Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 83 Regole per gli insediamenti produttivi e gli insediamenti turistici nel territorio rurale e aperto

Regole per gli insediamenti produttivi-sottozone D6

Il presente RU individua come sottozone D6 gli insediamenti produttivi esistenti nel territorio rurale e aperto, sia rappresentati nella cartografia del piano strutturale comunale vigente, sia a integrazione della medesima rappresentazione ove ne sia stata identificata l'esistenza con medesimi caratteri.
Sugli edifici esistenti e su gli impianti esistenti in tali aree, sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia r1, r3a, r3b.
Al fine di permettere lo svolgimento delle attività produttive in essere sono altresì ammessi limitati incrementi della superficie esistente, unicamente per garantire requisiti obbligatori di tutela ambientale, di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro non altrimenti ottemperabili.
Per gli impianti di frammentazione e trattamento di inerti, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di adeguamento di macchine e impianti, di rinnovazione di sistemi tecnologici, di realizzazione di volumi tecnici, non devono determinare nessun aumento degli impatti ambientali.
È ammessa la delocalizzazione delle attività produttive in essere, con eventuale rilocalizzazione delle stesse in aree produttive esistenti comprese nel perimetro del sistema insediativo.
In caso di delocalizzazione o dismissione delle attività produttive esistenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per funzioni ricettive limitatamente alla tipologia di albergo. A tal fine sono ammessi interventi fino alla sostituzione (s) senza incremento della superficie coperta dei fabbricati esistenti (esclusi pertanto volumi tecnici ed impianti tecnologici), fatti salvi incrementi per la realizzazione di attrezzature di servizio funzionali alle nuove utilizzazioni, da contenere comunque entro il 10% della superficie coperta dei fabbricati esistenti.
Sono comunque in ogni tempo ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione dei manufatti edilizi e degli impianti esistenti, con riqualificazione ambientale del sito, mediante rinaturalizzazione o sistemazione che ne permetta il riuso a fini agricoli.
La realizzazione degli interventi, in caso di mutamento di destinazione d'uso a fini ricettivi, è soggetta a preventiva approvazione di piano attuativo che comprenderà descrittivi della trasformazione fisica e funzionale degli edifici esistenti, delle sistemazioni ambientali e dell'integrazione paesaggistica, nonché dimostrazione delle capacità di soddisfare i nuovi carichi derivanti dalla modifica di destinazione d'uso, con particolare riguardo ai consumi idrici ed energetici, alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti tramite obbligatorie misure di contenimento e modalità progettuali e realizzative dotate di efficienza ecologica e ambientale, nonché elaborati descrittivi delle misure per la mitigazione degli effetti nocivi in fase di cantiere.


Regole per gli insediamenti turistici in territorio aperto-sottozone D9.1, D9.2, D10, D11, D12, D13.2.

Il presente RU individua gli insediamenti turistici esistenti nel territorio rurale e aperto, così come rappresentati nella cartografia del piano strutturale vigente nelle tavole 9.1.
In ragione della tipologia ricettiva esistente ad essi è attribuita la specifica destinazione di zona D9.1, D9.2, D10, D11, D12, D13.2. Per questi valgono le norme generali e le specifiche norme d'ambito di seguito riportate, nonché i contenuti delle specifiche schede dei piani attuativi vigenti (Pv) qualora operanti per gli insediamenti in oggetto.


In conformità con quanto disposto dal Piano strutturale vigente per detti insediamenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia r1, r3.a, r3.b, e di sostituzione edilizia.
Gli ampliamenti ammissibili devono essere finalizzati all'adeguamento delle dotazioni di servizi connessi e complementari (locali di ristorazione, bar, sale di intrattenimento, sale per meeting, centro benessere, fitness, locali per attività ludico-sportive, ecc.) il cui dimensionamento è determinato dietro adeguata dimostrazione delle esigenze funzionali, entro il massimo del 25% delle volumetrie esistenti, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle specifiche norme d'ambito, e fermo restando il divieto di espansione del perimetro dell'area occupata e perimetrata dal presente RU.
In relazione alle particolari esigenze delle attività turistico ricettive sono comunque sempre ammesse strutture coperte (quali gazebo, tensostrutture e simili) per attività ludico-ricreative e di intrattenimento.

Regole specifiche Comune di Campiglia M.ma

1. Residence “I Ghiacci Vecchi”

Trattasi di struttura ricettiva con tipologia “residence” ai sensi del Titolo II – Capo II della L.R. 42/2000, posta lungo via dei Granai.
Per le strutture esistenti (servizi e unità ricettive) sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia “r1”.
In caso di riconversione funzionale, anche parziale, verso la categoria “albergo” è ammesso l'incremento della dotazione ricettiva esistente nella percentuale massima del 20% dei posti letto esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione all'interno del perimetro individuato con la sigla D11, È altresì ammesso l'incremento delle dotazioni di servizi nelle dimensioni e modalità previste al presente articolo.
Si dovranno comunque osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005). I suddetti interventi saranno ammissibili con intervento diretto.

