Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I VALIDITÀ, CONTENUTI, ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 1 Natura del Regolamento urbanistico

Il presente Regolamento urbanistico è un atto di governo del territorio formato ai sensi dell'art. 55 della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n° 1.
Il Regolamento urbanistico disciplina l'attività urbanistica ed edilizia sull'intero territorio comunale, in conformità alle Norme del Piano strutturale.
Le attività di cui al precedente comma sono soggette all'osservanza del Regolamento edilizio comunale.

Art. 2 Ambito di applicazione, contenuti

Il Regolamento urbanistico si applica all'intero territorio comunale. Ai sensi dell'art. 55 della Lr 1/05 il Regolamento urbanistico si compone di due parti. La prima parte attiene alla disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, con i seguenti contenuti:

  1. a) il quadro conoscitivo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
  2. b) il perimetro aggiornato dei centri abitati rappresentato nelle Tavole 2;
  3. c) la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico, di cui al Titolo II e al Titolo III delle presenti Norme, e alle Tavole 1 e 2;
  4. d) l'individuazione delle aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o ampliamento degli edifici esistenti, di cui alle Tavole 2;
  5. e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui al Capo III del Titolo III delle presenti Norme e alle Tavole 2;
  6. f) la disciplina del territorio rurale, di cui al capo II del Titolo III delle presenti Norme e alle Tavole 1;
  7. g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, che detta criteri per il coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità e dell'accessibilità, gli atti di competenza del comune in materia di orari e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni;
  8. h) la valutazione di fattibilità idrogeologica e idraulica;
  9. i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa che il presente RU individua recependole dal PS vigente (aree critiche e aree di riordino).

La seconda parte attiene alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con i seguenti contenuti:

  1. a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti, interni ed esterni al perimetro dei centri abitati, individuati nelle Tavole 2;
  2. b) gli interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico, individuati nelle Tavole 2;
  3. c) gli interventi che in ragione della loro complessità e rilevanza si attuano tramite piani attuativi individuati nelle Tavole 2;
  4. d) le aree destinate alle politiche di settore del Comune, regolate dal Capo III del Titolo I;
  5. e) le infrastrutture da realizzare, individuate nelle Tavole 1, 2 e 5;
  6. f) gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche, ai fini della fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni, regolati nell'art. 38 delle presenti norme e individuati nelle Tavole 4;
  7. g) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo espropriativo ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, contenuti nel dossier E;
  8. h) la disciplina della perequazione regolata dagli articoli 6 e 7 delle presenti Norme.

Per l'applicazione delle presenti Norme, il Regolamento urbanistico individua, tramite apposita simbologia e perimetrazione sulle tavole 1 e 2 “usi e trasformazioni ammesse”:

  • ambiti urbani residenziali articolati in tessuti in ragione della formazione storica, della morfologia urbana e della tipologia edilizia prevalente;
  • ambiti urbani a specializzazione funzionale, articolati in produttivi artigianale commerciale, direzionale, per la ricettività, per la portualità;
  • infrastrutture per la mobilità e per la sosta;
  • verde articolato in ragione della prestazione (attrezzatura urbana, attrezzatura ecologica, componente della rete naturalistica, componente della connettività, orti urbani, privati);
  • dotazioni urbane articolate in attività collettive di livello locale e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale;
  • beni del sistema insediativo;
  • ambiti del territorio aperto;
  • beni del territorio aperto;
  • parchi pubblici territoriali;
  • aree di trasformazione;
  • comparti di perequazione.

L'articolazione sopra richiamata è assimilata alle zone omogenee definite da disposizioni nazionali secondo quanto stabilito al successivo art. 9.
Al fine di distinguere le regole urbanistico-edilizie corrispondenti alle due parti del Regolamento urbanistico richiamate al presente articolo, sulle tavole 2 “usi e trasformazioni ammesse” in scala 1:2000, sono indicati con apposita simbologia e perimetrazione, gli interventi ordinari sul patrimonio edilizio esistente e gli interventi di trasformazione.
Gli interventi ordinari sul patrimonio esistente sono rappresentati con sigle riferite alle categorie di intervento; gli interventi di trasformazione sono rappresentati con simbologia e perimetrazione per individuare piani attuativi vigenti, ambiti soggetti a trasformazione, ambiti soggetti a piano attuativo, comparti di perequazione, opere pubbliche di progetto.
All'interno delle aree ove sono ammessi interventi di trasformazione sono indicati, con apposita grafica, l'area insediabile, gli edifici esistenti, gli edifici di progetto, i parcheggi pubblici, il verde pubblico, la viabilità pubblica, piazze e percorsi pedonali, opere idrauliche.

Art. 3 Efficacia e validità

La disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia di cui al precedente art. 1, comma 2, consiste nella gestione degli insediamenti esistenti e nei progetti e interventi pubblici e privati di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi, ritenuti ammissibili nella fase temporale di governo del territorio a cui si riferisce il Regolamento urbanistico o sua variante.
La gestione degli insediamenti esistenti e i progetti e interventi pubblici e privati si attuano in conformità al Piano strutturale e nel pieno rispetto della conservazione delle sue invarianti strutturali.
La prima parte del Regolamento urbanistico ha validità a tempo indeterminato. Le previsioni insediative e infrastrutturali della seconda parte del Regolamento urbanistico decadono dopo cinque anni dalla data della sua vigenza se entro tale periodo non siano stati approvati i progetti esecutivi e convenzionati i piani attuativi o risultino decaduti i titoli abilitativi.
Non decadono:

  • -le previsioni di servizi e attrezzature di interesse o uso pubblico se non preordinate obbligatoriamente all'esproprio;
  • -i corridoi infrastrutturali rappresentati graficamente sugli elaborati grafici del presente Regolamento urbanistico, in quanto non configurati quali previsioni definitive di tracciati infrastrutturali. La definizione dei tracciati, con relativo impegno di suolo e conseguente assoggettamento a piano attuativo o progetto esecutivo e a vincolo espropriativo ove del caso, sarà recepita tramite adeguamento del Regolamento Urbanistico.

