Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 57 Regole per il risparmio energetico e criteri localizzativi impianti energetici da fonti rinnovabili

efficienza energetica

Nuovi insediamenti e interventi di sostituzione dei tessuti abitativi sono consentiti solo se viene garantito l'accesso a servizi di interesse pubblico fra cui la disponibilità di energia.
Le nuove edificazioni e le ristrutturazioni delle unità immobiliari sono progettate e messe in opera in modo tale da contenere, in relazione al progresso della tecnica ed in modo efficiente sotto il profilo dei costi, le necessità di consumo di energia, in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche è obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50% del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici.
La progettazione di nuovi assetti morfologici insediativi, derivanti da azioni di trasformazione comportanti nuova edificazione e da ristrutturazioni urbanistiche, e la progettazione degli edifici, di iniziativa pubblica o privata, deve tener conto, quanto più possibile, di:

  • - standard di illuminazione naturale e condizione solare, in relazione alle diverse destinazioni degli edifici;
  • - garanzia dell'accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche locali e legate alla morfologia del tessuto urbano;
  • - garanzia dell'esposizione al sole per tutto il giorno degli impianti solari realizzati o progettati;
  • - garanzia di schermature opportune (prodotte anche da volumi edificati circostanti) per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, pur consentendo una buona illuminazione interna;
  • - garanzia di utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
  • - riduzione dell'effetto "sacca termica", mitigazione dei picchi di temperatura durante l'estate e controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell'albedo delle superfici di pavimentazione pubblica;
  • - adozione di tecniche passive che migliorino l'efficienza energetica degli edifici;
  • - utilizzo di tecniche di bioarchitettura e di bioedilizia;
  • - uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;
  • - realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
  • - promozione del “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, energy cascading);
  • - adozione, ove possibile, di sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Per l'autorizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si richiamano, per quanto direttamente efficaci, i contenuti delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387.
Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono solari termici e fotovoltaici, eolici, a biomassa, a biogas.
Ai fini delle presenti Norme, essi sono definiti:

* in base alla collocazione:

  • -fotovoltaici e solari termici integrati in quanto progettati unitariamente nella nuova edificazione o negli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici e manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme e dal vigente Regolamento Edilizio;
  • - fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati, in quanto collocati sulle coperture di edifici e di manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme e dal vigente Regolamento Edilizio;
  • - fotovoltaici e solari termici non integrati, in quanto collocati a terra;

* in base alle finalità produttive:

  • - per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto consuma in loco la maggior parte dell'energia che produce;
  • - per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia ad integrazione del reddito agricolo, come meglio stabilito dalla normativa vigente in materia;
  • - per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.

Ai fini del presente articolo si ricorda che l'autoproduzione comporta l'utilizzo per usi propri non inferiore al 70% del totale di energia elettrica prodotta.
In riferimento a quanto disposto dall'art. 34 bis della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale, e salvo quanto diversamente specificato nelle regole per tessuti, per ambiti, per zone, e con esclusione degli edifici e manufatti storici schedati nel Dossier C, contenute nelle presenti Norme, sono sempre ammessi, su tutto il territorio comunale i seguenti impianti:

  • - impianti solari termici integrati sulle coperture di edifici e manufatti;
  • - impianti solari fotovoltaici, integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici e manufatti, finalizzati all'autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendale;

Per i suddetti impianti è comunque necessario effettuare la verifica di compatibilità paesaggistica, anche in riferimento ai caratteri storico architettonici e insediativi e ai valori estetico-percettivi del contesto.
La contemporanea applicazione dei profili primari di promozione delle fonti energetiche rinnovabili e di tutela del paesaggio e delle risorse essenziali del territorio, determinano l'individuazione delle aree idonee alla costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili del territorio comunale. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387, la pianificazione comunale assume carattere programmatorio nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.


Per gli impianti non riconducibili alle tipologie sopra elencate valgono le disposizioni specifiche e generali riportate di seguito.

Impianti fotovoltaici

La realizzazione di impianti fotovoltaici è sempre ammessa negli ambiti a specializzazione funzionale produttiva, portuale, artigianale, direzionale, commerciale, nonché negli ambiti destinati ad impianti tecnologici, preferibilmente integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici. La realizzazione di impianti fotovoltaici è inoltre obbligatoria nelle nuove costruzioni così come disciplinato dal Regolamento Edilizio Comunale vigente.
La realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio aperto è ammessa nel rispetto dei criteri generali e di quelli localizzativi e prestazionali riportati di seguito.


Gli impianti finalizzati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze delle aziende agricole, nonché gli impianti connessi e complementari, sono ammessi in tutte le sottozone agricole.


La realizzazione di impianti fotovoltaici non ricompresi nella categoria dell'autoconsumo, della produzione commisurata e di quella complementare delle aziende agricole, è ammessa esclusivamente:

  • - nelle sottozone agricole E1 per impianti inferiori a 100 kWp;
  • - nelle sottozone agricole E1 a ridotta capacità produttiva, caratterizzate da fenomeni di ingressione del cuneo salino, così come rappresentato nella tavola di Piano Strutturale, per impianti oltre 100 kWp, purché contigue agli ambiti produttivi ed industriali o intercluse/contigue alla viabilità statale o regionale ed alle infrastrutture ferroviarie;
  • - negli ambiti estrattivi dismessi in territorio aperto, indipendentemente dalla specifica sottozona di appartenenza.

Sia per gli impianti destinati all'autoconsumo, sia per quelli connessi e complementari alle attività agricole nonché per gli impianti non ricompresi in tali fattispecie, è dovuto il rispetto dei seguenti criteri localizzativi:

  • - esclusione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
  • - esclusione delle aree ANPIL, SIC e SIR e delle relative aree contigue, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente;
  • - esclusione delle aree coltivate a vigneto e uliveto;
  • - esclusione di aree per le quali sia necessario realizzare nuova viabilità permanente.

Impianti a biomasse

Gli impianti a biomasse e a biogas per produzione energetica nel territorio aperto, ad eccezione di quelli finalizzati all'autoproduzione ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, sono ammessi se in contiguità agli insediamenti produttivi artigianali e industriali nell'ambito dell'UTOE 8 e comunque solo se il ciclo energetico dell'impianto sia definibile a “filiera corta”. Per filiera corta s'intende l'utilizzo di risorse provenienti da un bacino di approvvigionamento compreso entro un raggio di 70 km dall'impianto. A tale scopo, all'atto di deposito del progetto dell'impianto, il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità di materia prima attraverso apposite intese di filiera.
In alternativa all'approvvigionamento proveniente da filiera corta sono ammessi impianti alimentati da materiali per i quali sia garantita, mediante specifica certificazione (accordi quadro di filiera, accordi di cooperazione transnazionali, ecc.), l'adozione di comportamenti etici, responsabili e di gestione sostenibile delle risorse volti a tutelare l'ambiente e le popolazioni locali dei territori di provenienza della materia prima.
Gli impianti connessi e complementari all'attività delle aziende agricole, da dimostrare con specifica documentazione così come previsto dalla normativa di settore, sono ammessi solo nelle sottozone agricole E1 con esclusione in ogni caso:

  • - delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
  • - delle aree ANPIL, SIC e SIR e delle relative aree contigue, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente.

Gli impianti a biomassa nell'ambito del sistema insediativo, ad eccezione di quelli finalizzati all'autoproduzione ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, sono ammessi nelle aree a destinazione industriale, portuale e produttiva. Sono comunque da applicare le prescrizioni stabilite in merito alla provenienza della materia prima.
Per tutti gli impianti a biomasse è prescritto l'obbligo del recupero e della trasformazione dell'energia termica mediante impiego di sistemi di cogenerazione e trigenerazione, da indicare in sede di progetto.

Impianti eolici

Gli impianti eolici sono ammessi, nell'ambito del sistema insediativo e nel territorio rurale, nel rispetto dei criteri localizzativi e prestazionali di seguito enunciati.

Gli impianti eolici domestici destinati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali sono ammessi senza limitazioni in tutto il territorio rurale, ad esclusione degli edifici e manufatti di interesse storico e dei nuclei storici, nonché nel sistema insediativo ad esclusione dei tessuti S1, S2, S3 e S4.
Gli impianti eolici non destinati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, e comunque fino alla potenza massima di 200 kWp, sono ammessi in tutte le sottozone agricole e negli ambiti produttivi e portuali del sistema insediativo.


Ad eccezione degli impianti di micro eolico destinati all'autoconsumo, e sempre fatti salvi i contenuti della normativa vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale, per tutti gli altri impianti eolici si dovranno rispettare i seguenti criteri localizzativi:

  • - siano esclusi impatti visivi negativi su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
  • - sia dimostrata la possibilità di connessione alla rete senza opere pregiudizievoli sul paesaggio;
  • - sia esclusa l'interferenza con corridoi ecologici avifaunistici;
  • gli impianti devono preferibilimente trovare collocazione in prossimità della rete viaria carrabile esistente e qualunque necessità di cantiere per il trasporto di macchine e componenti deve prevedere il naturale ripristino dei luoghi (compreso interventi di rimboschimento);
  • la presenza certificata di vento con velocità media pari o superiore a circa 5 metri al secondo, assicurata per un numero di ore equivalenti compreso tra le 1500 e le 2000 l'anno;

L'installazione di impianti eolici con altezza al rotore superiore a 25 mt. è comunque vietata all'interno dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004).

criteri generali

Per tutte le tipologie di impianti da installare si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri:

  • - sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana;
  • - sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
  • - sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d'insieme;
  • sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l'interramento delle linee di connessione;
  • sia prodotto uno studio idrologico-idraulico per interventi in aree sottoposte a tutela specifica e sia prevista la “trasparenza idraulica” per gli impianti fotovoltaici;

Nessun impianto per la produzione di energia elettrica può essere artificiosamente frazionato in modo tale da eludere surrettiziamente l'applicazione di normative più gravose per il proponente o aggirare specifici obblighi previsti in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Qualora il punto di connessione alla rete elettrica sia unico per più impianti caratterizzati dalla loro stretta contiguità territoriale, l'impianto è da considerarsi nella sua interezza e per esso si applicano le procedure previste dalla soglia della potenza di picco corrispondente.


La realizzazione di qualunque impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia quelli soggetti ad autorizzazione unica sia quelli soggetti a denuncia di inizio attività, è condizionata alla stipula di un atto pubblico (convenzione o atto d'obbligo) con il quale si disciplinano gli obblighi del soggetto attuatore in ordine:

  • - all'esecuzione di tutte le opere complementari necessarie per la costruzione dell'impianto;
  • - al ripristino dei luoghi temporaneamente interessati dai lavori;
  • - alle garanzie di smantellamento dell'impianto terminato il ciclo produttivo e al naturale ripristino dei luoghi;
  • - alla realizzazione di eventuali opere pubbliche o d'interesse pubblico in relazione alla natura e collocazione dell'intervento.

La convenzione o l'atto d'obbligo disciplina altresì l'istituzione di un fondo permanente di compensazione le cui entrate assumono natura di corrispettivo di diritto pubblico e non tributario. Tale fondo permanente di perequazione sarà utilizzato dalla pubblica amministrazione, in tutto o in parte, per l'esecuzione di interventi a favore del territorio rurale, per opere di bonifica idrogeologica, per la manutenzione del reticolo scolante superficiale e della viabilità poderale di interesse pubblico.