Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 82 Regole specifiche per le sottozone

Le sottozone E sono individuate nella Tavola 1 in scala 1:10.000 con apposita perimetrazione e sigla alfanumerica. Per queste vale la disciplina generale di cui agli articoli precedenti integrata dalle specifiche disposizioni di seguito riportate per le singole sottozone.

E1 area agricola produttiva

La sottozona E1 corrisponde ai subistemi della pianura costiera e della pianura alluvionale individuati dal vigente Piano strutturale, è caratterizzata dalle trasformazioni del territorio dovute alle attività umane, ha esclusiva funzione agricola e vi sono ammesse attività agricolo-produttive, connesse alla produzione agricola, integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse di sostegno all'agricoltura.
Vi si applicano per intero le regole generali e comuni contenute nelle presenti Norme.


Gli interventi devono esplicitare il rispetto delle invarianti strutturali prescritte dal piano strutturale vigente, che per la sottozona E1 sono:

  • - per la porzione coincidente con il subsistema della pianura costiera occidentale la prevalenza dei suoli antichi asciutti, detti “sabbie rosse”, nel loro rapporto con limitate presenze di suoli idromorfi delle repressioni retrodunali. In particolare, l'elevata attitudine dei suoli antichi asciutti, detti “sabbie rosse”, deve essere considerata per ordinamenti orticoli intensivi a pieno campo;
  • - per la porzione coincidente con il subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia l'unitarietà e la continuità dei territori pianeggianti, e il loro porsi come la matrice connettiva più forte dell'intero territorio oggetto del presente piano, seppure intaccata da fenomeni di frammentazione e di dispersione infrastrutturali e insediativi; nonché il reticolo idraulico identificato nella tavola contrassegnata con 4.9 del Piano strutturale vigente.

E2 area agricola di interesse paesaggistico d'insieme

Le sottozone E2 sono aree nelle quali l'utilizzazione agricola concorre a presidiare i valori ambientali e paesaggistici.
È obbligatorio esplicitare, tramite appositi elaborati, la lettura del paesaggio e i criteri di intervento protettivi dei valori paesistici, tramite la comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello successivo all'intervento.
A tal fine, i progetti contengono l'analisi delle componenti (naturalistiche, storico-insediative, percettive ed estetiche) che definiscono il valore di insieme del paesaggio, che sono interessate dall'intervento in forma diretta o indiretta nonché l'analisi degli effetti dell'intervento e le soluzioni per non alterare il valore paesaggistico d'insieme.
È vietato introdurre modelli insediativi estranei e non congrui; frammentare la tessitura rurale e diminuire la percezione del paesaggio di insieme incrementando l'artificialità o alterando gli equipaggiamenti vegetali, le permanenze storiche e i caratteri identificativi degli spazi e delle relazioni, anche visuali, fra di essi.

E2/fl area di pertinenza fluviale, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Le sottozone E2/fl comprendono le zone coltivate poste in prossimità ai principali corsi d'acqua. In tali aree l'utilizzazione agricola concorre a presidiare i valori territoriali con particolare riferimento alla tutela idrogeologica, alla salvaguardia da fenomeni di esondazione, al mantenimento in efficienza del reticolo idraulico superficiale.
Le sottozone E2/fl comprendono:

  • - gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo;
  • - le aree golenali;
  • - le aree di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua.

Qualunque intervento in queste sottozone, deve prioritariamente individuare quale dei tre componenti è soggetto all'intervento medesimo, e dimostrarne il suo stato attuale, nonché il miglioramento apportato dall'intervento, o almeno la sua indifferenza, e l'impossibilità di siti alternativi per realizzare l'intervento, fra quelli ammessi nell'elenco che segue, in conformità a quanto disposto dal Piano strutturale vigente.
In applicazione dell'art. 57 delle Norme del Piano strutturale vigente, nelle sottozone E2/fl sono ammesse:

  • - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica, ivi comprese le casse di espansione e i bacini di laminazione delle acque, di invasi a usi plurimi, e simili, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e comunali, nonché dei relativi impianti di servizio, ivi compresi quelli per la distribuzione del carburante, fermo restando che le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze non altrimenti soddisfabili, ed essere definite in termini tali da minimizzare l'interessamento delle aree di pertinenza fluviale, secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d'acqua, e in ogni caso non paralleli agli stessi corsi d'acqua, dei quali, come delle eventuali relative aree golenali, prevedere soltanto attraversamenti trasversali;
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua, dei quali, come delle eventuali relative aree golenali, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale;
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;
  • - l'esercizio, al di fuori dagli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e delle eventuali relative aree golenali, dell'ordinaria coltivazione del suolo;
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione, al di fuori dagli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e delle eventuali relative aree golenali, di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;
  • - interventi volti a favorire il riformarsi della vegetazione spontanea, ovvero, laddove sia adeguata, e quindi con esclusione in ogni caso degli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e delle eventuali relative aree golenali, della copertura boschiva, e dell'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui e dei boschi misti;
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione, nelle aree boscate, dei manufatti ivi ammessi, che non devono costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;
  • - la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque in caso di allagamento, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
  • - le trasformazioni, fisiche e funzionali, degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di opere di adeguamento igienico-sanitario al servizio di fabbricati esistenti, purché non aggravanti le condizioni di rischio.

Negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle aree golenali sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale, e ciò unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica, nonché conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolazione plano-altimetrica degli alvei, la escavazione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate.


Nelle sottozone E2/fl sono vietate le nuove costruzioni, nonché l'installazione di manufatti precari, di manufatti per attività di autoconsumo, di maneggio, di bicinoleggio e per la vendita di prodotti agricoli, nonché i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.
Non vi è ammessa l'ospitalità agrituristica con mezzi autonomi di soggiorno negli spazi aperti delle aziende agricole.

E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori

Le sottozone E3 comprendono le aree da conservare per i loro particolari caratteri di pregio ambientale (orografia, manufatti, alberature) e quelle da tutelare in quanto d'interesse archeologico.
Sono vietati:

  • - l'eliminazione di terrazzamenti e ciglioni;
  • - le trasformazioni colturali che alterino la percezione consolidata del paesaggio agrario;
  • - l'espianto di ulivi quando non connesso a problematiche fitosanitarie o in presenza di alberature prive di valore testimoniale, ambientale paesaggistico;
  • - la realizzazione di linee aeree per il trasporto energetico e per le telecomunicazioni (se non diversamente specificato da particolari norme di piani attuativi vigenti).

Le nuove costruzioni rurali sono ammesse solo nelle adiacenze di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti devono essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle corti.
I nuovi edifici non possono avere più di due piani fuori terra con le seguenti misure in altezza:

  • - abitazioni rurali, altezza massima mt. 6,50;
  • - annessi agricoli, altezza massima mt. 5,00.

È obbligatorio esplicitare, tramite appositi elaborati, la lettura del paesaggio e i criteri di intervento protettivi dei valori ambientali e paesistici, tramite la comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello successivo all'intervento, con specifica verifica se l'intervento altera o non altera il funzionamento del paesaggio, se interrompe relazioni paesaggistiche e se introduce componenti estranee.
Ai suddetti fini, i progetti contengono:

  • - analisi dei fattori costitutivi del paesaggio, ecologici-naturalistici, storico-culturali, estetico-percettivi, studio dei segni antropici e naturali e delle relazioni visuali;
  • - analisi degli effetti delle trasformazioni.

Sono vietati:

  • - modelli insediativi estranei e non congrui;
  • - frammentazione della tessitura rurale;
  • - incremento dell'artificialità;
  • - perdita di equipaggiamenti vegetali;
  • - danneggiamento delle permanenze storiche e dei caratteri identificativi degli spazi e delle relazioni, anche visuali, fra di essi.

E4 area boscata, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Le sottozone E4, aree boscate, sono quelle individuate nella tavola 1 del presente RU, nonché, in ogni caso, quelle rispondenti alla definizione di bosco dettata dall'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, come specificata dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R.
Le sottozone E4, aree boscate, coincidono sostanzialmente con i beni del territorio aperto e le invarianti strutturali individuate dal Piano strutturale e come tali recepite ed aggiornate dal presente RU. Esse concorrono al raggiungimento della superficie fondiaria mantenuta in produzione richiesta al fine di consentire e dimensionare le trasformazioni di nuova edificazione, o di demolizione e ricostruzione, relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi funzionali e connessi all'esercizio dell'attività agricola, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli strumenti della pianificazione territoriale sovracomunali, ma non possono comunque essere direttamente interessate dalle suddette trasformazioni.
Nel rispetto delle prescrizioni del vigente Piano strutturale sono fissati i seguenti divieti e limiti:

  • - in tutto il territorio rurale e aperto è vietata qualsiasi riduzione dell'estensione complessiva delle superfici boscate. La trasformazione dei boschi, intesa come eliminazione della superficie forestale al fine di attivare utilizzazioni diverse da quella boschiva del terreno su cui essa è insediata, è attuabile soltanto per motivi eccezionali di ordine ambientale o idrogeologico, ed è condizionata, salvo che non riguardi esclusivamente le aree assimilate a bosco di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, o non interessi aree di superficie inferiore a 2 mila metri quadrati, al rimboschimento compensativo di terreni nudi di superficie uguale a quella forestale trasformata;
  • - relativamente ai boschi percorsi da incendi e ai pascoli situati entro 50 metri da essi valgono in ogni caso, prevalendo su ogni altra, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 76 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39;
  • - la rimozione della vegetazione spontanea legnosa di colonizzazione secondaria è consentita, salvo che nelle aree di pertinenza fluviale, limitatamente al recupero agricolo di terreni interessati da abbandono colturale, non individuati come boschi dal presente RU, né rispondenti alla definizione di boschi, all'interno di areali riconosciuti capaci di produzioni tipiche di qualità;
  • - in tale caso la rimozione della vegetazione legnosa deve essere accompagnata dalla realizzazione, se non già esistenti, di adeguate misure di sistemazione delle terre al fine di assicurare idonee condizioni di drenaggio superficiale e di conservazione dei suoli. Purché compatibili a quanto stabilito, sono ammessi gli interventi di rinaturalizzazione e di riforestazione;
  • - sono vietati l'abbattimento e l'espianto dei boschi ripariali e della vegetazione igrofila, ovunque sia presente nel territorio rurale e aperto, e in particolare nelle aree di pertinenza fluviale, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, nel qual caso i predetti elementi vegetazionali vanno sostituiti, nelle stesse posizioni e giaciture, nonché con esemplari delle medesime specie, e salvo che per ragioni di salvaguardia idrogeologica, ovvero di efficienza e sicurezza delle opere e sezioni idrauliche;
  • - non sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione ed uso, fatte salve quelle necessarie alla vigilanza ed alla sicurezza, così come non sono ammesse insegne, cartelli pubblicitari, recinzioni, parcheggi e viabilità non pedonale, salvo quella esistente o quella di nuova attuazione per varchi di tagliafuoco o tracciati percorribili da mezzi di soccorso;
  • - è vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti naturali, nonché la loro asportazione oltre ai limiti definiti dalle relative leggi regionali;
  • - è vietata la realizzazione di linee aeree per il trasporto energetico e per le telecomunicazioni;
  • - non è ammessa l'ospitalità agrituristica con mezzi autonomi di soggiorno negli spazi aperti delle aziende agricole.

Sono ammesse le seguenti attività e i seguenti interventi, in applicazione degli indirizzi del vigente Piano strutturale:

  • - l'esercizio delle attività selvicolturali, che devono salvaguardare il patrimonio arboreo e arbustivo esistente, favorendo la disseminazione e la rinnovazione naturale delle specie vegetali autoctone, nonché quelle di raccolta dei prodotti secondari del bosco;
  • - interventi di miglioramento a scopo produttivo, intervenendo nelle forme di governo, a favore delle fustaie e dei cedui composti, laddove le condizioni di stabilità dei versanti lo consentano, e nella composizione floristica con graduale sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone;
  • - interventi finalizzati ad accrescere il valore ecologico, ambientale e paesaggistico dei boschi con azioni a favore delle associazioni vegetali che nel processo di evoluzione possano raggiungere il climax tipico della fascia altitudinale dove viene realizzato l'intervento nel rispetto degli equilibri biologici floro-faunistici già presenti nell'ecosistema;
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione:
    1. a) di strade forestali, di piste forestali, di piste temporanee di esbosco, in tutti i casi di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, e non pavimentate con materiali impermeabilizzanti, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, anche attrezzate con teleferiche, gru a cavo o altri mezzi consimili, posti temporaneamente in opera, nonché di imposti o piazzali permanenti o temporanei per il deposito del legname, parimenti non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, e infine di aie carbonili;
    2. b) di torrette, di norma in legno, per l'avvistamento degli incendi;
    3. c) di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi;
    4. d) di sentieri o mulattiere, nonché di spiazzi per la sosta e l'eventuale ristoro, in ogni caso non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, eventualmente attrezzati con sedili, tavoli di appoggio, contenitori per la raccolta dei rifiuti, e consimili elementi di arredo e di servizio, di norma realizzati in legno, pietra, altri materiali naturali, ed eccezionalmente in metallo o in vetro.
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati, per le telecomunicazioni, e simili, nei casi in cui siano al servizio di strutture e attività esistenti, ove sia dimostrata insussistenza di alternative, o loro rilevante maggiore onerosità. Negli interventi di ristrutturazione e di nuova realizzazione di tali impianti, è prescritto l'interramento, salvo dimostrate, ostative e insuperabili ragioni di efficienza, ovvero di pericolosità;
  • - la realizzazione di piscine nell'ambito delle corti e delle aree di pertinenza di edifici rurali esistenti a condizione che ne venga proposto un corretto inserimento architettonico, paesaggistico ed ambientale;
  • - interventi connessi alla realizzazione di maneggi che non comportino tuttavia la realizzazione di nuove volumetrie, ma solo opere quali recinzioni, abbeveratoi, e simili, oltre a un manufatto per il deposito di attrezzi o altro materiale necessario, altrimenti non localizzabile, anche ai fini della sicurezza e del benessere durante l'esercizio delle attività. Detto manufatto deve essere realizzato in legno e non avere una superficie maggiore di 20 mq, né altezza maggiore di 2,50 m;
  • - gli interventi finalizzati al recupero ambientale delle aree degradate anche al fine di creare servizi e attrezzature ricreativi e aree di sosta legate alla rete degli itinerari escursionistici;
  • - le opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, sia a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, che di tutela idrogeologica,
  • - le attività di coltivazione del bosco, di difesa fitosanitaria, di prevenzione e repressione degli incendi, di tutela degli alberi monumentali, di sistemazione idraulico forestale, di rinaturalizzazione, di manutenzione e realizzazione dei sentieri e delle ippovie, di tempo libero e svago, di didattica, di agriturismo esclusivamente tramite recupero di edifici esistenti e ove, sia le aree boscate sia detti edifici, siano parte di complessi aziendali unitari, di manutenzione della viabilità e altre opere esistenti;
  • - costruzioni di tipo precario e stagionale o annuale per attività faunistico-venatorie e per attività cinofile alle prime connesse quali l'addestramento cani, per le quali è stipulato apposito atto d'obbligo relativo alla validità temporale;
  • - trasformazioni del manto forestale solo in casi di ristrutturazioni edilizie che risultino migliorative rispetto ad una situazione di evidente degrado (presenza di ruderi o strutture fatiscenti all'interno delle aree boscate); la trasformazione dovrà riguardare l'area strettamente necessaria all'intervento edilizio e quella necessaria alla sicurezza del fabbricato contro il rischio d'incendio; fra gli elaborati di progetto deve essere presentato un rilievo delle alberature più significative presenti nell'area oggetto di trasformazione, con l'evidenziazione delle essenze da abbattere e di quelle che, se mantenute, entreranno a far parte del verde pertinente al fabbricato.

I proprietari delle zone boscate devono intervenire periodicamente con il diradamento del sottobosco e l'eliminazione delle piante infestanti, ove necessario o quando indicato e ritenuto opportuno per la salvaguardia dagli incendi dal Corpo Forestale dello Stato e curare il mantenimento dei tracciati pedonali e viari


Se previsti da specifici piani particolareggiati sono ammessi gli interventi e le opere di pubblico interesse finalizzati alla tutela, alla conoscenza ed alla fruizione dei valori naturalistici ed ambientali del bosco.


Qualora, per interventi ammessi dal presente RU, si debba provvedere alla riduzione di formazioni lineari arboree e arbustive, ne dovranno essere reimpiantate di nuove di pari lunghezza di quelle eliminate. Il reimpianto dovrà essere effettuato esclusivamente con specie autoctone o naturalizzate, mentre l'eliminazione o la riduzione dovrà avvenire preferibilmente a carico delle formazioni composte da specie non indigene.


Le aree boscate sono beni territoriali soggetti a ricognizione, in quanto definiti per legge come categorie generali; pertanto ai fini della gestione del vincolo idrogeologico e paesaggistico, qualora i perimetri delle aree boscate, così come individuati negli elaborati cartografici, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei terreni, comprensiva di perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia. Il Comune, sentite le autorità competenti in materia, recepisce detta documentazione, e modifica la perimetrazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui alla tavola 5 del presente RU.
Le modifiche e le nuove definizioni cartografiche costituiscono varianti al presente RU.
Il Comune periodicamente procede a dette varianti entro le ordinarie attività di aggiornamento e monitoraggio del RU medesimo.

E5 area umida e palustre, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Le sottozone E5 comprendono le aree umide e l'alveo, primario o remoto, dei corsi d'acqua, e sono soggette a protezione assoluta.
Sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo e qualsiasi opera che possa alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, salvo quelle strettamente necessarie per la messa in sicurezza dal rischio idraulico e per la corretta regimazione idrica dei corsi d'acqua, per il ripristino ambientale o per la fruizione didattico-scientifica (quali postazioni per l'osservazione avifaunistica, percorsi attrezzati ecc.).
Per gli edifici esistenti in tali sottozone sono ammessi solamente interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

E6 area agricola frazionata

Le sottozone E6 comprendono le aree di riordino o riqualificazione ambientale individuate dal vigente Piano Strutturale nella tavola contrassegnata con 9.1.
Nelle sottozone E6 sono ammesse attività agricole per autoconsumo, il ricovero di animali domestici e da cortile, attività di giardinaggio.
I Comuni si doteranno, in attuazione del presente RU, di uno specifico regolamento d'attuazione per lo svolgimento di tali attività, che stabilisca le regole costruttive, l'impiego di materiali, lo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee nonché le soluzioni per lo smaltimento ed il trattamento dei reflui fognari, nel rispetto delle presenti norme.
I regolamenti eventualmente già approvati dai Comuni conservano la loro efficacia, là dove non in contrasto con le presenti Norme, e devono essere adeguati alle medesime.
Per i manufatti precari e privi di valore formale, condonati o costruiti antecedentemente alle L. 765/1967 è ammessa la sostituzione edilizia mantenendo la stessa destinazione d'uso. Èaltresì ammissibile la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali da cortile, domestici e per cavalli nei limiti e con le caratteristiche disciplinate al precedente art. 80.
Per le aree frazionate presenti nell'UTOE 4 il relativo regolamento dovrà prevedere in particolare interventi volti alla risoluzione dei problemi igienico sanitari (smaltimento reflui) ed alla mitigazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti esistenti.
Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzioni di aziende agricole sono ammesse con le stesse modalità previste per le sottozone E3.

E7 area per impianti di acquacoltura e produzione ittica

L'attività di acquacoltura è disciplinata dalla legge regionale n° 33 del 20 marzo 2000: “Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica”.
In considerazione del deficit del bilancio idrico del territorio comprensoriale ed in relazione all'ingente fabbisogno idrico che l'attività di acquacoltura comporta, sono ammesse solo le nuove attività i cui prelievi avvengono direttamente dal bacino idrico del mare.
Le attività di acquacoltura e di produzione ittica sono considerate attività agricole a tutti gli effetti e pertanto disciplinate dalla legge regionale n° 1/2005 e successive modificazioni.
Sia nei casi di interventi rientranti nei limiti di cui alla tabella A della L.R. n° 33/2000, sia nel caso di superamento dei suddetti limiti, l'attività di acquacoltura e di produzione ittica è ammessa solo nelle specifiche sottozone E7 e nelle aree classificate E1.
Oltre a quanto previsto dalla L.R. n° 33/2000, si prescrivono le seguenti disposizioni:

  • - gli impianti dovranno essere recintati su tutti i lati con siepi e filari di alberi;
  • - i progetti dovranno essere corredati da una relazione geologica che tenga conto delle specifiche caratteristiche dei suoli e delle norme di tutela della falda;
  • - lo scarico in mare deve avvenire solo tramite condotte interrate e comunque con reflui già trattati;
  • - i reflui non possono essere immessi direttamente o indirettamente in falda, nei paduli e nei corsi d'acqua senza preventivo trattamento.

E8 area per la trasformazione di prodotti agricoli e allevamenti intensivi

Le sottozone E8 comprendono aree, edifici ed impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli. In tale sottozona rientrano anche i frantoi, i caseifici e le cantine, aventi una produzione a carattere industriale, nonché gli allevamenti intensivi.
Per gli edifici e gli impianti esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia ed ampliamenti, nonché nuove edificazioni.
Ai fini della nuova edificazione e degli ampliamenti degli edifici esistenti, si utilizzano i seguenti parametri:

  • - rapporto di copertura 0,5 mq./mq.
  • - superficie massima di mq. 110 per l'abitazione del titolare o del custode;

Per gli allevamenti sono prescritti i seguenti indici:

  • - superficie minima = mq. 20.000,
  • - utilizzazione fondiaria = 0,10 mq./mq, di cui una superficie massima dei vani abitabili di 110 mq. per l'alloggio del custode.

Per gli edifici destinati al ricovero degli animali vanno osservate le distanze indicate nella tabella seguente:

Allevamenti agricoli piccoli Allevamenti grandi e industriali
Confini di proprietà 35 mt 75 mt
Zone residenziali, centri e nuclei abitati 300 mt 600 mt
Case di abitazione 40 mt 50 mt
Strade 30 mt 50 mt

Le case d'abitazione del personale addetto agli allevamenti possono essere ubicate a distanze inferiori, in relazione alle caratteristiche delle aziende e degli allevamenti, con un minimo di mt. 25.
Le distanze sopraindicate valgono anche per le recinzioni di stabulazione all'aperto di animali.
Sono obbligatori provvedimenti e opere per la depurazione e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi adeguati alle condizioni ambientali ed alle dimensioni dell'allevamento e, in ogni caso, in grado di escludere l'inquinamento del terreno, delle acque sia superficiali che profonde e dell'aria.
La superficie delle sottozone E8 non concorre al raggiungimento dei limiti di edificabilità per le aree rurali e su di esse non potranno essere previsti interventi edilizi di cui alla legge regionale n° 1/2005.

E9 area per colture ortoflorovivaistiche

Nelle aree destinate a colture ortoflorovivaistiche è ammessa la costruzione di serre fisse per aziende che mantengono in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle prescritte dal PTC od in carenza di questo dalla L.R. 1/2005.
La costruzione di serre fisse non è soggetta a nessuna limitazione ed è commisurata alle esigenze produttive previste nei piani.
E' altresì ammessa la costruzione di nuove abitazioni e di annessi ad uso delle aziende ortoflorovivaistiche che mantengono in produzione le superfici minime prescritte dal PTC od in carenza di questo dalla L.R. 1/2005.

E10 area destinata ad attività estrattive

Sono aree ove è consentita, in un limite temporale definito, l'attività estrattiva di cava, ai cui fini possono esservi localizzati anche insediamenti industriali per prima lavorazione o comunque complementari all'attività medesima.
Vi sono comprese le aree per cave e miniere, individuate cartograficamente dal Piano strutturale vigente, per le quali valgono le presenti norme generali nonché le specifiche norme d'ambito di seguito riportate.
Vi sono ammesse l'effettuazione delle attività estrattive e quelle delle trasformazioni connesse e complementari a tali attività, nonché l'effettuazione delle trasformazioni e attività di riqualificazione e recupero delle aree di escavazione previste dal relativo piano di coltivazione.
Al termine della coltivazione, secondo quanto regolato dal progetto, deve essere garantita la risistemazione ambientale tale da reintegrarsi con il contesto paesaggistico e ambientale.
Per risistemazione ambientale si intendono opere di sistemazione idrogeologica, cioè modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici da fenomeni di inquinamento, nonché opere di sistemazione paesaggistica, cioè la definizione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, perseguendo la massima coerenza con la situazione circostante.
Ancorché non indicata nel progetto di ripristino, è sempre ammessa la valorizzazione socio-culturale attraverso la conservazione delle testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale, attraverso l'organizzata fruibilità collettiva di tali testimonianze e reperti, nonché dell'insieme che ne risulta. La presenza di aree estrattive storiche o di reperti significativi all'interno di ambiti estrattivi dovrà risultare dal piano di coltivazione e per questi è previsto l'obbligo della conservazione e della catalogazione scientifica.
Gli impianti eventualmente installati per la coltivazione dell'area estrattiva non sono soggetti a recupero; ne è pertanto obbligatoria la demolizione, con conseguente ripristino dei sedimi, tranne se riconosciuti quali testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale; nel qual caso ne è prescritta la conservazione.
All'interno dell'ambito di cava potranno essere localizzati insediamenti complementari all'attività o a carattere industriale, mediante l'esecuzione di nuove costruzioni o l'installazione di impianti e manufatti precari, necessari per l'esercizio dell'attività o aventi finalità di “opere di prima lavorazione” dei materiali estratti. Tale necessità deve scaturire da apposita relazione tecnica, che deve riportare motivazioni circostanziate in ordine alla necessità di realizzazione di nuove costruzioni e impianti. Resta inteso che tali insediamenti dovranno essere a servizio esclusivo dell'attività di cava e per quanto attiene a quelli aventi finalità di opere di prima lavorazione, questi dovranno essere ad esclusivo servizio del materiale escavato in cava, nei limiti e nelle quantità stabilite dall'atto autorizzatorio. Per opere di prima lavorazione si intendono quelle necessarie per rendere idoneo il materiale alla utilizzazione, quali lavaggi, vagliature, selezionamenti, frantumazione, sbozzatura o comunque complementari all'attività medesima. È invece esclusa, all'interno dell'ambito di cava, la localizzazione di insediamenti a carattere industriale aventi finalità di seconda lavorazione.

E10/1 area destinata al ripristino ambientale

Sono aree utilizzate nel passato per attività estrattive di cava o miniera. Tali aree, talvolta già ripristinate, si trovano in contiguità con ambiti estrattivi ancora in attività e disciplinati da specifici piani di coltivazione.

Ambito di Monterombolo – Monte Calvi

L'ambito è regolamentato dal piano di coltivazione approvato con autorizzazione n.13270 in data 06.08.2002. Una volta ultimata la coltivazione l'area assumerà la destinazione urbanistica della sottozona Fb.
Nell'area di Monte Rombolo trovano sede gli impianti di lavorazione esistenti nonché i nuovi eventualmente necessari. Per l'ambito E10/1 di Monte Calvi è consentita la sola attività di ripristino ambientale.

Ambito di Monte Valerio

L'ambito è regolamentato dal piano di coltivazione approvato con autorizzazione n. 4234 in data 10.03.2000. Una volta ultimata la coltivazione l'area assumerà la destinazione urbanistica della sottozona Fb.
L'ambito di Monte Valerio include un'area esclusa dalla coltivazione, localizzata nella porzione occidentale della specifica sottozona E10, alterata e non più funzionale all'attività mineraria o di cava, da sottoporre ad interventi di recupero ambientale. In tale area eventuali escavazioni o movimenti di materiale devono essere esclusivamente finalizzate al ripristino. La sua utilizzazione agricola è consentita.
Per gli eventuali edifici compresi in tale area sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia r1.
L'attività mineraria in tale ambito estrattivo non può essere esercitata per effetto della sospensione decretata con atti della Regione Toscana.
Per l'ambito E10/1 di Monte Valerio è consentito, oltre l'ulteriore attività di ripristino ambientale dei versanti, il solo transito dei mezzi d'opera.

Ambito di Monte Peloso

L'ambito comprende due attività di cava regolamentate dai rispettivi piani di coltivazione approvati con autorizzazione n.7670 in data 19.06.2002 e autorizzazione n.11092 in data19.02.2003.
Una volta ultimata la coltivazione l'area assumerà la destinazione urbanistica della sottozona E1.
L'eventuale rinnovo del piano di coltivazione dovrà comprendere analisi e studi a carattere interdisciplinare in riferimento ai contenuti della L.R. 78/98 e delle specifiche istruzioni tecniche regionali approvate con DGR n. 138 del 11.02.2002 e successive modifiche ed integrazioni.