Art. 4 Elaborati costituenti il Regolamento urbanistico

Gli elaborati del Regolamento Urbanistico sono:

TAVOLE

1. Usi e trasformazioni ammesse
scala 1:10.000 territorio aperto

2. Usi e trasformazioni ammesse
scala 1:2.000 sistema insediativo

3. Assimilazione alle zone omogenee scala 1:10.000

4. Abbattimento barriere architettoniche scala 1:2.000 sistema insediativo

5. Vincoli in attuazione del Codice dei Beni culturali e del paesaggio scala 1:10.000

6. Fasce di rispetto e di tutela
scala 1:10.000

7. Standard urbanistici esistenti e di previsione
scala 1:2.000 sistema insediativo

8. Componente geologico-idraulica

  1. 8.1 studi idraulici
  2. 8.2 Pericolosità geomorfologica - costa di Piombino
    scala 1:5.000
  3. 8.3 Pericolosità geomorfologica
    scala 1:10.000
  4. 8.4 Pericolosità idraulica
    scala 1:10.000

9. Fattibilità geologico-idraulica
scala 1:10.000 territorio aperto
scala 1:2.000 sistema insediativo

DOSSIER A Analisi morfo-tipologica del sistema insediativo

DOSSIER B – Rilievo del patrimonio edilizio di valore storico e testimoniale all'interno del sistema insediativo.

Schede - Pianta chiave (1:1.000)

DOSSIER C – Rilievo del patrimonio edilizio di valore storico nel territorio rurale e aperto. Schede

DOSSIER D – Sistemi della mobilità urbana e rete ciclabile extraurbana

DOSSIER E – Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi

Schede - Pianta chiave

DOSSIER F – Schede normative e di orientamento progettuale

Parte I – aree di trasformazione e comparti di perequazione

Parte II – piani attuativi vigenti

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

RELAZIONE

VALUTAZIONE INTEGRATA

RELAZIONE GEOLOGICA

RELAZIONE IDRAULICA

Art. 5 Attuazione

Il Regolamento Urbanistico si attua tramite:

  • -gli strumenti urbanistici attuativi di cui al Titolo V, Capo IV della L.R. 1/05;
  • -i progetti esecutivi delle opere pubbliche;
  • -i progetti unitari accompagnati da convenzione fra privati e Comune;
  • -gli interventi edilizi diretti secondo la normativa vigente e le specificazioni del Regolamento edilizio;
  • -i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo-ambientale di cui all'art 42 della Lr 1/05;
  • -altri strumenti quali accordi, progetti e programmi derivanti da norme comunitarie europee, nazionali, regionali ai quali il Comune aderisce.

Ciascun piano attuativo, d'ora in poi PA, può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di una o più delle tipologie di piano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 70-74 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1:

  • - PL – Piani di lottizzazione
  • - PEEP – Piani per l'edilizia economica e popolare
  • - PIP – Piani per gli insediamenti produttivi
  • - PDR – Piani di recupero del patrimonio edilizio
  • - PCRI – Programmi complessi di riqualificazione insediativa

La realizzazione dei PA di iniziativa privata è subordinata, qualora i PA contengano previsione di realizzazione di opere di urbanizzazione, alla stipula di una convenzione che regola i rapporti tra le proprietà interessate ed il comune.
Nelle aree soggette obbligatoriamente a PA, nelle more di formazione dello stesso, non è ammessa alcuna trasformazione degli immobili ivi ricadenti, ad eccezione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo se diversamente specificato nelle schede del dossier F (schede normative e di orientamento progettuale).
Il Regolamento urbanistico individua sulla cartografia:

  • le aree soggette a PA identificate con sigle At (Aree di trasformazione) e Cp (Comparti di perequazione), riferite a schede normative e di orientamento progettuale,
  • le aree ove si applicano le previsioni e la normativa di Piani urbanistici attuativi vigenti, identificandoli con sigla Pv, riferite a specifiche schede normative.

Art. 6 Perequazione, compensazione, edilizia residenziale sociale

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente articolo, si danno le seguenti definizioni.

Perequazione

Si intende per perequazione l'attribuzione di diritto edificatorio uniforme a tutte le proprietà dei suoli in analogo stato di fatto e di diritto, per la realizzazione di una trasformazione urbanistica prevista dal regolamento urbanistico in una o più aree anche non contigue, unitariamente comprese in comparto urbanistico.

Compensazione

Si intende per compensazione l'attribuzione di diritti edificatori in sostituzione delle indennità di esproprio o altro indennizzo derivante dall'apposizione di vincoli urbanistici.

Comparto urbanistico

Si intende per comparto urbanistico l'unità minima per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana consistenti in ristrutturazioni urbanistiche, nuove edificazioni, sostituzioni, delocalizzazioni e rilocalizzazioni, in conformità con il Piano strutturale vigente, per l'applicazione della perequazione, della compensazione e delle premialità. È attuato mediante piano attuativo convenzionato ad opera dei soggetti interessati.

Premialità

Si intende per premialità l'attribuzione di un diritto edificatorio aggiuntivo, ottenuto anche tramite scomputo dal calcolo delle superfici attribuite per ogni comparto, riconosciuto quale premio per il raggiungimento delle specifiche finalità definite dal presente Regolamento urbanistico, e stabilite per ogni comparto urbanistico nelle relative schede. La premialità del presente Regolamento urbanistico assorbe i principi contenuti nella legge n. 244/2007, art. 1 commi 258 e 259. Le convenzioni urbanistiche sottoscritte tra la pubblica amministrazione ed i soggetti attuatori assumono altresì valore di accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990.

