristagni ed impaludamenti;
  • - procedere con asportazione di materiale arido se non nelle quantità strettamente necessarie per nuovi ordinamenti colturali di aziende agricole e, comunque, sempre previa presentazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di seguito denominato programma aziendale.

Per gli emungimenti di acqua dal sottosuolo a scopo irriguo si dovranno osservare le disposizioni contenute nelle presenti Norme ed in quelle geologico-tecniche di fattibilità allegate al Regolamento Urbanistico.


Per quanto riguarda i sistemi vegetazionali si stabiliscono le seguenti norme:

  • - mantenimento e ripristino delle aree boschive, fatte salve le operazioni di rimboschimento compensativo previste dalla normativa vigente;
  • - conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (zone umide, ecc)
  • - divieto d'impiego di essenze estranee e infestanti;
  • - introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna;
  • - ricostruzione delle alberature lungo le strade;
  • - mantenimento e ripristino all'interno dei boschi di percorsi pedonali;
  • - conservazione nella fascia costiera della flora arbustiva, della macchia, della flora arborea e degli elementi floristici minori;
  • - conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del suolo: filari di alberi, cespugli, canneti, etc. anche al fine di garantire la permanenza di reti e corridoi ecologici.

Per quanto riguarda la fauna selvatica si stabiliscono le seguenti norme:

  • - tutela della fauna esistente e ricostituzione di un insieme in equilibrio con le risorse ambientali;
  • - definizione dei programmi di ripopolamento e di regolamentazione dell'attività venatoria e di pesca in base alla normativa vigente.

Per quanto riguarda gli assetti colturali si stabiliscono le seguenti norme:

  • - sono indicati come prioritari il mantenimento e il ripristino di colture tradizionali, la cui fattibilità o meno deve essere motivata nei programmi di miglioramento agricolo ambientali;
  • - le produzioni agricole devono eliminare o ridurre significativamente fattori inquinanti in base a tecnologie agronomiche opportune;
  • - è fatto divieto di smaltimenti solidi e liquidi, compresi i fertilizzanti chimici e i pesticidi, inquinanti e alteranti le proprietà del suolo e delle risorse idriche;
  • - è fatto divieto di arature secondo modalità alteranti l'equilibrio idrogeologico dei terreni;
  • - è sempre ammesso lo sviluppo agro-ecologico riguardante le coltivazioni alternative, le produzioni vinicole e olivicole, gli allevamenti minori;
  • - sono sempre ammesse coltivazioni alternative (colture officinali, tartufi, frutti di sottobosco);
  • - sono sempre ammessi prati-pascoli e foraggiere nei crinali e nei poggi non boscati;
  • - sono prescritti il mantenimento e il ripristino degli oliveti di valore testimoniale ed ambientale e delle prode storiche.

Per quanto riguarda l'assetto fondiario, al fine di salvaguardare gli usi agricolo-produttivi e con essi i presidi per la tutela paesaggistica dei luoghi, si applicano le disposizioni di seguito riportate.
I programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e i progetti di sistemazione ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, che dovranno essere restaurati e ripristinati, quali terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, assetti morfologici paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.
Non sono consentiti, in tutto il territorio rurale, i frazionamenti catastali di terreni che diano luogo a particelle catastali inferiori alle superfici fondiarie minime prescritte dal Piano Territoriale di Coordinamento, o in carenza di questo della L.R. 1/2005. Qualora il PTC definisca minimi fondiari distinti per la realizzazione di abitazioni agricole e per annessi agricoli, le superfici minime a cui riferirsi sono quelle necessarie per la realizzazione dei nuovi annessi agricoli
Fanno eccezione al divieto di frazionamento, oltre alle operazioni effettuate mediante approvazione di programma aziendale, le seguenti casistiche:

  1. a) le operazioni di ricomposizione fondiaria aventi lo scopo di incrementare la base produttiva di aziende esistenti tali da portare alla costituzione di un fondo agricolo di estensione uguale o superiore alle superfici fondiarie minime di cui sopra;
  2. b) le operazioni di rettifica o aggiustamento di confini così come definiti dalla normativa vigente;
  3. c) i frazionamenti di cui all'art. 30 D.P.R. 380/2001, ultimo comma, e quelli necessari per delimitare le aree di pertinenza dei fabbricati da iscrivere al catasto urbano;
  4. d) i frazionamenti che si rendono necessari per realizzare opere ed interventi di interesse pubblico e conseguenti all'attivazione di procedure espropriative;
  5. e) i frazionamenti derivanti da variazioni di coltura, a condizione che le colture oggetto di variazione risultino significative ai fini produttivi;
  6. f) i frazionamenti conseguenti ad interventi di mutamento della destinazione d'uso approvati con programma aziendale;
  7. g) sono inoltre fatti salvi i frazionamenti derivanti da:
  8. h) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari;
  9. i) estinzione di enfiteusi o servitù prediali;
  10. j) successioni ereditarie;
  11. k) divisioni patrimoniali quando la proprietà del bene si sia formata antecedentemente 29 aprile 1995.

Le modifiche del suolo sono gli interventi di modificazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno, e comprendono la realizzazione di manufatti, infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie e in profondità.
Ferme restando le norme nazionali e regionali, gli interventi di modifica del suolo, se necessari, devono limitarne l'erosione per evitare il trasporto solido di materiale e l'aumento della velocità di deflusso delle acque.
Gli interventi non debbono comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, e devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle classi di fattibilità di cui al Titolo II Capo III delle presenti Norme, nonché nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia di rischio idraulico.
Gli interventi su terreni che comportino trasformazioni degli assetti del territorio, come movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde, sono consentiti se realizzati in conformità delle norme di tutela ambientale delle presenti Norme, e previa richiesta e rilascio di atto abilitativo, a condizione che la richiesta o comunicazione sia accompagnata da un progetto d'insieme e che siano individuati sia gli assetti definitivi che le sistemazioni intermedie.
Sono vietati in tutto il territorio comunale movimenti di terra volti all'abbattimento di terrazzamenti, ciglionamenti, formazioni calanchive.


Per quanto riguarda gli assetti infrastrutturali si stabiliscono le seguenti norme, fatto salvo quanto diversamente indicato all'art. 57:

  • - conservazione e manutenzione della viabilità esistente, compresa quella poderale;
  • - divieto di chiusura di strade e percorsi;
  • - divieto di costruzione di nuove strade per traffico meccanizzato, mentre sono ammessi limitati interventi di adeguamento che non determinino significative alterazioni morfologiche, e le infrastrutture funzionali alle attività agricole e agrituristiche e quelle necessarie per la di vigilanza e la sicurezza;
  • - ripristino di soddisfacenti condizioni ambientali e paesaggistiche in presenza di situazioni di degrado geomorfologico;
  • - divieto di tubodotti in superficie e di attraversamento con linee aeree per il trasporto di energia elettrica ad alta e media tensione sostenute da tralicci, fatta eccezione per le sottozone E1;
  • - utilizzazione della viabilità esistente a scopi escursionistici e per la formazione di circuiti di turismo naturalistico e didattico.

Il recupero della viabilità minore e vicinale che dovrà essere privilegiato in ogni intervento di riqualificazione funzionale per la migliore circolazione e per i collegamenti, è finalizzato a:

  • - mantenere attiva una rete viaria altrimenti destinata a ridursi o degradarsi;
  • - ritrovare una maglia articolata di supporto alla viabilità principale, nella salvaguardia di percorsi storici e tradizionali;
  • - costituire una rete di collegamento "leggera" per permettere una fruizione di tutto il territorio, delle sue risorse paesaggistiche e storiche, promovendo circuiti del tempo libero e del turismo alternativo;
  • - costituire una sede per mobilità leggera, osia percorsi pedonali, percorsi trekking, ciclocross, percorsi vita, percorsi verdi.

In caso di opere di manutenzione, adeguamento o nuova realizzazione di viabilità pubblica o privata, laddove consentita, si devono utilizzare materiali congrui per colori e consistenza, limitare le altezze dei muri a retta e garantire la conservazione delle opere minori e dei manufatti di valore documentale nonché delle alberature, a meno che ciò non pregiudichi l'opera.
Il mantenimento e il recupero della viabilità minore e vicinale sono obbligatori in ogni intervento, pubblico o privato.
E' consentito il consolidamento della viabilità poderale attraverso l'utilizzo di terre stabilizzate o di altre tecniche che per cromia ed impiego di materiali non alterino la percezione consolidata del paesaggio rurale.
Non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale sulla viabilità vicinale e comunale.
Per le reti di trasporto di energia in uscita dalla Centrale Termoelettrica di Torre del Sale e dalle Centrali elettriche cogenerative interne all'area industriale siderurgica, nonché dalla stazione elettrica dei Forni, sono ammesse deroghe alla realizzazione di linee elettriche aeree.
Si deve tuttavia osservare il criterio della creazione di “corridoi” in cui concentrare le reti di trasporto energetico al fine di evitare la loro casuale disseminazione sul territorio.


Per quanto riguarda l'assetto urbanistico e edilizio si stabiliscono le seguenti regole:

  • - divieto di ogni tipo di costruzione i cui limiti superiori delle coperture superino le linee di crinale o le vette dei poggi;
  • - la realizzazione di campi da tennis e piscine è ammessa nelle aree di pertinenza degli edifici solo se non comportano impatto negativo paesaggistico o ambientale;
  • - è fatto obbligo di mantenere in efficienza il sistema dei terrazzamenti;
  • - le nuove costruzioni, quando ammesse, devono essere realizzate con materiali di carattere tradizionale, quali murature intonacate a calce o in pietrame faccia vista o murature in materiale ecologico o similari intonacate, coperture a falde inclinate e manto di laterizio, infissi di legno o ferro verniciato;
  • - per la pavimentazione di aree di sosta e di parcheggio in territorio rurale e aperto, pubbliche e private, a servizio o meno di insediamenti agricoli, turistici, produttivi o residenziali, è prescritto l'uso di materiali permeabili e tali da garantire il rapido deflusso delle acque piovane e il trattamento superficiale antipolvere. E' vietato l'impiego di manti impermeabili continui, come asfaltatura e simili nonché l'uso di autobloccanti in cemento se non nella tipologia del greenpav. Sono vietati materiali, colori e pose in opera nonché “disegni” della pavimentazione che abbiano caratteri riconducibli agli spazi urbani e non al territorio rurale. L'area di parcheggio deve essere protetta e qualificata da idonee alberature o schermata con siepi cespugliose sempreverdi, costituite da essenze arboree tipiche locali.

Gli scarichi delle acque delle cucine e dei WC che non possono essere convogliati nella fognatura comunale dovranno essere trattati con autonomi e/o comuni impianti di depurazione e smaltimento nel rispetto delle norme vigenti.
Per questi dovranno essere adottate, in relazione alle caratteristiche delle zone, tecniche ecocompatibili anche finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque depurate.


Attuazione degli interventi di valorizzazione delle risorse naturalistiche, storiche e paesaggistiche

Per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturalistiche, storiche e paesaggistiche presenti nel territorio rurale, il Comune ha la facoltà di redigere piani attuativi. Detti piani possono prevedere sentieri e percorsi pedonali di pubblica utilità per scopi escursionistici e per la formazione di circuiti di turismo naturalistico e didattico; possono altresì prevedere varchi, piste e opere di pubblica utilità per la vigilanza e la sicurezza dei luoghi.
Sono fatte salve le previsioni contenute nei Piani Particolareggiati vigenti.

Recinzioni e fondi chiusi

Le recinzioni in aree agricole sono ammesse per delimitare le corti delle abitazioni e delle relative pertinenze. Esse dovranno essere realizzate con cancellate, siepi o rete metallica, dell'altezza massima di metri 2,00. La parte inferiore della recinzione potrà essere realizzate con paramento in muratura di altezza non superiore ad un metro.
I terreni agricoli possono essere delimitati da recinzioni o fondi chiusi in funzione della conduzione agraria:

  • - per particolari coltivazioni;
  • - per le coltivazioni di aziende florovivaistiche;
  • - per la protezione e l'integrità dei raccolti;
  • - per allevamenti zootecnici e aziende faunistico-venatorie;
  • - per la produzione e cattura della fauna selvatica.

Le recinzioni in aree agricole sono altresì ammesse per lo svolgimento delle attività compatibili con il territorio rurale e aperto così come disciplinate dai successivi articoli.
Le suddette recinzioni non sono ammesse per le attività ortive per autoconsumo svolte al di fuori delle zone E6.
I fondi chiusi sono soggetti alle specifiche disposizioni di legge.
Le recinzioni dovranno essere realizzate con tecniche e materiali paesaggisticamente compatibili e possibilmente abbinate a siepi.
Le recinzioni per la protezione e l'integrità dei raccolti dovranno essere realizzate esclusivamente con pali di legno o ferro e rete a fil di ferro non verniciato, a maglia larga, per un'altezza massima di 2,00 metri. Sono fatte salve le recinzioni di aziende agricole di allevamento e cattura di fauna selvatica e faunistico-venatorie, le cui altezze saranno adeguate al tipo di esigenza produttiva.