Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 78 Regole generali e comuni di uso e di valorizzazione delle risorse

Salvo quanto diversamente dettato nelle regole specifiche per le sottozone, le seguenti regole generali e comuni sono sempre applicabili.

definizioni funzionali

Le diverse categorie di intervento e destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone fanno riferimento alle seguenti aggregazioni e definizioni funzionali, che devono essere utilizzate nei piani e nei programmi di settore e nei progetti pubblici e privati.
Sono attività agricole la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo, la silvicoltura, la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco, il vivaismo forestale in campi coltivati, gli allevamenti zootecnici, gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
Sono funzionali all'attività agricola gli annessi e gli impianti necessari alla conduzione dei fondi e all'esercizio delle attività stesse nonché le abitazioni per l'imprenditore agricolo professionale, per i familiari coadiuvanti e per gli addetti a tempo indeterminato.
L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia.
Sono attività compatibili, integrative di quelle agricole, le seguenti:

  • - attività per la valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  • - attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  • - attività faunistico–venatorie;
  • - attività comunque definite integrative dell'agricoltura dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Sono compatibili con il territorio rurale e aperto, altre attività localizzate o da localizzare articolate in:

  • - pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio di attività etc.
  • - strutture ricettive di cui al Capo I e Capo II del Titolo II della L.R. 42/2000;
  • - ristoranti, bar;
  • - attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale della Val di Cornia;
  • - attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  • - attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • - attività estrattive in conformità ai piani di settore regionale e provinciale;
  • - produzione di energia;
  • - attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo-animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici;
  • - maneggi e pensioni per cavalli;
  • - attività ortive per autoconsumo;
  • - residenziali civili.

Al fine di aumentare l'accessibilità e la fruibilità del sistema del territorio rurale e aperto sono date le seguenti regole per i percorsi ciclabili, i percorsi pedonali e le ippovie, e per la rete dei percorsi escursionistici.
È sempre ammessa la sistemazione e l'adeguamento della viabilità e dei percorsi esistenti per scopi escursionistici e per la formazione di circuiti di turismo naturalistico e didattico. In prossimità di tali percorsi potranno essere allestite aree attrezzate, con tavoli e panche in legno, per la sosta degli escursionisti e stazioni di posta, consistenti in tettoie, mangiatoie e abbeveratoi in legno, per lo stazionamento dei cavalli. Lungo la rete dei percorsi ed in prossimità delle attrezzature di servizio potrà essere collocata la relativa segnaletica. Per i percorsi d'interesse territoriale individuati nel DOSSIER D denominato Sistemi della mobilità urbana e rete ciclabile extraurbana, i soggetti pubblici competenti potranno procedere alle espropriazioni necessarie alla realizzazione e alla fruizione degli stessi. In alternativa si potrà procedere alla stipula di specifiche convenzioni con i proprietari delle aree interessate al fine di disciplinare l'uso pubblico dei percorsi nonché le modalità di gestione e di manutenzione degli stessi.
Per la realizzazione del sistema di relazioni costituito dai percorsi ciclabili e pedonali e dalle ippovie si deve privilegiare l'utilizzo di tracciati storici esistenti o abbandonati; si deve prevedere l'attraversamento marginale di campi e di proprietà, appoggiandosi su segni del terreno già individuabili; si deve tener conto della presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale, corsi d'acqua, elementi vegetazionali, per garantire percezioni positive e opportunità di conoscenza del territorio; si deve utilizzare il più possibile una tecnica realizzativa di tipo leggero, tramite miglioramento del fondo stradale ove esistente, o sua nuova realizzazione, con manto in materiale permeabile. Per la delimitazione, possono essere utilizzati bordi e cordoli, il più possibile senza risalto sul terreno e staccionate in legno. È prescritta l'installazione di apposita segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare la natura dei percorsi, marcati il più possibile dalla presenza di essenze e di alberature che ne definiscano il tracciato e i luoghi che attraversano e dove conducono. In generale, deve essere privilegiata la rete esistente: strade vicinali, doganiere, tratturi, percorsi di accesso a edifici.

valorizzazione della produzione vinicola

Il presente RU intende favorire lo sviluppo del settore vitivinicolo quale importante comparto produttivo ed economico del territorio della Val di Cornia, stabilendo le regole finalizzate a difendere la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e aperto, inteso quale ambito paesistico ambientale, interessato dagli interventi del settore, considerate le esigenze produttive moderne; così mettendo in opera le indicazioni del Piano strutturale vigente che stabiliscono di “tenere conto delle tendenze in atto, ma orientare le attività agricole alla vocazione del territorio nei suoi aspetti fisiografici, pedologici, botanici, agronomici, culturali e visuali, in modo che il loro sviluppo sia sostenibile e durevole” .
Il presente RU considera il paesaggio agrario consolidato quale un bene composto da seminativi, vigne di piccola o media estensione, uliveti, filari di alberi da frutto, filari di cipressi, macchia, fossi circondati e coperti di vegetazione spontanea, ciglionamenti, muretti a secco, capaci di costituire una “maglia” o “rete”, dotata di funzionalità produttiva ed ecologica e in grado di generare percezioni estetico percettive di “bel paesaggio”.
Le regole generali e comuni, sia per la protezione che per la valorizzazione delle risorse contenute nel presente Capo, oltre alle specifiche date di seguito, sono tese a conciliare lo sviluppo economico del settore vitivinicolo con la difesa della funzionalità ecologica e con la bellezza del paesaggio, e sono prescrittive.
È fatto obbligo conservare gli elementi costitutivi del paesaggio storico (muretti, piante, filari divisori, ciglionamenti, ecc.).
Le nuove aree messe a coltura devono essere progettate rispettando obbligatoriamente le prescrizioni stabilite per i nuovi impianti arborei specializzati e secondo i criteri dati in ordine alla Rete ecologica, inibendo l'estensione indifferenziata e livellata con componenti in grado di interromperla, come strade, fossi, scarpate e simili, per incrementare il mosaico del paesaggio agrario.
Sono obbligatorie le sistemazioni idraulico-agrarie, ai fini di:

  • - impedire alle acque di scorrimento superficiale di raggiungere velocità erosive e, viceversa introdurre tecniche e strumenti per convogliarle verso valle, riducendo così sensibilmente l'erosione;
  • - aumentare il tempo di concentrazione dei deflussi con conseguente riduzione dei picchi di portata;
  • - incrementare le componenti dell'assetto paesaggistico, ambientale e socio-culturale;
  • - consentire una tempestiva ed ottimale esecuzione delle pratiche agricole.

zonazione vinicola

La zonazione delle aree vitate è uno strumento che definisce le appropriate strategie per il governo del territorio rurale e concorre alla valorizzazione della produzione vinicola di qualità.
In riferimento alla valorizzazione della produzione vitivinicola, la zonazione si articola in:

  • - la macrozonizzazione vitivinicola, avente lo scopo di individuare la potenzialità vinicola di grandi aree;
  • - la microzonizzazione vitivinicola, che può giungere ad indagini che riguardano le singole aziende o le singole particelle vitate in quanto applicata a zone di produzione più limitate.

Gli obiettivi perseguiti dal presente RU sono:

  • - acquisire una maggiore conoscenza sul tema vinicolo e renderla patrimonio condiviso della collettività;
  • - favorire la produzione vinicola in quanto fattore di identità territoriale;
  • - promuovere l'enoturismo;
  • - costruire un quadro conoscitivo quale risorsa per i progetti pubblici e privati di valorizzazione del territorio rurale e aperto.

Si assume come riferimento per la macrozonizzazione vinicola l'ambito coincidente con l'area DOC Val di Cornia.
Il livello della microzonizzazione è assegnato ai progetti operativi, approvati tramite programmi di miglioramento agricolo ambientale.

strada del Vino

Il territorio della Val di Cornia partecipa alla promozione turistica dei prodotti enogastronomici anche attraverso l'ente “Strada del vino Costa degli Etruschi” il quale raggruppa la D.O.C. Montescudaio, la D.O.C. Val di Cornia, la D.O.C. Bolgheri, la D.O.C. Isola d'Elba.
Si stabiliscono le seguenti norme d'indirizzo:

  • - qualunque trasformazione morfologica che avvenga in prossimità della strada del vino Costa degli Etruschi deve essere valutata anche in ragione della salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali;
  • - i presidi edilizi di valore storico ed architettonico devono essere mantenuti e salvaguardati;
  • - le alberature esistenti, isolate od in filari, le masse vegetazionali di confine, le macchie di campo, le piante di ulivo alternate ai filari di vite, devono essere mantenute salvo che ciò si dimostri impossibile per ragioni di sicurezza od igiene;
  • - i cartelloni pubblicitari, siano essi posti in prossimità di strade statali, provinciali o comunali, devono essere a basso impatto visivo e non possono in alcun modo alterare eventuali prospettive di paesaggio;
  • - i chioschi per la vendita di prodotti tipici, dove ammessi, devono essere realizzati con i materiali indicati nelle presenti norme e devono essere collocati in posizione tale da non pregiudicare la vista d'insieme;

modificazioni morfologiche

Tutte le trasformazioni del suolo per l'impianto di nuovi vigneti devono essere condotte nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche del terreno.


Al fine di garantire la difesa del suolo nelle pratiche colturali comportanti trasformazioni dei suoli, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per la realizzazione di nuovi impianti arborei specializzati:

  • - nelle aree con pendenza superiori al 35% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati su superfici accorpate non superiori a 2,5 ha;
  • - corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a mt. 3, cespugliate, arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale;
  • - vigneti o frutteti specializzati realizzati su superfici con pendenze superiori a 35% devono essere realizzati comunque con sistemazioni che garantiscono un' adeguata regimentazione delle acque superficiali;
  • - nelle aree con pendenze inferiori al 35% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati con superfici accorpate non superiori a 4 ha;
  • - nei nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) è vietato l'utilizzo di pali in cemento o acciaio;
  • - è vietata la messa in produzione di vigneti su versanti con pendenze superiori al 45% se non terrazzati;
  • - su versanti con pendenze fra il 30% e il 45% è vietato l'impiego di filari a rittochino ed è altresì vietato l'espianto di vecchi oliveti se non per comprovate esigenze fitosanitarie;
  • - la modellazione del terreno per l'impianto di nuovi vigneti non può comportare un'asportazione di materiale inerte superiore a 500 metri cubi per ettaro e non possono essere modificate le quote altimetriche del terreno per misure superiori a 50 centimetri.

Qualora gli interventi di modificazione fondiaria siano contestuali alla realizzazione di opere di miglioria dell'azienda agricola, il Programma aziendale deve contenere tutti i riferimenti alla natura geologica e pedologica del terreno, le informazioni sulla pendenza del terreno e su eventuali fenomeni di erosione del suolo o qualunque altro fenomeno di dissesto in atto; infine esso deve dare conto delle tecniche colturali che si vogliono impiegare per eliminare tali effetti negativi.
Lo stesso Programma aziendale deve contenere, fin quanto possibile, le informazioni circa i principali fattori climatici quali latitudine e longitudine, temperature medie, giorni/anno di piovosità, umidità del terreno. Inoltre, devono essere elencate le colture esercitate a confine con le aree vitate onde favorire la presenza di coltivazioni compatibili con la produzione vinicola.

sistema informativo territoriale delle aree vitate

Le indagini ed il quadro conoscitivo elaborati costituiscono la base del Sistema Informativo della Val di Cornia per le aree vitate.
Le aree vitate perimetrate nella cartografia del quadro conoscitivo del Piano Strutturale d'Area scaturiscono sia dall'acquisizione della carta regionale dell'uso del suolo sia da verifiche dirette. Alla carta così ottenuta deve essere assegnato esclusivamente un valore ricognitivo circa l'ordine di grandezza della coltura vinicola del comprensorio e non può essere utilizzata per comprovare o no la reale utilizzazione dei suoli.
Il SIT delle aree vitate della Val di Cornia verrà aggiornato periodicamente anche con il contributo delle informazioni contenute nei programmi aziendali. Il lavoro di costruzione della banca dati rappresenta il primo passo verso la creazione del censimento delle aree vitate.
Il SIT delle aree vitate della Val di Cornia rappresenta uno strumento utilizzabile anche dall'esterno. Le amministrazioni comunali potranno stipulare apposite convenzioni con il Consorzio produttori vino DOC, o con altri enti interessati, per l'approfondimento del quadro conoscitivo.

La “nuova architettura del vino”

La crescita del turismo “gastronomico-culturale” legato alla produzione vitivinicola, parti entrambi del più vasto interesse per il territorio toscano e la molteplicità dell'offerta di benessere, cultura, paesaggio che lo rende attrattivo, sono fattori che il presente RU considera nel dettare le regole che seguono, relative alla ammissibilità delle cantine eccedenti le capacità produttive dei fondi nonché delle cantine di rilevante dimensione.
Tali regole non prescrivono localizzazioni né dimensioni, né, infine, caratteri tipologici; ma affrontano il tema dell'inserimento dell'architettura specialistica contemporanea nei paesaggi toscani, fortemente consolidati e connotati.
Il presente RU considera le scelte architettoniche contemporanee, espressioni delle capacità produttive del territorio, non come situazioni da “nascondere” nel paesaggio consolidato, ma come opportunità per valorizzare, riqualificare o creare nuovi paesaggi di qualità.
Al fine di rendere possibile l'introduzione di architettura contemporanea nel territorio rurale e aperto, finalizzata alla produzione vitinicola e al turismo enogastronomico, e affinché la aziende che lavorano in tale settore possano diventare capisaldi della difesa del paesaggio consolidato e della sua evoluzione, è ammessa la realizzazione di nuove cantine, le cui dimensioni, localizzazioni e caratteristiche architettoniche non sono predeterminate dal presente RU, ma contenute nel Programma aziendale, ai sensi della legge regionale vigente in materia, con i contenuti di seguito descritti, nel rispetto di condizioni, limiti e vincoli statutari del PS vigente.
Per la realizzazione di cantine a carattere industriale che da sole eccedono le capacità produttive dei fondi il programma aziendale, oltre agli elaborati di rito, elencati nel presente RUC e nel Regolamento edilizio comunale, contiene rappresentazioni progettuali ed esemplificazioni, schemi grafici, documentazione fotografica, in forma libera e nella migliore articolazione in quantità e in qualità perché chiunque possa comprendere le ragioni progettuali e gli effetti attesi, in particolare sul paesaggio.
Sono comunque contenuti obbligatori:

  • - descrizione della situazione attuale dell'azienda;
  • - descrizione delle risorse ambientali presenti e interessate dall'intervento, con particolare attenzione ai caratteri geopedologici ed ambientali (terreno, giacitura, pendenze, esposizione, clima, ecc), rappresentati tramite rilievo e documentazione fotografica;
  • - lettura analitica e di scomposizione del paesaggio entro il quale va a collocarsi la cantina, indipendentemente dai limiti aziendali, per il riconoscimento delle componenti del mosaico paesistico organizzate in relazione ai valori ecologici-naturalistici, storico-culturali, estetico-percettivi (quali orografia e idrografia, geologia, geomorfologia, uso del suolo, vegetazione, insediamenti, ricchezze e beni storico-culturali, eventi culturali, opere agrarie e idrauliche, reti infrastrutturali, lettura delle componenti della rete ecologica, lettura storica dei processi di trasformazione e individuazione dei livelli e degli elementi di permanenza, lettura delle rappresentazioni letterarie o pittoriche del paesaggio e dei principali eventi sociali ed economici della collettività di riferimento);
  • - lettura diagnostica del paesaggio, per individuare gli stati delle risorse che lo compongono, eventuali degradi e alterazioni compiute o in atto;
  • - lettura ricompositiva, per comprendere le molteplici relazioni visuali (da dove vedo, cosa vedo, quanto vedo), funzionali ecologiche (caratterizzate dalla continuità), estetico percettive (caratterizzate da attrattività e piacevolezza), storico culturali (riconoscibilità nel tempo, modificazione tramite attività antropica), etc;
  • - valutazione della trasformazione indotta, tramite comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello dopo l'intervento, rendendo esplicito e di facile comprensione se l'intervento altera o non altera il funzionamento del paesaggio, se è coerente con la struttura del paesaggio e vi si integra, se interrompe relazioni paesaggistiche, se introduce componenti estranee, se riesce a conservare, a valorizzare, o a compensare, a trasformare il paesaggio, creandone di nuovo;
  • - descrizione delle opere ambientali e paesaggistiche legate all'intervento, quale miglioramento o incremento della rete ecologica, delle opere agrarie, e simili, eventuale contestuale incremento o miglioramento delle aree vitate, incremento della biodiversità;
  • - descrizione del progetto imprenditoriale, dell'investimento, delle relazioni con il tessuto sociale ed economico del territorio ove si localizza, e di eventuali interventi colturali o relativi ad aree e fabbricati aziendali, necessari in quanto collegati funzionalmente all'intervento di realizzazione della nuova cantina.

Ai fini degli interventi di cui al presente punto:

  • - sono ammessi, oltre a quelli tradizionali, anche forme, materiali e tecniche diversi da quelli tradizionali, che sappiano indurre sensazioni estetico percettive di armonia e corretta relazione con il paesaggio pre-esistente;
  • - l'uso di elementi architettonici, di tipologie edilizie e di materiali tradizionali è vietato qualora siano utilizzati tramite approcci mimetici falsati, che producono effetti, dannosi per il paesaggio, di “vernacolarismo”;
  • - è prescritta la piena consonanza fra funzione e forma;
  • - è vietato l'uso “posticcio” dei materiali tipo pietrame faccia vista o mattone, che devono essere utilizzati, se di finitura, con la piena dignità riconoscibile negli esempi architettonici consolidati e di pregio, anche solo testimoniale;
  • - è vietato localizzare la nuova cantina in aree di alto rischio geologico, idrogeologico o idraulico e in aree caratterizzate da particolari eccellenze paesaggistiche soggette a conservazione;
  • - è preferibile non aprire nuove viabilità, ma piuttosto utilizzare quelle esistenti, eventualmente adeguate ai nuovi carichi.

In tali casi, il programma ha valenza di piano attuativo ed è assoggettato a processo di valutazione integrata ai sensi della L.R. 01/2005.
L'Amministrazione Comunale è libera di consultare, nelle forme che ritiene più consone, anche formando una apposita commissione, le associazioni culturali e gli esperti locali, nazionali, internazionali, in materia di produzione vitivinicola piuttosto che di paesaggio, di storia, di architettura, di ambiente, di natura.
Le cantine normate dal presente punto sono annessi agricoli, ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 1/2005; non possono pertanto mutare d'uso; vi sono ammessi tutti gli interventi affinché l'annesso sia funzionale alla conduzione agricola. Esse sono recuperabili, come annessi agricoli, anche al mutare della proprietà o delle conduzioni agricole, mantenendo la loro destinazione anche in successivi programmi di miglioramento agricolo ambientale.
Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio possono riconoscere alle “cantine d'autore” la capacità di costituire patrimonio edilizio da conservare per valori architettonici o testimoniali; solo in tal caso, detti strumenti e atti possono prevederne la conservazione e il riuso dell'intero volume, purché con caratteri consoni alla ruralità e al paesaggio di appartenenza.

Rete ecologica

Il presente RU, in applicazione del vigente PS, affida all'intero territorio rurale e aperto, la capacità di funzionare quale ambito paesistico ambientale, e quindi con un ruolo attivo quale rete ecologica ecosistemica diffusa, strumento di tutela e valorizzazione della biodiversità.
In quanto coincidente con il sistema del territorio rurale e aperto, la rete ecologica non è indicata sugli elaborati grafici del presente RU, ma è sovrapposta alle destinazioni urbanistiche, in modo da permettere lo svolgimento delle attività e degli usi regolati dalle presenti Norme, aumentando le prestazioni ambientali e paesaggistiche del territorio rurale e la qualità della vita e della salute umana in esso.
Tramite l'identificazione operata dal presente RU, fra territorio rurale e aperto e rete ecologica comunale, questa può essere collegata con altre eventuali reti ecologiche di Comuni contermini e contribuire all'infittimento delle reti ecologiche di livello superiore (regionale, Rete Natura 2000).
Ai fini di mantenere e incrementare concretamente la rete ecologica, si definiscono le seguenti opere:

  • - di “completamento” della rete attraverso azioni di rinaturalizzazione di aree e siti degradati alterati che possono essere riportati a condizioni di naturalità;
  • - di “miglioramento” degli elementi esistenti mediante azioni di rinaturalizzazione, ossia di aggiunta di caratteri naturalistici e relative prestazioni ad aree o siti non compromessi.
  • - Le suddette opere sono promosse e realizzate tramite piani e programmi di settore da parte degli enti e soggetti competenti e tramite progetti pubblici e privati: esse, inoltre, possono essere contenute nei programmi di miglioramento ambientali fra le opere di sistemazione ambientale e nei progetti di deruralizzazione per la sistemazione delle pertinenze ove vi si ravvisino tali possibilità.

Ai fini della programmazione agricolo ambientale, si stabilisce che, ove sia più marcata la frammentazione e conseguentemente la perdita di naturalità, le aziende agricole devono individuare superfici da destinare alle opere di completamento e di miglioramento precedentemente definite.
Per dette opere si individuano come siti di applicazione prioritari argini di fossi, canali e invasi irrigui o laghetti artificiali, confini di proprietà dove realizzare nuove siepi camperecce e potenziare quelle esistenti, alberate di strada poderali, aree di rispetto dei pozzi pubblici.
Gli interventi devono essere accompagnati, ove possibile, da una riduzione dei livelli di intensificazione delle tecniche colturali e da avvicendamenti agronomicamente diversificati.