Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 30 Frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliari

Le opere di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari rientrano nelle categorie di intervento comprese tra il restauro e la ristrutturazione urbanistica di cui ai precedenti artt. 23,24,25,26,27 e 28.
Il frazionamento su edifici esistenti all'interno dei centri abitati è ammesso alle seguenti condizioni, fatto salvo quanto diversamente specificato per le disposizioni normative relative ai diversi tessuti del sistema insediativo (Titolo III, Capo I) nonché per le gli interventi disciplinati nelle schede normative di orientamento progettuale relative alle Aree di Trasformazione:

  • -la superficie utile abitabile minima delle unità abitative risultanti non può essere minore di mq. 55, tranne nei tessuti S1, ove il limite è fissato in 45 mq.
  • -deve essere garantito il reperimento di 1 posto auto per ogni nuova unità abitativa negli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia secondo quanto previsto al successivo art. 85.

È vietato il frazionamento di alloggi realizzati attraverso gli interventi previsti dal presente R.U. nelle Aree di Trasformazione “At”, nei Comparti di Perequazione “Cp” e nei completamenti urbani “cu” per un minimo di 15 anni dalla data di efficacia della abitabilità, salvo quanto diversamente definito dalle convenzioni, ove richieste, relative agli interventi.
Sono sempre ammessi gli accorpamenti di unità abitative esistenti.