2. Borgo di Casalappi

Il nucleo storico di Casalappi è posto sulla strada provinciale n. 22 della Carbonifera a 5 km ad est di Cafaggio. All'interno di tale nucleo il Regolamento Urbanistico individua l'ambito destinato ad attività turistico ricettiva extra-alberghiera D11.
Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi previsti all'art. 42 “Nucleo storico in territorio aperto” con le funzioni previste all'art. 72 per l'ambito D11.
Sul patrimonio edilizio esistente sono altresì ammesse riconversioni funzionali, anche parziali verso la destinazione turistico-ricettive nella categoria “albergo”.

3. Ambito dell'ex scuola materna di Casalappi

L'area posta lungo la strada provinciale n. 22 Banditelle - San Lorenzo ospita l'ex scuola materna di Casalappi già interessata da intervento di recupero per attività turistico ricettiva extra-alberghiera D11.
All'interno della perimetrazione dell'ambito D11 è ammesso l'incremento della dotazione di servizi non superiore a 250 mq di superficie lorda di pavimento. Sono anche ammessi nuovi e limitati impianti di ricreazione o per il tempo libero (campi da tennis, calcetto o simili) purché questi non comportino la costruzione di ulteriore volume, fatto salvo quanto specificatamente indicato all'art. 80 delle presenti norme per le attrezzature sportive pertinenziali.
In caso di riconversione funzionale, anche parziale, verso la categoria “albergo” è ammesso l'incremento della dotazione ricettiva esistente nella percentuale massima del 20% dei posti letto esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione all'interno del perimetro individuato con la sigla D11.

4. Nuova struttura alberghiera D9.1 ambito di Campiglia Capoluogo

In attuazione del presente Regolamento Urbanistico ed in conformità con il Piano Strutturale, il Comune di Campiglia Marittima si riserva la possibilità in qualunque momento di attivare una selezione pubblica per la realizzazione di una struttura alberghiera, da collocare a ridosso del sistema insediativo del capoluogo o nel territorio aperto dell'UTOE 2, in vicinanza di presidi edificati esistenti.
Il bando, oltre a fissare la capacità massima di 50 posti letto, conterrà le regole di dettaglio per la partecipazione al bando pubblico e per la realizzazione del nuovo albergo.

Complessi turistico-ricettivi esistenti attuati mediante piani previgenti

I complessi turistici esistenti derivanti da deruralizzazione, attuati tramite Piano di recupero in forza delle previgenti disposizioni urbanistiche per le aree agricole, sono assimilati agli insediamenti turistici esistenti nel territorio rurale regolati al presente articolo, e per essi vale quanto di seguito disposto.
Ne è ammesso l'ampliamento con aumento dei posti letto esistenti nella misura massima del 20% (con approssimazione all'unità superiore), anche in relazione a quanto disposto dall'art. 50 delle Norme del Piano strutturale vigente. È altresì ammesso l'incremento della dotazione dei servizi fino a 300 mq. aggiuntivi di superficie lorda di pavimento.
In ogni caso i nuovi corpi di fabbrica dovranno integrarsi con i nuclei edilizi esistenti per caratteri architettonici e tipologici. Per gli edifici ed i nuclei di interesse storico, tale facoltà è condizionata al rispetto di quanto contenuto al precedente art. 42. È comunque esclusa tale facoltà per le tipologie ricettive di cui al Sezione III, del Capo II, Titolo II della L.R. 42/2000 (attività ricettive extra alberghiere aventi caratteristiche della civile abitazione).
Per gli edifici esistenti non interessati da ampliamento sono ammessi in via ordinaria gli interventi di cui al precedente art. 80.
L'aumento dei posti letto è assoggettato ad obbligo di mantenimento della destinazione ricettiva in essere, fatta salva la possibilità di riconversione ad albergo.
Gli interventi ammessi dal presente articolo si attuano mediante progetti unitari d'intervento convenzionati, estesi all'ambito complessivo della struttura ricettiva. L'ambito d'intervento è costituito dall'area in cui sono localizzate le strutture, compresi i relativi servizi, i percorsi di accesso e i parcheggi, le attrezzature ricreative e gli spazi verdi.
Le sistemazioni esterne e i parcheggi devono essere realizzati nel criterio del minimo movimento di terra e minore impatto ambientale.
La convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale e il proprietario o con il soggetto avente titolo all'intervento della struttura deve contenere gli impegni relativi al mantenimento della destinazione d'uso dei locali, dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi previsti nonché l'utilizzo delle strutture.
Non è ammesso il frazionamento degli insediamenti turistici esistenti anche se proposto senza aumento della ricettività attuale.