Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 44 Prescrizioni geologico tecniche relative all'uso dei suoli, del reticolo idraulico, del prelievo idrico dal sottosuolo per la prevenzione dal dissesto idrogeologico, dagli allagamenti e per l'equilibrio idrogeologico e costiero

Salvaguardie dell′uso dei Suoli

Nell'ottica di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione del rischio idrogeologico, la tutela dell'ambiente, l'aumento del tempo di corrivazione ed il controllo del trasporto solido, si dettano le seguenti direttive:


Relativamente all'intero territorio comunale, al fine di ridurre, o quantomeno contenere, l'erosione superficiale dei suoli dall'azione antropica, sono da evitare nuovi impianti con disposizioni di uliveti, frutteti e vigneti con linee di drenaggio a rittochino, favorendo la realizzazione di impianti di nuove colture e di nuove affossature disposte secondo direttrici a bassa pendenza, allo scopo di ridurre l'energia delle acque superficiali, il ruscellamento superficiale e il trasporto solido delle acque incanalate.
Lateralmente al ciglio delle scarpate e in adiacenza alla rete di regimazione delle acque deve essere mantenuta una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno due metri di larghezza.
I titolari dei fondi rustici sono tenuti alla manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie, senza apportare modifiche alle loro caratteristiche funzionali, nonché al ripristino di tali caratteristiche funzionali nei casi di mancante o carente funzionamento.
Eventuali solchi da erosione venutisi a creare in seguito a eventi anche eccezionali devono prontamente essere ripristinati, avendo cura di aumentare il volume delle affossature, per evitare il ripetersi del fenomeno.
In caso di recapito di materiali di erosione su aree pubbliche, i costi di ripristino, eventualmente eseguiti dalla pubblica amministrazione, saranno posti a carico dei proprietari dei terreni oggetto di erosione, con possibilità di esecuzione in danno.
Nelle sistemazioni morfologiche è vietato eliminare i terrazzamenti e i ciglionamenti su versanti con pendenza media superiore al 25 per cento, anche laddove essi non siano tutelati.
È comunque vietato alterare lo stato di efficienza della rete scolante artificiale, fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica.
La nuova viabilità in sterro, permanente o temporanea, dovrà essere realizzata con accorgimenti tali da evitare fenomeni erosivi, nonché rilascio di materiali sulla viabilità pubblica.
È vietata la realizzazione di strade forestali, di piste forestali, di piste temporanee di esbosco, su versanti aventi pendenze superiori al 50 per cento, fatte salve le strutture e le infrastrutture finalizzate a prevenire e a contrastare gli incendi boschivi.
Le acque piovane intercettate dagli interventi edificatori non possono essere convogliate nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, se non supportate da specifici studi che ne definiscano gli aspetti idraulici ed i possibili effetti sulla stabilità dei versanti.
Valgono in ogni caso, anche e soprattutto se non riprodotte dai precedenti commi, le prescrizioni delle norme del Piano di assetto idrogeologico del bacino regionale Toscana Costa.

Salvaguardie dell'Assetto Idraulico

Il reticolo idraulico, riconducibile al reticolo di riferimento del PAI del Bacino Regionale Toscana Costa, è soggetto alle misure di tutela dei Piani delle Autorità competenti e, dove dovuto, al rispetto delle salvaguardie contenute nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 368/1904. Sono vietati i tombamenti e le modifiche del corso d'acqua, salvo il caso degli attraversamenti per infrastrutture pubbliche.
Sempre con riferimento ai fiumi del reticolo di acque superficiali del PAI, le aree definite come aree di pertinenza fluviale, (aree di naturale esondazione dei corsi d'acqua costituite dall'alveo attivo e dalla pianura esondabile attiva individuate con criteri geomorfologici) e/o comunque le aree ricomprese nella fascia di mobilità funzionale del fiume corrispondente alle aree non urbanizzate, interessate da divagazione del corso d'acqua nell'ultimo secolo e da probabile rimodellazione per erosione laterale nel medio periodo (100 anni); sono prioritariamente destinate a garantire il recupero e la rinaturalizzazione degli ecosistemi fluviali.
Sono altresì, funzionali anche al contenimento dei danni a persone, insediamenti, infrastrutture, attività socio-economiche e patrimonio ambientale, anche per eventi di piena con tempo di ritorno tra 200 e 500 anni.
Tali aree potranno essere oggetto di previsioni edificatorie non diversamente localizzabili da realizzarsi comunque nel rispetto degli obiettivi di cui al precedente punto.


All'interno delle aree contraddistinte nelle tavole di R.U. con la sigla A.S.I.P., individuate come aree strategiche per interventi di prevenzione non sono ammesse nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo.
In tali aree può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché compatibili con la realizzazione degli interventi previsti e previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino Toscana Costa.


Per i manufatti esistenti all'interno delle aree A.S.I.P. sono consentiti gli interventi che non comportano aumento di superficie coperta, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali, nonché adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.


Inoltre sempre con l'obbiettivo di perseguire la riduzione del rischio idraulico e la prevenzione agli allagamenti, si dettano le seguenti direttive:

Misure di protezione dei Corsi d'acqua

Le misure di protezione dei corsi d'acqua si riferiscono ai corsi d'acqua soggetti al R.D. 523/1904, al R.D. 368/1904 e a quelli per i quali, nella Tavola 6 (Fasce di rispetto), è graficamente rappresentata la fascia di rispetto.
Costituiscono ambito di assoluta protezione l'alveo, le sponde o argini, le aree comprese nelle due fasce di larghezza di m 10 adiacenti al corso d'acqua, misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede d'argine, in analogia alle tutele del reticolo idraulico. In tale ambito sono vietate nuove edificazioni o manufatti di qualsiasi natura, e trasformazioni morfologiche eccetto se di natura idraulica.
Gli attraversamenti e/o affiancamenti di infrastrutture pubbliche sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità idraulica competente.
Sugli edifici legittimi ricadenti nell'ambito di assoluta protezione del reticolo idraulico, sono ammessi gli interventi edilizi che non comportino incrementi di superficie coperta. Nelle fasce di protezione sono ammessi parcheggi pertinenziali a raso, purché a distanza maggiore di m 4 dalla sponda.
Sono ammesse recinzioni pertinenziali per motivate necessità e comunque a distanza superiore a m 4 dalla sponda, perché compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua e autorizzate dall'autorità idraulica competente.

Riduzione del Rischio idraulico e prevenzione agli allagamenti

Nelle aree di pianura, le trasformazioni in progetto dovranno essere volte alla riduzione del rischio idraulico attraverso la messa in sicurezza rispetto agli eventi critici emersi negli studi idraulici inseriti all'interno del R.U. ed in quelli contenuti negli strumenti di gestione territoriale sovraordinati.
Nelle aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (vedasi Tavole 8 del R.U.), i progetti relativi ai nuovi interventi che comportano nuova occupazione di suolo, dovranno essere corredati da una relazione a firma di un tecnico abilitato che evidenzi le condizioni di rischio locale (relative ad inondazioni con tempo di ritorno pari a duecento anni – TR: 200 anni), partendo dalle informazioni contenute nel presente R.U. In tali aree, se necessario, dovranno essere definiti gli interventi di mitigazione del rischio, verificando inoltre le eventuali interferenze con il contesto idrologico.
La verifica delle condizioni locali di rischio dovrà essere condotta a partire da un rilievo planoaltimetrico di dettaglio esteso ad un conveniente intorno dell'area d'intervento e correlato alla Cartografia Tecnica Regionale (scala 1:10.000 e/o 1:2.000) tramite l'individuazione di punti quotati posizionati in zone univoche ed inalterabili (viabilità principale, edifici, ponti). Dovrà quindi essere verificata la distribuzione delle acque di esondazione sulla morfologia reale dei luoghi, a partire dai battenti idrici indicati negli studi idraulici già disponibili, eventualmente integrati da nuovi studi di maggior dettaglio.
Nei casi in cui, per porsi in condizioni di sicurezza idraulica, siano previsti rialzamenti dei piani di calpestio, essi dovranno essere limitati ai fabbricati ed ai raccordi con i piazzali, salvo esigenze particolari indotte dalla necessità di collegamento con le adiacenti zone già urbanizzate. I Piani Attuativi che comportano nuove urbanizzazioni, dovranno definire la quota di sicurezza dei piani di calpestio dei locali al piano terra e dei piazzali a partire dalle quote di sicurezza individuate per l'intero comparto urbanistico. Sempre a livello di comparto urbanistico dovrà essere studiato il reticolo drenante delle aree circostanti ed individuato il ricettore finale delle acque bianche raccolte all'interno. Di tale ricettore dovrà essere definita l'area scolante e verificata l'adeguatezza in rapporto ai nuovi apporti d'acqua: se necessario, dovranno essere previsti interventi di ricalibratura del ricettore individuato oppure la messa in opera di vasche volano (o di interventi di pari efficacia) che riducano l'impatto sul sistema idraulico locale.
Sono vietati la copertura e il tombamento dei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di riferimento (riportato nella tavola contrassegnata con 4.9 del P.S. d'Area), e anche in caso di mero attraversamento non può essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza relativa alla portata contempo di ritorno duecentennale. Ogni modifica del reticolo deve garantire gli stessi livelli di sicurezza.
I recapiti finali nei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del piano di assetto idrogeologico devono essere verificati in termini di sicurezza idraulica.
Le sistemazioni agrarie e le sistemazioni esterne dei lotti in edificazione devono mantenere le quote di campagna preesistenti salvo modesti lavori di regolarizzazione delle superfici riferibili alle tradizionali lavorazioni agricole.
Nella tavola contrassegnata con 4.9 del Piano Strutturale si definisce il reticolo idraulico di riferimento e si individuano gli enti competenti in materia di autorizzazioni e concessioni relativamente alle modifiche e alle manutenzioni dei corsi d'acqua, precisando che, per quanto concerne i corsi d'acqua di competenza dell'autorità idraulica trova applicazione il Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523, mentre per i corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di bonifica trova applicazione il Regio Decreto 8 maggio 1904, n.368.
In caso di deposito di materiali di erosione su aree pubbliche, i costi di ripristino, eventualmente eseguiti dalla pubblica amministrazione, devono essere posti a carico dei proprietari dei terreni oggetto di erosione, con possibilità di esecuzione in danno, previa comunicazione ai predetti proprietari.

Reticolo idrografico minore

Si definisce come reticolo idraulico minore l'insieme delle sistemazioni idrauliche agrarie che sono rappresentati come confine particellare privi di vegetazione riparia o costituiscono capifossi di scoline campestri con funzione di esclusiva raccolta delle acque di impianti agricoli, e che non presentano i seguenti caratteri identificativi:

  1. a) individuazione catastale con doppia sponda e/o denominazione propria;
  2. b) impluvi con morfologia fluviale ben distinta, con varici laterali alluvionali e/o filari di alberature e/o opere di difesa di sponda (muri, rivestimenti);

Si prescrive inoltre che:

  • - nel territorio rurale e aperto non deve essere ridotta la capacità di accumulo della rete di drenaggio delle acque di pioggia;
  • - non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi della rete agraria, in particolare ove la pendenza risulti inferiore al 5 per cento, la rete di drenaggio delle acque di pioggia deve comunque garantire una volumetria di accumulo non inferiore a 200 metri cubi per ettaro;
  • - qualunque intervento che modifichi l'assetto originario del reticolo idrografico minore dovrà essere supportato da uno studio che dimostri il funzionamento del sistema drenante nelle condizioni di partenza e con le modifiche proposte. L'indagine dovrà essere estesa all'area scolante attraverso un rilievo di dettaglio, in modo da definire i rapporti gerarchici tra le varie linee di drenaggio delle acque superficiali;
  • - anche i tombamenti, di ogni dimensione e lunghezza, dovranno essere opportunamente dimensionati e supportati da apposito progetto che dimostri la funzionalità dell'opera;
  • - in generale tutti gli interventi non dovranno essere limitati alla conservazione dello stato attuale ma prevedere il miglioramento dell'assetto idraulico complessivo;
  • - la realizzazione di nuove strade o accessi carrabili (in rilevato e non) dovrà mantenere inalterata l'efficienza del reticolo idrografico, verificando le sezioni idrauliche preesistenti ed intervenendo in caso di insufficienza.

Realizzazione di locali interrati e/o semiinterrati

Nell'intero territorio comunale è ammessa la realizzazione di locali interrati o seminterrati di qualsiasi genere soltanto a condizione che sia dimostrato che l'area non è soggetta a inondazione e a fenomeni di ristagno, oppure che si preveda la realizzazione di adeguati sistemi di autosicurezza. Nelle aree inserite nelle classi P.I.E. e P.I.M.E. del PAI è fatto divieto di realizzare locali interrati sul patrimonio edilizio esistente.

Impermeabilizzazione dei Suoli e Contenimento delle Acque Meteoriche

Al fine di contenere l'impermeabilizzazione dei suoli e i suoi effetti valgono le seguenti prescrizioni:

  • - nel tessuto insediativo esistente la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio calcolata in base al rapporto di copertura stabilito dalla pianificazione vigente per la specifica zona interessata;
  • - per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche;
  • - i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, e tutte le zone potenzialmente interessate dalla presenza/movimentazione/sversamento di sostanze inquinanti dovranno essere impermeabilizzate e dotate di un sistema di fognatura integrato con sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, dimensionate per eventi con tempo di ritorno trentennale (Tr30) e tempo di scroscio pari a 30 minuti;
  • -il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno o ad erosione superficiale.

Salvaguardie dell'Assetto Idrogeologico

Aree di ingressione del nucleo salino

Nelle aree di ingressione del nucleo salino, individuate e perimetrate come tali negli elaborati grafici di supporto al Piano Strutturale d'Area, è obbiettivo del presente piano ridurre l'area interessata dal fenomeno di salinizzazione della falda sotterranea; in tali aree è quindi vietato:

  1. a) aprire nuovi pozzi a una profondità maggiore di 10 metri dal piano di campagna;
  2. b) ampliare o approfondire i pozzi esistenti;
  3. c) aumentare la portata emunta dai pozzi;

Eventuali nuovi pozzi a servizio delle attività produttive potranno essere ammessi solo in sostituzione di altri punti di emungimento esistenti, non incidendo negativamente sul bilancio idrogeologico degli acquiferi della pianura del Fiume Cornia.

Emungimenti dal sottosuolo

L'eventualità di nuovi emungimenti di acqua dal sottosuolo, anche a fini di bonifica, dovrà essere confrontata con il delicato sistema della pianura del Fiume Cornia, in cui già oggi sono presenti fenomeni di subsidenza collegati al massiccio sfruttamento degli acquiferi.
Nuovi pozzi, ad esclusione degli usi domestici, idropotabili, igienico-sanitari (in zone non servite dal pubblico acquedotto) e per antincendio, potranno essere attivati a condizione di mantenere inalterati i volumi totali emunti, non peggiorando il bilancio idrogeologico della zona estendendo le valutazione anche ai campi pozzi che attualmente servono le attività industriali insediate. Nei pozzi di nuova apertura si prescrive l'installazione di un misuratore dei consumi da collocarsi in luogo accessibile prossimo alla testa del pozzo stesso ed a monte di qualsiasi derivazione. I proprietari o i conduttori del pozzo sono tenuti a garantire l'accessibilità e l'ispezionabilità del pozzo al personale incaricato dei controlli sulla risorsa idrica.
Saranno da preferirsi comunque soluzioni che riutilizzino le acque reflue depurate, le acque di bonifica, quelle superficiali e quelle eventualmente derivanti da impianti dissalatori dell'acqua marina.

Zone di tutela assoluta attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile

Nelle zone di tutela assoluta attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 10 metri attorno alle captazioni o derivazioni di acque sotterranee, vale una tutela assoluta e il divieto di ogni edificazione fatte salve le opere di presa e le costruzioni di servizio, come disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, sostituito per effetto del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Zone di rispetto attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile

Nelle zone di rispetto attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 200 metri attorno alle captazioni o derivazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, sostituito per effetto del comma 4 dell'articolo 94 del decreto legislativo 20 aprile 2006, n.152, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

  1. a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
  2. b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  3. c) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e
  4. d) strade;
  5. e) realizzazione di aree cimiteriali;
  6. f) spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  7. g) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  8. h) apertura di pozzi, a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  9. i) gestioni di rifiuti;
  10. j) stoccaggio di prodotti, ovvero di sostanze chimiche pericolose e di sostanze radioattive;
  11. k) l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  12. l) m) realizzazione di pozzi perdenti;
  13. m) n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azotopresente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Zone di protezione dei pozzi e delle sorgenti a uso idropotabile

Nelle zone di protezione dei pozzi e delle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 500 metri attorno alle captazioni o derivazioni, è fatto divieto di immissione diretta nel sottosuolo di reflui inquinanti e la formazione di discariche, anche temporanee, con eccezione delle discariche di inerti.

Aree di protezione delle risorse idrotermali

Nelle aree di protezione delle risorse idrotermali, individuate e perimetrale nella tavola 6 del presente R.U., si devono garantire prioritariamente gli usi turistico-termali delle risorse idriche, con uso per scopi agricoli o industriali come seconda derivazione.
Nelle aree esterne alle zone in concessione mineraria le perforazioni per l'emungimento di acqua dovranno essere supportate da esaurienti studi sulle possibili interferenze sulla risorsa termale, verificando la compatibilità dei nuovi interventi ed il loro impatto sull'acquifero termale.

Salvaguardie dell'Ambito Costiero

Nelle aree appartenenti all'ambito costiero, definito nelle cartografie di supporto al Piano Strutturale, fatte salve le normative sovraordinate vigenti in materia, per l'effettuazione di qualunque intervento di modifica del territorio (interventi edilizi stabili o temporanei, modifiche morfologiche, interventi sulle foci dei corsi d'acqua) devono essere prescritti studi di dettaglio che ne verifichino la compatibilità con l'ambiente naturale in relazione ai processi di dinamica costiera in atto; in particolare deve essere valutato l'impatto delle trasformazioni sull'evoluzione della linea di costa e delle zone dunali nell'area di interesse e quelle adiacenti, favorendo le soluzioni che, oltre a non determinare ulteriore erosione costiera, possano contribuire a ristabilire nuove condizioni di equilibrio.
Nella fascia di spiaggia attiva, cioè interessata dal moto ondoso, devono evitarsi interventi di tipo rigido che, oltre a determinare una locale sottrazione della risorsa naturale costituita dalla spiaggia, possono generare fenomeni erosivi della linea di riva per mancata dissipazione dell'energia e conseguente innesco di fenomeni di riflessione.
Nelle foci dei corsi d'acqua e nel litorale marittimo prospiciente, ogni intervento in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua deve essere definito sulla base di idonei studi idrologico-idraulici per tempo di ritorno di 200 anni opportunamente correlati con studi meteomarini.