Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 24 Ristrutturazione edilizia

La categoria della ristrutturazione edilizia è definita come insieme di opere rivolto alla trasformazione dell'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che può portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Il presente Regolamento Urbanistico articola la ristrutturazione edilizia in sottocategorie di intervento, r1, r2.a, r2.b, r3.a, r3.b, riferite alla gradualità delle opere nel rispetto dei caratteri tipologici, storici, ornamentali, distributivi degli edifici.
In tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia deve essere rispettato il criterio dell'adeguamento tipologico.
Tali interventi pertanto dovranno uniformarsi alle caratteristiche specifiche dei tessuti urbanistici di appartenenza per quanto riguarda:

  • -la legge di crescita caratteristica del tipo edilizio;
  • -le dimensioni dei corpi di fabbrica;
  • -la sistemazione del lotto;
  • -la posizione delle costruzioni all'interno del lotto;
  • -le partiture architettoniche delle facciate;
  • -le dimensioni delle aperture;
  • -la forma dei tetti; i manti di copertura;
  • -l'altezza e l'allineamento;
  • -le finiture esterne;
  • -i sistemi di recinzione e sistemazione degli spazi esterni.

Tutti gli interventi, quando estesi all'intero organismo, comportano automaticamente la revisione e la sostituzione delle costruzioni accessorie, contestualmente all'intervento sull'edificio principale; si dovrà inoltre ottenere, per quanto possibile, la liberazione da manufatti degli spazi di pertinenza degli edifici e la loro migliore sistemazione con superfici a verde.
In tutte le sottocategorie della ristrutturazione edilizia sono comunque sempre ammessi:

  • -interventi di demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e loro ricostruzione entro i limiti della superficie esistente, anche in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
  • -interventi sulle pertinenze degli edifici, come regolate dalle presenti Norme;
  • -la realizzazione di opere pertinenziali ed accessorie degli edifici esistenti, così come regolati dalle presenti norme;
  • -interventi di recupero dei sottotetti così come previsto dalla L.R. n. 5 del 8 febbraio 2010.

r1 Ristrutturazione edilizia senza alterazione di volumi, superfici e strutture

La categoria r1 è assimilata alle fattispecie di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) della L.R. 1/2005, e, fermo restando che non sono ammessi aumenti di volume e di superficie né alterazioni strutturali se non per comprovate motivazioni di tipo statico e per la sicurezza delle persone, comprende:

  • -il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
  • -la organizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, anche con aumento del numero di queste ultime, senza che ne siano alterati i volumi , con modifica agli elementi verticali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano.

r2.a Ristrutturazione edilizia ai fini della riorganizzazione funzionale di edifici o loro parti, con addizione funzionale per adeguamento igienico-sanitario

La categoria r2.a è assimilata alle fattispecie di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 3) della L.R. 1/2005, e comprende la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e il loro adeguamento igienico–sanitario, con eventuale cambio della destinazione d'uso.
Non sono ammesse opere di demolizione e ricostruzione se non per quanto circoscritte e comprovate per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico, e per quanto definito all'art. 25 delle presenti Norme.
Nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e strutturali, nonché dei caratteri architettonici e di finitura, e senza che le opere incidano sugli elementi verticali strutturali dell'organismo edilizio, sono ammessi:

  • -costruzione di servizi igienici e di piccoli vani di servizio non abitabili in ampliamento della volumetria esistente;
  • -rialzamento della copertura dell'ultimo piano, anche se non risulti abitato, nella misura massima di ml 0.80, anche al fine di realizzare nuove unità immobiliari. Negli elaborati di progetto il rialzamento della copertura dovrà essere messo in relazione agli edifici contigui.

Per l'ampliamento possono essere utilizzati porticati, logge, terrazze, esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico a condizione che non sia compromessa l'abitabilità dei vani interessati, e che siano soddisfatti i requisiti di abitabilità stabiliti dal regolamento edilizio comunale.
In tali casi è prescritto un progetto unitario, complessivo, che contenga un attento esame dei prospetti e delle loro relazioni con il contesto.
Non è ammessa l'attuazione differita nel tempo per singole unità immobiliari, laddove gli interventi incidano sui fronti e le parti comuni del fabbricato.

r2.b Ristrutturazione edilizia ai fini della riorganizzazione funzionale di edifici o loro parti, con addizione funzionale per la realizzazione di nuovi servizi o vani abitabili

La categoria r2.b è assimilata alle fattispecie di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 3) della L.R. 1/2005, e comprende, con eventuale modifica di destinazione d'uso, le opere della categoria r2.a e la realizzazione di addizioni per la realizzazione di servizi igienici e/o nuovi vani abitabili.
Tali addizioni, da non computare ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, non possono superare la misura massima complessiva di mq. 35 di superficie lorda di pavimento pari a mc. 75 in ampliamento della unità immobiliare esistente (con riferimento alla situazione legittimata alla data di adozione del presente RU), e a condizione che:

  • -non si determini l'intasamento degli spazi di resede;
  • -le condizioni d'areazione e soleggiamento dell'unità immobiliare soddisfino le prescrizioni di legge;
  • -l'addizione costituisca con l'esistente un insieme unitario e morfologicamente compatibile.

Per l'addizione, soprattutto nel caso dei tessuti a edifici pluripiano, possono essere utilizzati porticati, logge, terrazze, esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico, anche per la ricomposizione dei prospetti, a condizione che non sia compromessa l'abitabilità dei vani interessati, e che siano soddisfatti i requisiti di abitabilità stabiliti dal regolamento edilizio comunale.
In tali casi è prescritto un progetto unitario, complessivo, che contenga un attento esame dei prospetti e delle loro relazioni con il contesto.

r3.a Ristrutturazione edilizia fino allo svuotamento dell'edificio

La categoria r3.a è assimilata alle fattispecie di cui all'art.79 comma 2 lett. d) della L.R. 1/2005, e comprende, con o meno eventuale modifica di destinazione d'uso:

  • -le opere della categoria r1;
  • -la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali fino allo svuotamento dell'involucro edilizio;
  • -i frazionamenti e gli accorpamenti di cui al successivo articolo 30 delle presenti Norme.

Non sono ammesse modifiche alla sagoma se non per tamponatura di logge, terrazze, tettoie, porticati, esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico.

r3.b Ristrutturazione edilizia fino alla demolizione totale

La categoria r3.b è assimilata alle fattispecie di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 1 della L.R. 1/2005, e comprende:

  • -le opere della categoria r1;
  • -la demolizione completa dell'edificio, purchè preordinata alla fedele ricostruzione, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all'articolo 52 della L.R.1/2005 ovvero dal regolamento edilizio comunale, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  • -i frazionamenti e gli accorpamenti di cui al successivo articolo 30 delle presenti Norme.

Sono ammessi interventi di demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e di loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza.
Entro sagoma e ingombro planovolumetrico sono altresì ammessi tamponamenti di logge, tettoie, terrazze e porticati esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico nonché modeste modifiche alle coperture, che non comportino aumenti volumetrici.