Diritti edificatori

I diritti edificatori stabiliti dal presente Regolamento urbanistico, generati da compensazione e da perequazione, con o senza premialità, interessano:

  • suoli di proprietà contigue comprese nello stesso comparto urbanistico
  • suoli di proprietà non contigue comprese nello stesso comparto urbanistico
  • suoli di proprietà non contigue e non comprese nello stesso comparto urbanistico, ma in ambiti di trasformazione collegati (ambiti di decollo e ambiti di atterraggio, definiti dal successivo articolo 8 delle presenti Norme)

Edilizia residenziale sociale

Ai sensi della normativa vigente l'edilizia residenziale sociale è considerata uno standard aggiuntivo, sia da cedere gratuitamente al Comune, con aumento di volumetria premiale, sia in forma di alloggi a canoni sociali, sostenibili o concordati, in base a quanto disposto per ogni comparto urbanistico.
In via generale è sempre possibile proporre all'Amministrazione comunale il soddisfacimento della quota di edilizia sociale prevista nei singoli interventi di trasformazione con alloggi ricadenti nel sistema insediativo storico o ad assetto recente che risultino nella piena e incondizionata disponibilità del proponente.

Alloggio sociale

Per alloggio sociale si intende quanto contenuto nel Decreto 22 aprile 2008, ove esso è definito “l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella definizione (di alloggio sociale) gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati…. destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni… L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.”

Regolamentazione degli interventi

Il presente Regolamento urbanistico utilizza la perequazione e la compensazione urbanistica, di cui all'art. 16 del Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R. 1/2005, al fine di realizzare insediamenti ben contestualizzati, tramite i quali crescere le dotazioni urbane e le performance sociali e ambientali dell'edificato.
Per quanto sopra, in applicazione dei principi della perequazione e della compensazione, è posta a carico degli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica la cessione e/o la realizzazione di standard/dotazioni territoriali quali l'edilizia residenziale sociale, le attrezzature collettive o scolastiche, la viabilità, le aree di verde, oltre gli standard di cui al D.M. 1444/1968, per realizzare l'assetto urbano confacente al raggiungimento degli obiettivi di qualità funzionale fissati dal presente R.U. e dal vigente P.S. La realizzazione di tali opere pubbliche e/o la cessione gratuita delle aree rientrano nell'ambito dell'ordinaria corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione aventi natura di corrispettivo di diritto pubblico.

Ai fini di quanto sopra stabilito, il presente Regolamento urbanistico individua comparti urbanistici, assoggettati a piano attuativo, regolati tramite apposite “schede normative e di orientamento progettuale” e schede di valutazione, ove il nuovo assetto urbanistico non ha riferimento ai confini proprietari, e le potenzialità di trasformazione e i relativi obblighi sono attribuiti indipendentemente dalla prevista collocazione degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
In misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti in ogni comparto:

  1. a) le superficie utili lorde di ogni funzione;
  2. b) le opere di urbanizzazione e gli interventi pubblici o di interesse pubblico prescritti;
  3. c) la cessione gratuita di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
  4. d) gli obblighi relativi all' edilizia residenziale con finalità sociali;
  5. e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Regolamento urbanistico prescriva come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi.

L'Amministrazione comunale rimane estranea ad ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e degli oneri.
Il progetto può essere presentato dai proprietari di almeno la maggioranza assoluta dell'imponibile catastale delle superfici interessate.
I proponenti dovranno dimostrare (con idonea documentazione) di aver cercato l'adesione anche degli altri proprietari e motivare l'impossibilità del raggiungimento dell'attuazione unitaria.
Per la realizzazione dell'edilizia residenziale sociale in forma di realizzazione di alloggi a canone sociale, sostenibile o concordato o cessione di area, il presente Regolamento urbanistico utilizza criteri relativi a:

  • - contesto urbano e diversi tessuti tipomorfologici
  • - dimensione dell'intervento e dell'entità delle altre opere pubbliche o di interesse pubblico poste a carico dell'attuatore.

La quota di alloggi da riservare all'edilizia sociale è stabilita, sulla base dei criteri sopra richiamati, nelle schede degli interventi.
Il presente Regolamento urbanistico incentiva la realizzazione di interventi di cohousing ove l'autonomia dell'abitazione privata si combina con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi (micronidi, laboratori per il fai da te, locali per attività fisiche e di relazione, lavanderie, ecc.) con benefici dal punto di vista sia sociale che ambientale. Gli interventi di cohousing possono essere proposti, nel rispetto dei criteri che caratterizzano la progettazione, la realizzazione e la gestione degli insediamenti di cohousing, riassunti come segue:

  • -progettazione partecipata;
  • - vicinato elettivo e comunità non ideologiche;
  • - gestione locale da parte dei residenti;
  • - sicurezza e sviluppo della socialità;
  • - attenzione all'ambiente, sviluppo di spazi comuni e di spazi privati sistemati a verde, sia coltivati che non, progettazione e gestione degli edifici con articolare attenzione ai risparmi energetici e idrici;
  • - servizi a valore aggiunto e riduzione dei costi individuali;
  • - tutela della privacy, nell'equilibrio fra il livello privato e quello comune.

Il presente Regolamento urbanistico incentiva insediamenti di cohousing tramite forme di premialità, calcolate quale scomputo dei servizi comuni dalla superficie realizzabile in totale nonché con l'esenzione dal pagamento degli oneri d'urbanizzazione primaria e secondaria della SLP di cohousing.

Art. 7 Ambiti di decollo e ambiti di atterraggio

Al fine di attuare la riqualificazione urbana, tramite ristrutturazione urbanistica, senza gravare con carico urbanistico eccessivo nel contesto o qualora il lotto non permetta la ricostruzione della intera superficie utile lorda esistente per saturazione, sono individuati comparti urbanistici comprendenti aree non contigue, definiti ambiti di decollo e ambiti di atterraggio, identificati con la sigla Cp.
Negli ambiti di decollo non sono ammessi interventi oltre le manutenzioni fino alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica con trasferimento dell'edificabilità residua negli ambiti di atterraggio.
Gli ambiti di atterraggio possono ricevere l'edificabilità proveniente dalla delocalizzazione degli insediamenti produttivi, agricolo produttivi, turistici presenti in territorio rurale e aperto, alle condizioni di cui al Titolo III Capo II delle presenti norme, nonché proveniente da interventi di riqualificazione urbanistica all'interno del sistema insediativo.
Gli ambiti di atterraggio sono privi di edificabilità, che viene assegnata solo qualora sia presentata proposta di piano attuativo comprendente l'ambito di decollo, con nuovo assetto tramite ristrutturazione urbanistica, e ambito di atterraggio, con nuovo assetto tramite nuova edificazione, ottenuta con il trasferimento dei diritti edificatori presenti in toto o in parte nell'ambito di decollo.
Fino all'avveramento della condizione definita al precedente comma, gli ambiti di atterraggio sono assimilati a V3 area verde allo stato naturale o a Vp verde privato di pregio ambientale, in ordine alla prevalenza del contesto in cui si situa.
Il piano attuativo, al quale gli interventi sono assoggettati, è applicato contestualmente alle aree di decollo e alle aree di atterraggio e pertanto dovrà essere sottoscritto dai proprietari (o aventi titolo) di entrambe le aree.
Il piano attuativo deve contenere:

  • - elaborati descrittivi della riqualificazione ambientale del sito liberato dall'edificazione, ai fini della sua reintegrazione nel contesto, con indicazione dello stato finale di rinaturalizzazione o sistemazione che ne permetta il riuso a fini agricoli o per la ripresa dell'effettuazione dell'ordinaria coltivazione del suolo;
  • - elaborati descrittivi delle misure per la mitigazione degli effetti nocivi in fase di cantiere;
  • - elaborati descrittivi dell'area di atterraggio, e dello stato delle urbanizzazioni oggetto degli effetti delle nuova residenza ottenuta con il trasferimento delle superfici esistenti demolite;
  • elaborati descrittivi del nuovo paesaggio urbano conseguente alla realizzazione dell'intervento nell'area di atterraggio;
  • specifica valutazione di sostenibilità sui servizi e le infrastrutture di tutela delle risorse essenziali del territorio di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 1/2005; l'assenso del proprietario dell'area cosiddetta di atterraggio, ove diverso dal proprietario dell'area e dei manufatti oggetto di demolizione e ripristino ambientale e paesaggistico.

Art. 8 Interpretazioni degli atti costituenti il Regolamento urbanistico

In caso di difformità tra gli elaborati grafici del Regolamento urbanistico, devono ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati di maggior dettaglio.
In caso di difformità tra i contenuti delle presenti norme e le indicazioni grafiche sulle carte prevalgono i contenuti delle norme.

Art. 9 Articolazione in tessuti, ambiti, aree e zone - corrispondenza con D.M. 1444/1968

Con riferimento all'articolazione del territorio comunale operata dal Regolamento urbanistico in attuazione del Piano strutturale e alle vigenti norme statali in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione del presente atto di governo del territorio, si individuano le seguenti corrispondenze.
Il presente Regolamento urbanistico individua ambiti esclusivamente o prevalentemente residenziali, e ambiti a specializzazione funzionale come segue:

  • - ambiti esclusivamente o prevalentemente residenziali: tessuti insediativi storici Sn, tessuti insediativi ad assetto recente Tn;
  • - ambiti a specializzazione funzionale: Dn produttivi artigianale, commerciale, direzionale, per la ricettività, per la portualità, Mobilità Infrastrutture per la sosta Pn, infrastrutture per la mobilità Mn, Verde Vn, Dotazioni urbane – attività di interesse collettivo Gn, Attrezzature e impianti di interesse generale Fn, Parchi pubblici territoriali Fx;
  • - ambiti del territorio aperto En.

Gli ambiti sopra richiamati sono articolati come segue, con relativa corrispondenza con la definizione delle zone omogenee del D.M. 1444/1968.
Le aree di trasformazione acquistano la corrispondenza alle zone omogenee in ordine al tessuto entro il quale si collocano e al ruolo che svolgono (completamento, saturazione, espansione).

Zone omogenee “A”

sono individuate nella tavola 3 e corrispondono prevalentemente al patrimonio storico-insediativo Sn, al patrimonio architettonico e ai beni culturali nel sistema insediativo e nel territorio rurale e aperto.

Sono assimilate a zone A:

  • Beni del sistema insediativo (tramite individuazione solo grafica): Impianto urbano di particolare valore identitario
  • Beni del territorio aperto (tramite individuazione solo grafica): Nucleo storico in territorio aperto, Edificio o manufatto di interesse storico in zona agricola

Sn tessuti storici di matrice preottocentesca e di matrice otto-novecentesca

, appartenenti al subsistema insediativo storico, individuati con sigla alfanumerica e perimetrazione, sottoarticolati in:

  1. S1 tessuto storico di matrice preottocentesca che ha mantenuto i caratteri originari
  2. S2 tessuto storico di matrice preottocentesca parzialmente o sostanzialmente trasformato
  3. S3 tessuto storico di matrice otto-novecentesca che ha mantenuto i caratteri originari
  4. S4 tessuto storico di matrice otto-novecentesca parzialmente o sostanzialmente trasformato

Zone omogenee “B”

Sono assimilate a zone B:

  • Atn Area di trasformazione caratterizzata da ruolo di saturazione o di riqualificazione del sistema insediativo consolidato
  • Tn Tessuti insediativi ad assetto recente, individuati nella tavola 2 e corrispondenti prevalentemente al subsistema insediativo a organizzazione morfologica consolidata, individuati con sigla alfanumerica e perimetrazione, sotto articolati in:
    • Tessuto ad isolato chiuso
      • T1 tipologia in linea, allineato su filo stradale a formare isolati chiusi
    • Tessuti ad isolato aperto
      • T2 con prevalenza di palazzine fino al terzo livello fuori terra arretrate e non dal filo strada con presenza di giardini pertinenziali
      • T3 con prevalenza di edifici oltre il terzo livello fuori terra, arretrati e non dal filo stradale anche con presenza di spazi condominiali
    • Tessuti ad assetto compiuto per singoli lotti
      • T4 a villino isolato nel relativo spazio pertinenziale prevalentemente libero
      • T5 con prevalenza di palazzine fino al terzo livello fuori terra arretrate e non dal filo stradale con presenza di giardini pertinenziali
      • T6 con prevalenza di edifici oltre il terzo livello fuori terra, arretrati e non dal filo stradale, anche con presenza di spazi condominiali
      • T7 a tipologie differenziate allineate lungo la via Aurelia
    • Tessuti a progettazione urbanistica unitaria
      • T8 realizzato posteriormente al 1940, formato da tipologie edilizie varie, con eventuale presenza di spazi attrezzati
      • T9 realizzato in attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale 1994-1995

Zone omogenee ”C”

sono individuate nella tavola 3, corrispondono ai nuovi complessi insediativi soggetti a piano urbanistico attuativo, derivanti da ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione, delocalizzazione e rilocalizzazione, individuate con sigla alfanumerica e perimetrazione, articolate in:

  • ATn Area di trasformazione caratterizzata da ruolo di espansione del sistema insediativo consolidato
  • Cpn Comparti di perequazione con assegnazione di edificabilità ad aree di atterraggio

Zone omogenee “D”

destinate ad attività produttive, soggette a consolidamento, ristrutturazioni, espansioni, individuate con sigla alfanumerica e perimetrazione, articolate in Dn ambiti produttivi artigianale, commerciale, direzionale, per la ricettività, per la portualità

Dn ambiti produttivi artigianale, commerciale, direzionale, per la ricettività, per la portualità:

  1. D1 impianti industriali saturi
  2. D1.1 industria energetica
  3. D2 impianti industriali di espansione
  4. D3 ambiti industriali con limitazioni d'uso per fattori ambientali e paesistici
  5. D4 aree a servizio prevalente dell'industria
  6. D5 ambiti della piccola e media industria, del commercio e delle attività artigianali
  7. D5.0 zona stoccaggio e movimentazione merci
  8. D5.1 ambito artigianale del PIP La Monaca
  9. D5.2a ambito industriale, artigianale del PIP Campo alla Croce
  10. D5.2b opere idrauliche funzionali alla messa in sicurezza del PIP Campo alla Croce
  11. D5.2c ambito artigianale e commerciale di Cafaggio
  12. D5.3 ambito artigianale e commerciale in loc. Poggetto a Suvereto
  13. D5.4 ambito industriale, artigianale e commerciale del PIP di Montegemoli
  14. D5.5 ambito industriale, artigianale e commerciale del PP di San Rocco
  15. D5.6 ambito industriale, artigianale e commerciale in località Montecaselli
  16. D5.7 ambito produttivo di Terre Rosse
  17. D5.8 ambito della logistica della grande distribuzione di Vignale Riotorto
  18. D5.9 ambito produttivo S.O.L.
  19. D5.10 ambito produttivo in Loc. Colmata Gagno
  20. D6 insediamenti produttivi in territorio aperto
  21. D7.1 attività commerciali e della grande distribuzione
  22. D7.2 attività di ristorazione
  23. D7.3 zona autolavaggio
  24. D8.1 attività direzionali pubbliche e private, anche miste ad usi commerciali
  25. D8.2 attrezzature militari e per l'ordine pubblico
  26. D9.1 alberghi
  27. D9.2 residenze turistico alberghiere
  28. D10 campeggi e villaggi turistici
  29. D11 strutture ricettive extra-alberghiere e residence
  30. D12 aree attrezzate per la sosta camper
  31. D13.1 aree e attrezzature per la balneazione
  32. D13.2 insediamento turistico residenziale
  33. D13.3 attività termali
  34. D14.1 porto a funzioni commerciali, industriali, passeggeri
  35. D14.2a complesso integrato della nautica: polo del diportismo
  36. D14.2b complesso integrato della nautica: polo della cantieristica
  37. D14.3 approdo turistico
  38. D14.4 punto di ormeggio

Zone omogenee “E”

agricole, corrispondenti ai subsistemi del territorio rurale e aperto del Piano strutturale, individuate con sigla alfanumerica e perimetrazione, sotto articolate in:

  • E1 area agricola produttiva
  • E2 area agricola di interesse paesaggistico d'insieme
  • E2/fl area agricola di pertinenza fluviale, bene del territorio aperto, invariante strutturale Ps
  • E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori
  • E4 area agricola boscata, bene del territorio aperto, invariante strutturale Ps
  • E5 area agricola umida e palustre, bene del territorio aperto, invariante strutturale Ps
  • E6 area agricola frazionata
  • E7 area per impianti di acquicoltura e produzione ittica
  • E8 area per la trasformazione di prodotti agricoli e allevamenti intensivi
  • E9 area per le colture ortoflorovivaistiche
  • E10 area destinata ad attività estrattive

Nel territorio rurale e aperto, articolato nelle sopra elencate sottozone E, sono individuati i beni del territorio aperto, considerati invarianti strutturali dal Piano strutturale.
Alcuni coincidono con le sottozone E:

  • -E2/fl area di pertinenza fluviale
  • -E4 area boscata
  • -E5 area umida fluviale e palustre

I boschi interni alle zone E2fl sono individuati graficamente con retinatura piena nelle tavv. 1 e 2 e sono soggetti alle norme della zona di appartenenza.
I restanti beni del territorio rurale e aperto, soggetti a tutela assoluta per la specificità dei valori naturalistici, o ambientali o paesaggistici, regolati nel Capo II del Titolo II delle presenti Norme, individuati con apposita grafica, sono i seguenti:

  • -spiagge
  • -dune
  • -costa alta del promontorio
  • -sito di preminente valore dei parchi di Populonia e San Silvestro

Aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, comprensivi delle aree per urbanizzazione primaria e delle aree per urbanizzazione secondaria e delle dotazioni urbane:

  • - infrastrutture per la sosta (P),
  • - infrastrutture per la mobilità (M),
  • - IR impianti per la distribuzione carburanti
  • - spazi di verde (V) attrezzato o naturale, pubblico o privato,
  • - dotazioni urbane di livello locale (G),
  • - attrezzature generali e collettive (F).

Tali infrastrutture e spazi in parte corrispondono alle attrezzature e impianti generali (zone omogenee F); in parte corrispondono alle aree e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (DI 1444/1968 lettere a) aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; b) aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; d) aree per parcheggi); in parte sono considerate specifica destinazione d'uso dei suoli all'interno del sistema insediativo, per incrementare la qualità urbana, in attuazione degli obiettivi del Piano strutturale e come disposto dal Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) di cui al D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R.
Le aree per urbanizzazione secondaria comprendono sia quelle aventi già la destinazione assegnata, sia quelle vincolate a detta destinazione; queste ultime sono individuate e quantificate per il quinquennio di validità del Regolamento urbanistico.

Infrastrutture e spazi per la mobilità e la sosta
Infrastrutture per la sosta - parcheggi pubblici (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. d)

  1. P1 parcheggio pubblico di interscambio
  2. P2 parcheggio pubblico di destinazione ai servizi e alle attrezzature urbane
  3. P3 parcheggio pubblico a servizio della residenza
  4. P4 parcheggio di servizio alle attività commerciali e industriali

Infrastrutture per la mobilità su gomma, su ferro

  1. M1 ambito ferroviario
  2. IR Impianti per la distribuzione dei carburanti

Tramite individuazione solo grafica:
rete delle strade residenziali, delle piazze carrabili, delle piste ciclabili, delle strade e delle piazze pedonali

Verde

  1. V1 Verde attrezzato (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)
  2. V1e Verde attrezzato di valore ecologico e naturale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)
  3. V2 Verde attrezzato per attività sportive di interesse urbano e di quartiere (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)
  4. V3 Aree verdi allo stato naturale
  5. V4 Orti urbani
  6. V5 Verde di connettività urbana (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)
  7. V5e Costa urbana con funzione di connessione ecologica e naturale
  8. Vp Verde privato di pregio ambientale e paesaggistico

Tramite individuazione grafica: elementi di pregio ambientale articolati in

  • elemento isolato
  • filari alberati esistenti
  • filari alberati di progetto

Dotazioni urbane di interesse locale Gn

  1. G1 attività ricreative e culturali locali (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  2. G2 attrezzature e spazi per i culti religiosi (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  3. G3 attrezzature e servizi pubblici e di interesse comune di livello locale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  4. G4 servizi sanitari e assistenziali di interesse locale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
  5. 5 attrezzature scolastiche dell'obbligo (D.M. n. 1444/1968, art. 3, lett. a)

Zone “F” parti del territorio destinate a parco o nelle quali esistono attrezzature ed impianti di interesse generale
I boschi interni alle zone F sono individuati graficamente con retinatura piena nelle tavv. 1 e 2 e sono soggetti alle norme della zona F di appartenenza.

Parchi pubblici urbani e territoriali

  1. Fa Parco pubblico territoriale interprovinciale di Montioni
  2. Fb Parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio
  3. Fc Parco pubblico territoriale di Baratti e Populonia
  4. Fd Parco pubblico territoriale del Falcone
  5. Fe Parco pubblico territoriale della Sterpaia
  6. Ff Parco pubblico territoriale Orti Bottagone
  7. Fg Parco pubblico urbano
  8. Fge Parco pubblico urbano di valore ecologico e naturale

Attrezzature e impianti di interesse generale e collettivo

  1. F1 attrezzature e servizi pubblici di interesse sovracomunale, musei, centri espositivi, centri culturali e sociali, sale per spettacoli comprese le discoteche
  2. F2 servizi sanitari e assistenziali di interesse sovracomunale, attrezzature ospedaliere
  3. F3 centro fieristico
  4. F4 servizi scolastici superiori all'obbligo
  5. F5 infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale
  6. F6 aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate
  7. F7 aree e attrezzature cimiteriali
  8. F8 spazi di aggregazione per l'intrattenimento temporaneo, gli eventi, le feste

CAPO II VALUTAZIONE

Art. 10 Attività di valutazione

Il presente Regolamento urbanistico contiene specifici elaborati dedicati alle attività di valutazione, in conformità a quanto dettato dalle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione integrata.
I piani comunali di settore aventi effetti sull'ambiente e sul territorio e i piani attuativi devono contenere uno specifico elaborato redatto ai sensi ed in applicazione del presente articolo, al fine di dimostrare:

  1. a) la rilevanza o meno dei loro impatti sul territorio e sull'ambiente;
  2. b) il rispetto delle regole di tutela ambientale e paesaggistica e delle condizioni alla trasformazione dettate dalle presenti Norme.

L'elaborato di cui al comma precedente 2 contiene:

  1. a) l'individuazione dei livelli di fragilità delle aree e delle risorse interessate (l'aria, l'acqua, il suolo, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici);
  2. b) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;
  3. c) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente.

L'individuazione dei livelli di fragilità di cui al precedente comma 3, lettera a, deve tenere conto delle informazioni contenute nell'elaborato di valutazione del presente Regolamento urbanistico, nonché, per specifiche risorse e per le diverse suddivisioni del territorio, delle fragilità definite, nella tabella successiva.

