Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 98 Salvaguardie
Sono fatti salvi ed hanno corso i piani attuativi adottati, i programmi aziendali e i progetti di opera pubblica approvati da parte del soggetto competente, i permessi di costruire rilasciati e le denunce di inizio attività che abbiano conseguito l'efficacia a norma di legge nonché ogni altro titolo abilitativo edilizio rilasciato da parte del Comune prima dell'adozione del presente Regolamento Urbanistico.
Per quanto attiene i procedimenti autorizzatori di competenza di altri soggetti (quali l'autorizzazione unica in materia di produzione energetica di cui alla L.R. 39/2005, l'autorizzazione unica SUAP di cui D.P.R.. 447/98, ecc), ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia fa fede il rilascio dell'accertamento di conformità urbanistico-edilizia attestato dal Comune ancorché espresso nell'ambito del processo di Valutazione Impatto Ambientale.
Dall'esecutività della delibera di consiglio comunale di adozione del Regolamento urbanistico, fino all'esecutività dell'atto di approvazione del medesimo, l'organo comunale competente può sospendere ogni determinazione su pratiche edilizie e urbanistiche qualora riconosca che i loro contenuti siano in contrasto con i contenuti del Regolamento urbanistico adottato.
Art. 99 Aree non pianificate
Le aree non pianificate, ai sensi dell'articolo 63 della Lr 1/2005, sono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria o che risultino eventualmente non comprese nella regolamentazione e individuazione del presente RU.
In esse sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti per le aree “V1.e” di valore ecologico e naturale.