Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 26 Sostituzione edilizia s
L'intervento di sostituzione, definito dalla lettera h) comma 1) dell'art. 78 della L.R. 1/2005, comporta la completa riorganizzazione distributiva, funzionale, planovolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario.
Qualora gli edifici soggetti a sostituzione siano utilizzati stabilmente per residenza o per attività produttive, prima dell'attuazione dell'intervento di sostituzione sono ammesse esclusivamente le opere di manutenzione straordinaria. In tutti gli altri casi sono solo interventi indifferibili ai fini della incolumità pubblica.