Fragilità delle risorse nelle diverse UTOE
UTOE Qualità dell'aria Risorsa idrica: disponibilità ingressione del cuneo salino, tutela della risorsa idrotermale Acque di balneazione e erosione costiera Mobilità e traffico Suolo: siti da bonificare Inquinamento elettromagnetico Risorse naturali
1-Colline di Suvereto Bassa Alta Bassa Bassa Bassa Alta Bassa
2-Colline di Campiglia M.ma Bassa Alta Bassa Bassa Bassa Bassa Bassa
3-Piana di Venturina Media Alta Bassa Media Bassa Alta Bassa
4-Populonia - Fiorentina Bassa Alta Bassa Bassa Bassa Media Bassa
5-Riotorto - Costa Est Bassa Alta Alta Bassa Bassa Bassa Bassa
6-Città di Piombino Media Alta Media Media Bassa Media Bassa
7-Aree naturali protette Bassa Alta Media Bassa Bassa Media Alta
8-Servizi e infrastrutture per la città e il porto Alta Alta Bassa Alta Alta Alta Bassa
9-Attività portuali e industriali Alta Alta Alta Alta Alta Alta Bassa

La descrizione delle azioni previste di cui al precedente comma 3, lettera b, definisce il livello di criticità dei prevedibili impatti sull'ambiente tenendo conto:

  1. a) delle seguenti soglie di riferimento:
    1. i. interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di superficie inferiore a 1.600 mq ovvero esercizi di vicinato così come definiti dalla normativa di settore vigente: impatto lieve;
    2. ii. interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di superficie compresa tra 1.600 mq e 2.500 mq ovvero strutture di media distribuzione così come definiti dalla normativa di settore vigente: impatto significativo;
    3. iii. interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di superficie superiore a 2.500 mq ovvero strutture di grande distribuzione così come definiti dalla normativa di settore vigente: impatto rilevante;
  2. b) della seguente scala ordinale combinata risorse/impatti, da applicare ad ogni risorsa interessata dai prevedibili impatti indicata nella successiva tabella:
    Scala ordinale combinata risorse/impatti per l'individuazione della criticità degli effetti
    Fragilità risorsa Impatto/criticità effetti
    Lieve Significativo Rilevante
    Bassa trascurabile bassa media
    Media bassa media elevata
    Alta media elevata molto elevata

Ai fini dell'applicazione della scala ordinale combinata risorse/impatti di cui al precedente comma 5, per le trasformazioni relative a insediamenti industriali e artigianali gli impatti devono sempre essere classificati come “rilevanti”, a meno che il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni non dimostri che i fattori di impatto, espressi in termini di fabbisogni di risorse (acqua, suolo e energia), necessità di smaltimento (acque reflue e rifiuti) ed emissioni in atmosfera, sono tali da consentire che la trasformazione rientri fra quelle elencate alle lettere a) i ovvero a) ii, del precedente comma 5, mediante una relazione con asseverazione.
Le misure di cui al comma 3, lettera c sono commisurate ai livelli di criticità degli impatti negativi, così come determinati ai sensi del precedente comma 5, e tengono conto delle disposizioni definite al Capo IV del Titolo II delle presenti Norme.
Fermo restando l'obbligo della redazione dello specifico elaborato nei casi di cui al comma 2, sono comunque soggetti al processo di valutazione integrata, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 10/2010, i seguenti interventi di trasformazione (contenuti nel Dossier F).

Comune di Campiglia Marittima

Rif. AREE DI TRASFORMAZIONE
At 1 Lotto residenziale, via di Pozzatello
At 3 Lotto produttivo, Campiglia
At 6 Ex magazzini Comer, Via Indipendenza
At 9 Area CONAD, via Indipendenza
At11 Riconversione aree produttive ed a verde pubblico, via Cerrini - via Sardegna
At13 Area di espansione commerciale, via Cerrini
At15 Centro di servizi per la logistica, Loc. Campo alla Croce
At16 Area di espansione del PIP Campo alla Croce
At18 Nuovo cimitero di Venturina
Rif. COMPARTI DI PEREQUAZIONE
Cp1a-b Consorzio Agrario, via Indipendenza/Comparto di perequazione, via della Pulledraia
Cp2a -b Porta Nord di Venturina /Impianto rifornimento carburanti, via della Monaca
Cp3a-b Mercatale, via Indipendenza / Complesso residenziale, via dell%u2019Aeroporto %u2013 via Pasolini
Cp5 Area produttiva dismessa in Loc. Montioncello
Cp6 Area produttiva Loc. Prete Cola
Cp7 Area di atterraggio via dell%u2019Aeroporto
Cp8 Area di atterraggio via dell%u2019Aeroporto

Comune di Suvereto

Rif. AREE DI TRASFORMAZIONE
At 1 Centro Servizi
At 2 Comparto residenziale - area Fosso del Fontino
At 3 Comparto residenziale per edilizia economica popolare - via G. di Vittorio
At 4 Porta di accesso sud
At 6 Area per insediamenti produttivi

Art. 11 Monitoraggio e aggiornamento

Al fine di verificare l'efficacia della azioni programmate e se e come queste abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi indicati dalla pianificazione, il Ru prevede la costruzione di un sistema di monitoraggio basato sull'analisi degli indicatori descritti nella 2.1. del Rapporto ambientale.
Ai fini di cui al comma 1, gli uffici tecnici comunali costruiscono una banca dati nella quale confluiscono le seguenti informazioni:

  • -numero di alloggi autorizzati suddivisi fra quelli destinati al libero mercato e quelli destinati ad edilizia sociale e loro localizzazione sistemica (sistema insediativo, territorio rurale ecc);
  • -superficie di suolo non urbanizzato concessa per le trasformazioni suddivise per tipologia residenziale e produttiva;
  • -superficie di suolo già urbanizzato utilizzato per interventi di recupero compresa quella legata alle sostituzioni e alle delocalizzazioni);
  • -numero e tipologia di interventi di riqualificazione dei centri urbani compresi quelli per le attrezzature collettive, per la viabilità per la realizzazione di una rete destinata alla mobilità lenta;
  • -numero di interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia richiesti e autorizzati nei centri storici;
  • -numero di richieste e di autorizzazioni concesse di cambi d'uso di annessi agricoli esistenti;
  • -numero di richieste e di autorizzazioni concesse per nuovi posti letto suddivise per tipologia: alberghiera ed extra alberghiera;
  • -megawatt di energia aggiuntivi rispetto alla produzione attuale derivanti da fonti fossili e rinnovabili richiesti, concessi e realizzati suddivisi per tipologia: in tal modo sarà possibile controllare il tempo necessario che intercorre tra la richiesta e la realizzazione dell'impianto;
  • -superficie destinata ai nuovi impianti di produzione di energia autorizzati e sua ubicazione in relazione ai sistemi territoriali individuati dal R.U.

