Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 70 D9.1 alberghi
Se non specificatamente stabilito per ogni struttura dal presente Regolamento urbanistico, sono ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia r1, r2.a, r2.b negli edifici e complessi esistenti destinati ad attività alberghiere.
All'interno delle strutture alberghiere sono ammesse attività commerciali non alimentari purché integrate all'attività principale di servizio.
Ove lo spazio pertinenziale lo consenta, e dietro dimostrazione che non vi è danneggiamento dei valori estetico percettivi o della funzionalità urbana, sono ammesse strutture coperte (quali gazebo, tensostrutture e simili) per attività ludico-ricreative e di intrattenimento.
Gli interventi si attuano mediante progetti unitari e sono estesi all'area di pertinenza corrispondente ad ogni singola struttura esistente, nei limiti e prescrizioni dettati dal presente articolo.
L'ambito d'intervento è costituito dall'area in cui sono localizzate le strutture, compresi i relativi servizi, i percorsi di accesso e i parcheggi, le attrezzature ricreative e gli spazi verdi.