Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 12 Disciplina delle funzioni

La “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”, di cui alle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio, regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese delle aree di pertinenza degli edifici esistenti e dei terreni inedificati.
Essa garantisce il controllo della distribuzione delle funzioni d'interesse collettivo e di servizio ai residenti e persegue una organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, salvaguardando il diritto dei cittadini all'autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro.
Ai fini di cui al primo comma, la “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” integra le previsioni del presente Regolamento urbanistico suddividendo il territorio comunale in appositi ambiti di programmazione delle funzioni e in specifiche aree strategiche di riassetto e/o integrazione funzionale corrispondenti alle U.T.O.E. di cui al vigente Piano strutturale o a parti di esse e costituenti unità minime d'intervento allo scopo di garantire una equilibrata distribuzione e localizzazione delle funzioni sul territorio comunale.
La “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” è coordinata con il “Piano di indirizzo e regolazione degli orari” e con il “Piano Urbanistico commerciale”, nonché con la classificazione acustica del territorio comunale.
In caso di contrasto tra la “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” ed i contenuti del Piano strutturale e/o del Regolamento urbanistico, questi ultimi prevalgono sulla prima.
In ordine alla disciplina delle funzioni, il presente Regolamento urbanistico contiene specifica normativa per tessuti urbani omogenei, con la quale sono regolate le funzioni ammesse e i mutamenti di destinazioni d'uso soggetti a titolo abilitativo edilizio.
Tale normativa costituisce disciplina delle funzioni fino ad eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale con le caratteristiche di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo.

Art. 13 Piani e programmi comunali di settore

Oltre alla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui al precedente articolo, contribuiscono al governo del territorio e degli insediamenti urbani, in coordinamento con il presente Regolamento urbanistico, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale che incidono sugli assetti territoriali.
I piani e i programmi comunali di settore di cui al presente articolo sono soggetti alla valutazione integrata degli effetti.
Al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione con l'organizzazione dei tempi della vita quotidiana essi si coordinano con il “Piano di indirizzo e regolazione degli orari”.
In caso di contrasto tra le previsioni dei piani e programmi di settore ed i contenuti del Piano Strutturale e/o del Regolamento Urbanistico, questi ultimi due prevalgono sui primi.
Il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche, stabilito quale contenuto obbligatorio del RU ai sensi dell'art. 55 della Lr 1/2005, fa parte integrante degli elaborati del presente RU, ed è normato al successivo art. 38 delle presenti Norme.

Art. 14 Regole urbanistico-commerciali

In ordine alla disciplina urbanistico-commerciale, e in riferimento al regolamento attuativo della L.R. 28/2005 emanato con D.P.G.R. 15/R/2009, il presente Regolamento urbanistico contiene la specifica regolamentazione delle funzioni ammesse, comprensive degli usi commerciali, secondo le definizioni dettate dalle presenti Norme, sia sul patrimonio edilizio e urbanistico esistente che per i nuovi insediamenti, in relazione ai quali sono definiti la tipologia degli esercizi commerciali realizzabili, il relativo settore merceologico (alimentare e non alimentare) e le eventuali soglie dimensionali, la dotazione dei parcheggi a servizio dei nuovi esercizi commerciali, il rapporto tra gli esercizi commerciali e la viabilità di servizio.
Tale regolamentazione costituisce disciplina urbanistico-commerciale fino a eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale.
Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende:

  • per “centro commerciale naturale” l'insieme prevalentemente già esistente di piccole attività commerciali, artigianali e di servizi, comunque distinte e al solo fine di valorizzare le zone urbane, che svolgono attività integrate –ossia configurando un'offerta integrata di vendita- individuate giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione;
  • per “nuovi esercizi commerciali” quelli ricavati mediante interventi di nuova costruzione o interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia comportanti anche modifiche totali o parziali di destinazione d'uso nelle costruzioni esistenti.

Le gallerie commerciali, intese come spazi pedonali coperti ed aperti al pubblico durante gli orari di vendita, sono escluse dal calcolo della SUA o SLP e del volume.
Non è consentito il cambio di destinazione d'uso ai fini commerciali di consistenze edilizie realizzate in deroga alle disposizioni urbanistico-edilizio comunali.
Il presente Regolamento urbanistico stabilisce, al successivo articolo 87 delle presenti Norme, qualità e quantità dei parcheggi privati e pubblici per le attività commerciali, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia.