Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 11 Monitoraggio e aggiornamento

Al fine di verificare l'efficacia della azioni programmate e se e come queste abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi indicati dalla pianificazione, il Ru prevede la costruzione di un sistema di monitoraggio basato sull'analisi degli indicatori descritti nella 2.1. del Rapporto ambientale.
Ai fini di cui al comma 1, gli uffici tecnici comunali costruiscono una banca dati nella quale confluiscono le seguenti informazioni:

  • -numero di alloggi autorizzati suddivisi fra quelli destinati al libero mercato e quelli destinati ad edilizia sociale e loro localizzazione sistemica (sistema insediativo, territorio rurale ecc);
  • -superficie di suolo non urbanizzato concessa per le trasformazioni suddivise per tipologia residenziale e produttiva;
  • -superficie di suolo già urbanizzato utilizzato per interventi di recupero compresa quella legata alle sostituzioni e alle delocalizzazioni);
  • -numero e tipologia di interventi di riqualificazione dei centri urbani compresi quelli per le attrezzature collettive, per la viabilità per la realizzazione di una rete destinata alla mobilità lenta;
  • -numero di interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia richiesti e autorizzati nei centri storici;
  • -numero di richieste e di autorizzazioni concesse di cambi d'uso di annessi agricoli esistenti;
  • -numero di richieste e di autorizzazioni concesse per nuovi posti letto suddivise per tipologia: alberghiera ed extra alberghiera;
  • -megawatt di energia aggiuntivi rispetto alla produzione attuale derivanti da fonti fossili e rinnovabili richiesti, concessi e realizzati suddivisi per tipologia: in tal modo sarà possibile controllare il tempo necessario che intercorre tra la richiesta e la realizzazione dell'impianto;
  • -superficie destinata ai nuovi impianti di produzione di energia autorizzati e sua ubicazione in relazione ai sistemi territoriali individuati dal R.U.

Le informazioni di cui al comma 2 sono raccolte in una banca dati di tipo geografico con lo scopo di elaborare un report biennale.
A seguito del monitoraggio, il Comune modifica e integra, quando necessario, il Regolamento urbanistico, al fine di migliorarne l'efficacia, e prende in considerazione la formazione di varianti al Regolamento urbanistico previgente o di un nuovo Regolamento urbanistico.
Il Comune procede con proprie forme e modalità alla consultazione, all'informazione e alla partecipazione dei cittadini alle attività di cui al presente articolo, previa nomina del garante della comunicazione ai sensi di legge.