Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 49 Fattibilità alle trasformazioni nel territorio rurale e aperto

Le trasformazioni consentite dallo Strumento Urbanistico in oggetto spaziano dalle attività rurali connesse, fino alla progettazione edilizia nel territorio rurale, con interventi sul patrimonio edilizio esistente (edifici rurali, annessi agricoli e relative pertinenze).
La possibilità di attuare le singole trasformazioni è definita all\'interno di areali che costituiscono gli ambiti normativi, all\'interno dei quali però l\'area di intervento non è definitivamente localizzata, né è definita la tipologia dell\'intervento.
Per questo la fattibilità degli interventi ammessi all\'interno del territorio agricolo è stata definita attraverso una matrice (Allegato 1) dalla quale è possibiletrarre per qualunque combinazione di ambito-intervento-classe di pericolosità (geomorfologica, idraulica) il corrispettivo grado di fattibilità.
La matrice è stata impostata prendendo spunto dal D.C.R.T. 27 aprile 2007 n.26/R, adeguandola alle realtà territoriali dei Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto ed alla casistica degli interventi ammessi.
Le tipologie di intervento, all\'interno degli stessi ambiti normativi, sono state distinte e/o raggruppate in funzione del loro impatto sul territorio.


Il grado di fattibilità di un intervento viene stabilito nel modo seguente:

  1. a) si individua nelle carte di pericolosità la classe di appartenenza dell\'intervento;
  2. b) si definisce la tipologia dell\'intervento;
  3. c) dall\'incrocio delle informazioni suddette si individua nella tabella della fattibilità la classe corrispondente all\'intervento distintamente per i due diversi aspetti della pericolosità: geomorfologica e idraulica;
  4. d) la fattibilità dell\'intervento è quella prevalente tra i giudizi corrispondenti ai vari aspetti della pericolosità.