Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 69 D8 attività e attrezzature direzionali, militari, per l'ordine pubblico
D8.1 attività direzionali pubbliche e private, anche miste ad usi commerciali
Sono consentiti interventi indicati sui singoli edifici nelle tavv. n. 2 del presente RU e quelli necessari a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, comprensivi di limitati ampliamenti funzionali allo svolgimento delle attività.
Sono ammesse attività direzionali pubbliche e private, commerciali, a servizi ed attività espositive, di ristorazione funzionale alle attività prevalenti direzionali o commerciali.
D8.2 attrezzature militari e per l'ordine pubblico
La realizzazione di tali servizi spetta unicamente alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti istituzionalmente competenti. L'edificazione è vincolata al rispetto delle norme riguardanti l'edilizia militare, l'ordine pubblico, e della disciplina degli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in zona, ove specificatamente indicati dagli elaborati grafici del presente R.U. In assenza di una categoria d'intervento sono comunque ammessi limitati ampliamenti funzionali allo svolgimento delle attività.