Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 76 Zone agricole: definizione e articolazione

Il presente RU definisce le zone agricole E, articolate in sottozone agricole En, in relazione all'articolazione del sistema del territorio rurale e aperto in subsistemi e all'individuazione dei beni del territorio rurale e aperto quali invarianti strutturali del Piano strutturale vigente, disciplinate nelle Norme, Titolo III Capo I Sezioni I e III della Parte II – Statuto e nelle Norme relative alle Unità territoriali organiche elementari del medesimo Piano.
Le sottozone agricole sono:

  1. E1 area agricola produttiva
  2. E2 area agricola di interesse paesaggistico d'insieme
  3. E2/fl area di pertinenza fluviale, bene del territorio aperto, invariante strutturale Ps
  4. E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori
  5. E4 area boscata, bene del territorio aperto, invariante strutturale Ps
  6. E5 area umida e palustre, bene del territorio aperto, invariante strutturale Ps
  7. E6 area agricola frazionata
  8. E7 area per impianti di acquicoltura e produzione ittica
  9. E8 area per la trasformazione di prodotti agricoli e allevamenti intensivi
  10. E9 area per le colture ortoflorovivaistiche
  11. E10 area destinata ad attività estrattive

Le zone agricole sono componenti di caratterizzazione paesaggistica, come indicato dal PIT/PPR. In relazione ai valori storico culturali ed estetico percettivo indicati dal PIT/PPR per l'ambito di paesaggio 23 della Val di Cornia, si danno le seguenti corrispondenze:

  • - le parti del territorio rurale che svolgono un ruolo di integrazione funzionale e sociale con le strutture urbane, che rivestono valore paesaggistico per la configurazione del sito, per il paesaggio agrario, per il rapporto morfologico fra città e territorio rurale corrispondono alle sottozone E1;
  • - l'ambito rurale di valore paesaggistico, adiacente ai centri storici e agli aggregati, nel quale si stabiliscono relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale, corrisponde alle sottozone E2, E3, E4.

Le regole dettate per le sottozone E perseguono:

  • - nelle sottozone ove prevalgono i valori paesaggistici e naturalistici, la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici, ambientali e naturali del territorio. Ai fini di detti obiettivi sono promosse le attività dell'uomo a condizione che sia garantita la sostenibilità delle azioni di trasformazione del paesaggio e il mantenimento delle risorse essenziali del territorio: aria, terra, acqua. Ogni trasformazione deve garantire la permanenza degli indicatori sensibili all'ambiente, ai valori umani, al benessere collettivo, in grado di apprezzare la qualità ambientale come ragione di insediamento di attività pregiate. Tali indicatori concorrono a determinare il grado di ammissibilità delle trasformazioni del paesaggio;
  • - nelle sottozone ove prevalgono le capacità produttive dei suoli, la tutela e la salvaguardia dei valori rurali. Ai fini di detti obiettivi sono promosse le attività agricole esercitate dall'uomo a condizione che sia garantita la sostenibilità delle azioni di trasformazione del paesaggio rurale. Qualunque utilizzazione del territorio rurale deve garantire la salvaguardia della biodiversità; le colture agrarie devono essere condotte nel rispetto dei cicli della natura, con particolare preferenza ai cicli biologici o biodinamici. Agli operatori agricoli spetta il compito prioritario di preservare la risorsa idropotabile sia attraverso nuove tecniche d'irrigazione sia attraverso ordinamenti colturali a bassa esigenza idrica. L'utilizzazione del paesaggio rurale, inoltre, deve rispettare le regole per la salvaguardia da fenomeni di frana, smottamento, alluvione, ristagno, esondazione.

Le suddette corrispondenze permettono di applicare gli obiettivi stabiliti dal comma 13 dell'art.7 dello Statuto/Strategie-Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, per la salvaguardia del mosaico paesaggistico rurale.