Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I INTERVENTI E PIANI ATTUATIVI FATTI SALVI

Art. 97 Piani attuativi vigenti

Gli ambiti soggetti a strumento urbanistico attuativo sono individuati con apposita perimetrazione sulle tavv. 2 del presente Regolamento urbanistico e per ognuno è redatta un'apposita scheda. A tali ambiti si applica la disciplina definita in sede di approvazione dello strumento urbanistico attuativo.
Ad avvenuta realizzazione e alla scadenza della validità dello strumento urbanistico attuativo, vale la disciplina di Regolamento urbanistico relativa ai tessuti residenziali, agli ambiti a specializzazione funzionale, alle dotazioni territoriali e a quanto altro specificato nella scheda relativa.
Ove il presente Regolamento urbanistico introduca modifiche rispetto alle previsioni dei piani vigenti, l'attuazione di tali interventi avverrà previa approvazione di apposita variante al piano attuativo. Per i piani attuativi d'iniziativa pubblica le modalità di attuazione sono specificate nelle relative schede.
In ogni caso le indicazioni contenute nelle schede dei piani vigenti prevalgono sulle disposizioni generali.
Sono altresì fatti salvi i piani attuativi vigenti non ricompresi in quelli individuati sulle tavv. 2 del presente Regolamento urbanistico.

CAPO II SALVAGUARDIE

Art. 98 Salvaguardie

Sono fatti salvi ed hanno corso i piani attuativi adottati, i programmi aziendali e i progetti di opera pubblica approvati da parte del soggetto competente, i permessi di costruire rilasciati e le denunce di inizio attività che abbiano conseguito l'efficacia a norma di legge nonché ogni altro titolo abilitativo edilizio rilasciato da parte del Comune prima dell'adozione del presente Regolamento Urbanistico.
Per quanto attiene i procedimenti autorizzatori di competenza di altri soggetti (quali l'autorizzazione unica in materia di produzione energetica di cui alla L.R. 39/2005, l'autorizzazione unica SUAP di cui D.P.R.. 447/98, ecc), ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia fa fede il rilascio dell'accertamento di conformità urbanistico-edilizia attestato dal Comune ancorché espresso nell'ambito del processo di Valutazione Impatto Ambientale.
Dall'esecutività della delibera di consiglio comunale di adozione del Regolamento urbanistico, fino all'esecutività dell'atto di approvazione del medesimo, l'organo comunale competente può sospendere ogni determinazione su pratiche edilizie e urbanistiche qualora riconosca che i loro contenuti siano in contrasto con i contenuti del Regolamento urbanistico adottato.

Art. 99 Aree non pianificate

Le aree non pianificate, ai sensi dell'articolo 63 della Lr 1/2005, sono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria o che risultino eventualmente non comprese nella regolamentazione e individuazione del presente RU.
In esse sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti per le aree “V1.e” di valore ecologico e naturale.

CAPO III POTERI DI DEROGA

Art. 100 Poteri di deroga

I poteri di deroga al Regolamento urbanistico sono esercitabili esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e b) della Lr. 1/05.