Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 45 Fattibilità alle trasformazioni

In relazione alla fragilità dei luoghi, dedotta dagli studi effettuati, e con riferimento agli elementi che determinano tale fragilità, vengono definite, nel rispetto delle salvaguardie introdotte Piano Strutturale e dei criteri definiti dal D.P.G.R. 26/r del 27 aprile 2007, le condizioni per la fattibilità degli interventi consentiti dal Regolamento Urbanistico.
Laddove le previsioni insediative e/o infrastrutturali sono individuate univocamente, la classe di fattibilità relativa all'intervento massimo consentito è definita a livello cartografico, dove è riportata la fattibilità prevalente tra quella relativa agli aspetti geomorfologici, idraulici e della tutela della risorsa idrica.
Nei simboli grafici inseriti nelle cartografie sono comunque indicati, al pedice del valore di fattibilità prevalente, le classi corrispondenti agli aspetti analizzati.
Quando invece, come per le zone appartenenti al territorio rurale e aperto, i nuovi interventi non sono univocamente definiti, allora la fattibilità è definita attraverso una matrice dalla quale è possibile trarre per qualunque combinazione di ambito-intervento-classe di pericolosità (geomorfologica, idraulica) il corrispettivo grado di fattibilità.