Le informazioni di cui al comma 2 sono raccolte in una banca dati di tipo geografico con lo scopo di elaborare un report biennale.
A seguito del monitoraggio, il Comune modifica e integra, quando necessario, il Regolamento urbanistico, al fine di migliorarne l'efficacia, e prende in considerazione la formazione di varianti al Regolamento urbanistico previgente o di un nuovo Regolamento urbanistico.
Il Comune procede con proprie forme e modalità alla consultazione, all'informazione e alla partecipazione dei cittadini alle attività di cui al presente articolo, previa nomina del garante della comunicazione ai sensi di legge.

CAPO III PIANIFICAZIONE COMUNALE DI SETTORE

Art. 12 Disciplina delle funzioni

La “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”, di cui alle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio, regola i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese delle aree di pertinenza degli edifici esistenti e dei terreni inedificati.
Essa garantisce il controllo della distribuzione delle funzioni d'interesse collettivo e di servizio ai residenti e persegue una organizzazione degli spazi e delle funzioni che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, salvaguardando il diritto dei cittadini all'autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro.
Ai fini di cui al primo comma, la “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” integra le previsioni del presente Regolamento urbanistico suddividendo il territorio comunale in appositi ambiti di programmazione delle funzioni e in specifiche aree strategiche di riassetto e/o integrazione funzionale corrispondenti alle U.T.O.E. di cui al vigente Piano strutturale o a parti di esse e costituenti unità minime d'intervento allo scopo di garantire una equilibrata distribuzione e localizzazione delle funzioni sul territorio comunale.
La “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” è coordinata con il “Piano di indirizzo e regolazione degli orari” e con il “Piano Urbanistico commerciale”, nonché con la classificazione acustica del territorio comunale.
In caso di contrasto tra la “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” ed i contenuti del Piano strutturale e/o del Regolamento urbanistico, questi ultimi prevalgono sulla prima.
In ordine alla disciplina delle funzioni, il presente Regolamento urbanistico contiene specifica normativa per tessuti urbani omogenei, con la quale sono regolate le funzioni ammesse e i mutamenti di destinazioni d'uso soggetti a titolo abilitativo edilizio.
Tale normativa costituisce disciplina delle funzioni fino ad eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale con le caratteristiche di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo.

Art. 13 Piani e programmi comunali di settore

Oltre alla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui al precedente articolo, contribuiscono al governo del territorio e degli insediamenti urbani, in coordinamento con il presente Regolamento urbanistico, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale che incidono sugli assetti territoriali.
I piani e i programmi comunali di settore di cui al presente articolo sono soggetti alla valutazione integrata degli effetti.
Al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione con l'organizzazione dei tempi della vita quotidiana essi si coordinano con il “Piano di indirizzo e regolazione degli orari”.
In caso di contrasto tra le previsioni dei piani e programmi di settore ed i contenuti del Piano Strutturale e/o del Regolamento Urbanistico, questi ultimi due prevalgono sui primi.
Il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche, stabilito quale contenuto obbligatorio del RU ai sensi dell'art. 55 della Lr 1/2005, fa parte integrante degli elaborati del presente RU, ed è normato al successivo art. 38 delle presenti Norme.

Art. 14 Regole urbanistico-commerciali

In ordine alla disciplina urbanistico-commerciale, e in riferimento al regolamento attuativo della L.R. 28/2005 emanato con D.P.G.R. 15/R/2009, il presente Regolamento urbanistico contiene la specifica regolamentazione delle funzioni ammesse, comprensive degli usi commerciali, secondo le definizioni dettate dalle presenti Norme, sia sul patrimonio edilizio e urbanistico esistente che per i nuovi insediamenti, in relazione ai quali sono definiti la tipologia degli esercizi commerciali realizzabili, il relativo settore merceologico (alimentare e non alimentare) e le eventuali soglie dimensionali, la dotazione dei parcheggi a servizio dei nuovi esercizi commerciali, il rapporto tra gli esercizi commerciali e la viabilità di servizio.
Tale regolamentazione costituisce disciplina urbanistico-commerciale fino a eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale.
Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende:

  • per “centro commerciale naturale” l'insieme prevalentemente già esistente di piccole attività commerciali, artigianali e di servizi, comunque distinte e al solo fine di valorizzare le zone urbane, che svolgono attività integrate –ossia configurando un'offerta integrata di vendita- individuate giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione;
  • per “nuovi esercizi commerciali” quelli ricavati mediante interventi di nuova costruzione o interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia comportanti anche modifiche totali o parziali di destinazione d'uso nelle costruzioni esistenti.

Le gallerie commerciali, intese come spazi pedonali coperti ed aperti al pubblico durante gli orari di vendita, sono escluse dal calcolo della SUA o SLP e del volume.
Non è consentito il cambio di destinazione d'uso ai fini commerciali di consistenze edilizie realizzate in deroga alle disposizioni urbanistico-edilizio comunali.
Il presente Regolamento urbanistico stabilisce, al successivo articolo 87 delle presenti Norme, qualità e quantità dei parcheggi privati e pubblici per le attività commerciali, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia.