Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 67 D7 commercio e ristorazione
D7.1 attività commerciali e della grande distribuzione
Sono consentiti interventi indicati sui singoli edifici nelle tavv. n. 2 del presente RU e quelli necessari a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, comprensivi di limitati ampliamenti funzionali allo svolgimento delle attività. Sono ammesse attivit&agrabe; commerciali previste all′art. 17 cat. 3.01.01, 3.02.01 e 3.03.