Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 12 Disciplina delle funzioni
La “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”, di cui alle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio, regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese delle aree di pertinenza degli edifici esistenti e dei terreni inedificati.
Essa garantisce il controllo della distribuzione delle funzioni d'interesse collettivo e di servizio ai residenti e persegue una organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, salvaguardando il diritto dei cittadini all'autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro.
Ai fini di cui al primo comma, la “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” integra le previsioni del presente Regolamento urbanistico suddividendo il territorio comunale in appositi ambiti di programmazione delle funzioni e in specifiche aree strategiche di riassetto e/o integrazione funzionale corrispondenti alle U.T.O.E. di cui al vigente Piano strutturale o a parti di esse e costituenti unità minime d'intervento allo scopo di garantire una equilibrata distribuzione e localizzazione delle funzioni sul territorio comunale.
La “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” è coordinata con il “Piano di indirizzo e regolazione degli orari” e con il “Piano Urbanistico commerciale”, nonché con la classificazione acustica del territorio comunale.
In caso di contrasto tra la “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” ed i contenuti del Piano strutturale e/o del Regolamento urbanistico, questi ultimi prevalgono sulla prima.
In ordine alla disciplina delle funzioni, il presente Regolamento urbanistico contiene specifica normativa per tessuti urbani omogenei, con la quale sono regolate le funzioni ammesse e i mutamenti di destinazioni d'uso soggetti a titolo abilitativo edilizio.
Tale normativa costituisce disciplina delle funzioni fino ad eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale con le caratteristiche di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo.