Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I DEFINIZIONI E REGOLE GENERALI

Art. 15 Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme si danno le seguenti definizioni.

Superficie lorda di pavimento (SLP)

Si intende per SLP la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono comprese anche le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a mt. 2.4.
Sono esclusi i volumi tecnici (compresi i vani ascensore), i vani scala comuni per edifici pluripiano, le logge ed i porticati, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio.
È comunque demandato al Regolamento edilizio di specificare e articolare nel dettaglio la suddetta definizione in funzione delle diverse tipologie edilizie, nonché ai fini della promozione dell'edilizia sostenibile e del risparmio energetico. In caso di difformità, prevalgono le definizioni contenute nel Regolamento edilizio.

Superficie utile abitabile (SUA)

Misura le superfici di tutti i piani abitabili di un edificio al netto di tutte le strutture verticali (murature, pilastri, vani ascensore, scale, cavedi, vani porte e finestre, ecc.).
Da tali superfici sono esclusi porticati, balconi e logge aperte, ascensori e servizi.
Nel caso di singole unità immobiliari misura le superfici di tutti i vani al netto di tutte le strutture verticali.
È comunque demandato al Regolamento edilizio di specificare e articolare nel dettaglio la suddetta definizione.

Alloggio

Si intende per alloggio l'insieme di spazi privati strutturalmente correlati tra loro, destinati allo svolgimento delle attività di nuclei familiari, delimitati da frontiere fisiche di chiusura, le cui caratteristiche distributive dipendono dalla tipologia edilizia di appartenenza.
Il presente RU stabilisce le dimensioni degli alloggi per i diversi ambiti territoriali e per le Aree di Trasformazione (At), e in particolare per le zone agricole agli artt. 80 e 81 delle presenti Norme, per il sistema insediativo agli art. 18, 29 e 30, per le At nelle relative schede di ogni area.

Ambiti e tessuti

Il presente R.U. individua ambiti e tessuti, a prevalente o esclusiva funzione residenziale e a specializzazione funzionale identificati rispettivamente con le sigle Rp e Re.
All'interno dei tessuti storici che costituiscono sottoarticolazione del subsistema insediativo storico, il presente R.U., sulla base di specifico quadro conoscitivo, individua edifici o loro parti, complessi o loro parti, spazi non edificati soggetti a specifiche regole per la conservazione delle peculiarità storicamente consolidate.
Ambiti e tessuti sono assimilati a zone omogenee definite dal D.M. n. 1444/1968 secondo quanto disposto dall'art. 9 delle presenti Norme.

Organismo edilizio

L'organismo edilizio é un edificio o un complesso di edifici con carattere unitario riguardante l'impianto tipologico e il rapporto con gli spazi di pertinenza.

Sistemi e subsistemi territoriali

La definizione dei sistemi e subsistemi territoriali operata dal piano strutturale in base alla morfologia, alla rete viaria, alle colture, agli insediamenti, al sistema idrico, all'ambiente e al paesaggio, è recepita dal presente R.U. per organizzarne coerentemente l'articolazione in ambiti.

Tipo edilizio

Il tipo edilizio é un esempio di costruzione avente caratteristiche specifiche relative a planimetria, altezza media, articolazione distributiva, rapporto con il lotto, rapporto con la strada, modalità di aggregazione con edifici analoghi caratteri ricorrenti riconducibili alla risoluzione formale dei manufatti, all'impianto distributivo, alla organizzazione delle funzioni, all'impiego di determinati materiali e tecnologie, che concorrono a definire morfologie edilizie la cui prevalenza connota un determinato contesto.
Il presente Regolamento urbanistico considera le caratteristiche tipologiche degli insediamenti esistenti per definire i nuovi interventi di sostituzione, di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi diretti e i PA devono riferirsi a tali caratteristiche e alle relative modalità di crescita e di trasformazione, nella progettazione e nell'attuazione degli interventi.
Le schede di intervento allegate alle presenti Norme, indicano caratteristiche tipologiche e morfologiche in modo da rendere coerente ogni intervento con i caratteri del tessuto urbanistico entro il quale é previsto.


Sono di seguito individuati tipi edilizi con carattere prescrittivo ed elementi architettonici compositivi degli stessi tipi edilizi da intendersi come criteri orientativi, non vincolanti, per la progettazione edilizia, che potrà interpretare liberamente i capisaldi delle tipologie, dimostrando e motivando esplicitamente, e con apposite elaborazioni, le ragioni delle scelte e i loro impatti positivi, migliori di quelli ottenuti con l'applicazione delle regole tipologiche tradizionali di seguito descritte.
Poichè la progettazione delle singole opere, la loro forma e collocazione in rapporto ai vari elementi del contesto, può determinare un impatto negativo o positivo, ai fini del controllo e della valutazione della progettazione edilizia attuativa del presente Regolamento urbanistico, si definisce positivo l'impatto sostanzialmente rispettoso dei valori estetici caratteristici del luogo, in quanto capace di un'organica integrazione tramite i nuovi inserti edilizi.
All'Amministrazione comunale, con i propri organi, competono modalità di controllo e di valutazione e decisione in merito alla determinazione della forma, che compete alla fase progettuale, nel presupposto che essa è funzione prioritaria di pubblico interesse, relativamente all'esteriore aspetto delle opere e al loro rapporto con il contesto. Non esistendo una sola forma rispondente a tal fine, del quale è competente l'Amministrazione, controllo e valutazioni possono essere condotte nel confronto fra diverse soluzioni, al fine di raggiungere decisioni il più possibile condivise.


Infine, per l'applicazione dei disposti del Piano strutturale vigente, che orienta verso le case basse ad alta densità e le ville urbane, quale modalità insediativa per un nuovo paesaggio urbano a basso consumo di suolo, si danno le seguenti definizioni, che devono essere utilizzate per la nuova edificazione nelle Utoe 6 e 8.

CASE BASSE AD ALTA DENSITÀ

Le case basse ad alta densità hanno caratteristiche simili alle case a schiera ma sfruttano maggiormente il suolo occupato, potendo raggiungere i quattro piani di altezza. Le caratteristiche delle case basse ad alta densità sono l'andamento allungato del corpo di fabbrica; la differenziazione tra la parte pubblica e formale sulla strada di accesso e la parte privata ed informale sul retro; la ripetizione seriale delle singole abitazioni.
I principi delle case basse ad alta densità sono ottenere densità fondiarie adeguate all'ambito urbano (350-550 ab/ha) utilizzando corpi di fabbrica non eccedenti i quattro piani sopra terra; dotare ogni alloggio di un più elevato senso di individualità attraverso la chiara identificazione di singolari elementi di accesso, il più possibile direttamente dal suolo; eliminare gli spazi di cui non sia prevista una precisa territorialità; in particolare privatizzare grande parte delle aree esterne del complesso con ambiti di pertinenza diretta degli alloggi; sostituire alla separazione tra le case, le strade e gli spazi, la continuità della fabbrica attraverso un sistema a "tappeto" di edificazione.

VILLE URBANE

Le ville urbane sono complessi architettonici che contengono la dispersione insediativa, aumentando la densità ma al contempo garantendo l'alta qualità dell'abitazione e dei suoi servizi. Esse sono caratterizzate dall'accorpamento del volume; dall'organizzazione in isolati a formare fronti e tessuto urbani; dall'utilizzo di linguaggi e componenti architettoniche riconoscibili, ripetute dal linguaggio classico o liberamente interpretate, comunque tali da far percepire complessità, monoliticità, e composizione urbana. A tali fini le ville urbane sono multipiano, possono raggiungere anche più di quattro piani fuori terra, e possono distribuire due alloggi per piano.

VILLINI BINATI E A SCHIERA –s

Edificio residenziale caratterizzato da lotto stretto e lungo occupato per la sua larghezza dall'edificio.
La singola unità abitativa presenta in genere un fronte stretto per svilupparsi in profondità e in altezza su più piani; presenta spesso un orto o un cortile retrostante e internamente una scala può portare ai piani superiori.
In altezza, non si superano i tre livelli, compresi quelli interrati o seminterrati ed eventuali mansarde.
Le aperture sul fronte sono disposte su due o tre assi.
Può costituire tessuto urbano, perché permette aggregazioni a formare un unico fronte continuo a filo strada o arretrato con una piccola pertinenza sul davanti.
Nel caso che gli edifici siano aggregati a due a due, ognuno ha tre lati liberi. In questo caso l'elemento seriale diventa l'unità binata.
L'aggregazione di case a schiera deve essere preferibilmente non inferiore a 6 - 8 unità.
Sul fronte strada é ammessa una sola terrazza, in corrispondenza dell'ingresso.
Ogni aggregazione avrà caratteri di unitarietà.
In caso di fronte arretrato, la recinzione dovrà essere eguale per tutta l'estensione dell'aggregazione.
La recinzione sarà costituita preferibilmente da muro intonacato con soprastante cancellata in ferro.
La copertura sarà preferibilmente a capanna, senza sfalsamenti tra le due falde.

VILLINI ISOLATI -v

Edificio residenziale isolato con pertinenza a giardino sui quattro lati.
E' costituito di norma da uno o più alloggi con un massimo di due livelli fuori terra, salvo eventuale livello interrato o seminterrato
Il fronte a giardino è alberato.
Per tutte le altre caratteristiche architettoniche - assi delle aperture, terrazze su strada, recinzione, ecc. - valgono le disposizioni dettate per le case a schiera.
La copertura sarà preferibilmente a padiglione; sono ammessi, oltre il secondo piano, sopratetto, terrazze, altane, belvedere, logge, mansarde e corpi rialzati abitabili che non determinino nel complesso la realizzazione di un terzo livello.
Eventuali piccoli manufatti di legno per deposito piante e attrezzi da giardino devono essere collocati sul retro del fabbricato.

PALAZZINE -p

Edificio residenziale isolato con quattro o più alloggi, con un corpo scala unico di norma centrale e altezza fino a 4 livelli fuori terra; il piano terra é di norma riservato ad accessori degli alloggi: garages, cantinole, porticati, ecc.
L'area scoperta di pertinenza è condominale e non può essere suddivisa; é sistemata a giardino e in parte, a seconda della grandezza del lotto, a sosta delle auto. Le piazzole per la sosta auto dovranno comunque avere pavimentazione filtrante.
Saranno preferite forme compatte e coperture a padiglione.
La recinzione sarà preferibilmente costituita da muro intonacato o da cancellata.

EDIFICI IN LINEA -l

Edificio residenziale con 4 o più alloggi per corpo scala e minimo 3 livelli fuori terra; il piano terra è di norma riservato ad accessori degli alloggi: garages, cantinole, porticati.
Esso si presenta in forma aggregata e seriale o isolato (4 affacci). Disposto su più lati di un isolato determina la tipologia a corte.
L'area scoperta di pertinenza è condominiale e non può essere suddivisa; è sistemata a giardino e in parte a sosta per le auto. Le piazzuole per sosta auto dovranno comunque avere pavimentazione filtrante.
Le pareti di estremità non debbono essere cieche; possono essere progettate finestre finte.
La copertura può essere a padiglione, piana o a giardino pensile.

EDIFICI A TORRE –t

Edificio residenziale multipiano di norma a tre o quattro alloggi per piano, con corpo scala centrale; il piano terra è di norma destinato ad accessori degli alloggi: garages, cantinole, porticati, ecc.
L'area scoperta di pertinenza é condominiale e non può essere suddivisa; è sistemata a giardino e solo in parte, come sosta per le auto. Le piazzole per la sosta auto dovranno comunque avere pavimentazione filtrante.
L'edificio ha di norma forma quadrata o tendenzialmente tale e deve presentare aperture su tutti i lati.
La copertura può essere piana, ma i volumi tecnici soprastanti la copertura dovranno essere risolti con una soddisfacente architettura.

Art. 16 Regole di uso e di intervento

Ai fini della determinazione della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, di cui all'art. 55, comma 1, lettera a) della L.R. 1/05, il Regolamento urbanistico detta:

  1. a) regole d' uso, che consistono nelle destinazioni funzionali per zone, aree, complessi edilizi, singoli edifici, tessuti urbanistici, in presenza o assenza della disciplina della distribuzione e localizzazioni delle funzioni, di cui all'art. 58 della L.R. 1/05;
  2. b) regole d' intervento, tramite indicazione delle categorie di opere di gestione e trasformazione ammissibili, come definite da leggi vigenti in materia e specificate dal vigente Regolamento edilizio comunale, per zone, aree, complessi edilizi, singoli edifici, tessuti urbanistici.

La definizione delle regole di uso e delle regole di intervento è sintetizzata in apposita sigla alfanumerica, riportata sulle tavole grafiche del presente Ru, in corrispondenza dei tessuti e dei beni.

a) Regole d' uso

Il Regolamento urbanistico stabilisce per gli interventi di gestione degli insediamenti esistenti, e per quelli di trasformazione degli assetti insediativi ed edilizi, le destinazioni d'uso ammissibili per singoli edifici, complessi edilizi, aree di addizione e di riorganizzazione dei tessuti urbanistici.
La disciplina degli interventi di gestione degli insediamenti esistenti, comporta di norma la conferma degli usi in atto.
Quando siano ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso, il Regolamento urbanistico prescrive le condizioni per attuare i mutamenti stessi.

b) Regole d' intervento

Le regole di intervento si articolano :

  • -ai fini della gestione edilizia, secondo categorie di conservazione e di trasformazione, dal restauro alla ristrutturazione urbanistica;
  • -ai fini della valutazione degli effetti, secondo criteri di compatibilità stabiliti dal Piano strutturale.

In assenza di indicazioni specifiche si applica la totalità delle categorie edilizie ammesse nel contesto-tessuto, secondo criteri di omogeneità e di appartenenza.
Le definizioni degli interventi compresi nelle categorie d'intervento possono essere specificate e integrate dal Regolamento edilizio comunale.
Gli interventi di conservazione e di trasformazione devono intendersi riferiti alle categorie di opere edilizie e urbanistiche definite dalla legislazione vigente in materia, dal presente Regolamento urbanistico e dal Regolamento edilizio comunale.
Sono assimilati:

  • -agli interventi di conservazione, le categorie della manutenzione ordinaria, della manutenzione straordinaria, del restauro e del risanamento conservativo;
  • -agli interventi di trasformazione, le categorie della ristrutturazione edilizia, della sostituzione, della ristrutturazione urbanistica e della nuova edificazione.

Art. 17 Destinazione d'uso e vincoli relativi

L'elenco che segue contiene la definizione delle destinazioni d'uso secondo le categorie, numerate da 1 ad 8, obbligatorie ai sensi dell'art. 59 della L.R.T. n. 1/2005.
All'interno di tali categorie sono individuate delle sottocategorie.
Per le categorie e sottocategorie delle destinazioni d'uso, oltre alle definizioni, il presente articolo detta anche specifiche disposizioni.
La cartografia del R.U. evidenzia con apposito segno grafico per ogni zona, secondo le definizioni e le corrispondenze indicate al precedente articolo 9, le destinazioni d'uso prevalenti.
Le norme di ogni zona fanno riferimento all'elenco che segue per specificare le destinazioni d'uso ammissibili nei tessuti prevalentemente residenziali, ottenibili tramite nuova edificazione o cambio di destinazione d'uso, regolati dal presente R.U..
Nell'elenco che segue non si trovano funzioni e attività che sono normate nelle regole per zone, in quanto specialistiche (produttive, turistiche, a servizi).

1. RESIDENZIALE

Comprende tutte le civili abitazioni comprese quelle che effettuano attività turistico-ricettiva di case vacanza, affittacamere e bed and breakfast. Vi rientrano anche quelle che, con caratteristica di residenza d'epoca, effettuano le medesime attività

2. ARTIGIANALE

Le destinazioni specialistiche industriali e artigianali sono normate dagli articoli 61-66 riferiti alle zone produttive “D”

  • 2.01 Artigianato di servizio

3. COMMERCIALE

  1. 3.01 Alimentare
  2. 3.01.01 media struttura di vendita, compresi i centri commerciali1
  3. 3.01.02 esercizi di vicinato 1
  4. 3.02 Non alimentare
  5. 3.02.01 media struttura di vendita1
  6. 3.02.02 esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio di: prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio compresi gli articoli per fumatori, cosmetici, articoli di profumeria e per l'igiene personale, erboristerie, articoli in cuoio, calzature ed accessori, libri, giornali, riviste, periodici, articoli di cancelleria e cartoleria, articoli per fotografia, cinematografia ed ottica, orologi, giochi, giocattoli e videogiochi, abbigliamento ed accessori, articoli sportivi e per il tempo libero, oggetti d'arte e di antiquariato, libri antichi, oggetti d'artigianato e di decorazione, bomboniere, chincaglieria, oggetti di ricordo e da regalo, articoli per le belle arti, tappeti, stuoie ed arazzi, filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
    Botteghe artigiane intese come luoghi in cui si realizzano contestualmente produzione e vendita e la produzione viene effettuata o manualmente o con attrezzature di ridotte dimensioni, non inquinanti e non rumorose tipo: ricamo, sartoria, lavorazione a maglia, oggettistica in tessuto, legno, pelle, impagliatura sedie, antiquariato con connesse attività di piccolo restauro, piccola ceramica, gioielleria, oreficeria, lavorazione di pietre preziose, bigiotteria
    Noleggio di: supporti registrati audio, video e videogiochi, biciclette, attrezzature balneari
  7. 3.02.03 farmacie, vendita al dettaglio di prodotti sanitari, ricevitorie
  8. 3.02.04 esercizi di vicinato non compresi nelle voci precedenti nonché noleggio di auto e motocicli
  9. 3.02.05 esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita
  10. 3.03 somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pub, bar, pizzerie, paninoteche, ecc) nonché piccoli artigiani alimentari che effettuano somministrazione (gelateria, ecc)
  11. 3.04 luoghi di intrattenimento: sale da ballo, discoteche, night-club, sale da gioco, sale cinematografiche, sale scommesse, ecc.
  12. 3.05 attività ludico-ricreative

4. TURISTICO-RICETTIVA

  1. 4.01 albergo
  2. 4.02 residenze turistico alberghiere
  3. 4.03 case per ferie
  4. 4.04 ostelli per la gioventù

5. DIREZIONALE

Comprende gli uffici pubblici, le sedi dei servizi di pubblico interesse; gli uffici di informazione turistica; le sedi di partiti e associazioni

6. SERVIZI o di erogazione di servizi

  1. 6.01 servizi per la persona: lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, palestre, centri benessere, centri fisioterapici, etc
  2. 6.02 banche, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, servizi di comunicazione, uffici postali, servizi professionali ed imprenditoriali: attività legali, di consulenza, di contabilità, di intermediazione, di assicurazione, studi di mercato, pubblicità, progettazione, servizi di vigilanza e investigazione, autoscuole, attività di formazione e scuole private, imprese di pulizia, etc

7. COMMERCIALE ALL'INGROSSO E DEPOSITI

  1. 7.1 commerciale all'ingrosso
  2. 7.2 magazzini e depositi per lo smistamento delle merci, rimessaggio, stoccaggio, ricoveri all'aperto e/o al coperto di merci e/o mezzi e /o veicoli diversi da quelli ad uso familiare privato comprensivi di attività di guardiania, riparazione, manutenzione e lavaggio

8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE AI SENSI DI LEGGE

Le regole per le attività agricole e le funzioni ad esse connesse sono contenute al successivo Capo II del Titolo III

1 ^

Per le definizioni di media struttura di vendita e di esercizio di vicinato si fa riferimento a quelle contenute nei disposti legislativi e regolamentari regionali vigenti; per centro commerciale si intende una struttura unitaria e articolata, costituita da una media o una grande struttura di vendita o da più esercizi di vicinato e media o grande struttura, che può essere integrato da altre attività, pubblici esercizi e servizi per la collettività, funzioni direzionali e anche attività industriali e artigianali se di servizio e compatibili, in modo da assumere un ruolo polare e di erogazione di servizi integrati nella città

Art. 18 Cambio di destinazione d'uso

Si intendono per mutamenti di destinazioni d'uso i passaggi dall'una all'altra delle categorie elencate dalla Lr 1/2005, art. 59, comma 1.
Si ha mutamento di destinazioni d'uso quando sia variato l'uso in atto di una unità immobiliare per più del 35% della superficie utile (SUA) dell'unità stessa o comunque per più di 30 mq. anche con interventi successivi.
I mutamenti di destinazione d'uso, ancorché non effettuati con opere edilizie, sono assoggettati alla presentazione di titolo abilitativo edilizio.
I mutamenti di destinazione d'uso dovranno essere anche valutati secondo criteri di compatibilità fra funzioni, affinché non si rechi disturbo alle attività prevalenti.
Il cambio di destinazione d'uso è sempre soggetto a verifica di compatibilità con le funzioni già esistenti nell'edificio, nell'isolato o nel complesso di appartenenza, e alla verifica dell'adeguatezza delle urbanizzazioni esistenti e delle dotazioni di parcheggio pubblico esistenti di cui può avvalersi, o, in caso negativo, della dimostrazione e dell'impegno a realizzare urbanizzazioni e parcheggi necessari.
In caso di cambio di destinazione d'uso è obbligatorio il rispetto delle norme vigenti in materia di parcheggi pertinenziali privati e a servizio delle attività commerciali secondo quanto stabilito al Titolo III del Capo III - infrastrutture e dotazioni territoriali e urbane.
Se non diversamente stabilito dal R.U. o dal piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, sono fatti salvi gli usi in atto legittimati, che, ai sensi del comma 3 dell'art 59 della L.R. 1/2005, si intendono desumibili da atti pubblici, o da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore del R.U. In assenza di tali atti, l'uso legittimamente esistente è quello risultante dalla classificazione catastale alla data di entrata in vigore della suddetta disciplina. In assenza anche di tale classificazione, possono essere assunti gli usi derivanti da documenti probanti o gli usi risultanti dallo stato di fatto.
È sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso dei piani terra in tutte le attività, fatte salve le specifiche limitazioni per gli usi residenziali, così come puntualmente disciplinato per i diversi tessuti del sistemo insediativo (Capo I-Titolo III). In tal caso la superficie utile abitabile minima delle unità abitative risultanti non può essere minore di mq. 55, tranne nei tessuti S1, ove il limite è fissato in 45 mq.

Art. 19 Categorie degli interventi

Sono definiti compatibili con le risorse esistenti, gli interventi di cui all'art. 2 comma 3, lettere c), d), e), f), g) (prima parte del Regolamento urbanistico) e comma 4 lettera f) (seconda parte del Regolamento urbanistico), come di seguito definiti:

  • -la manutenzione ordinaria (art 79 comma 2 lettera a) della Lr 1/2005);
  • -la manutenzione straordinaria (art 79 comma 2 lettera b) della Lr 1/2005);
  • -il restauro e il risanamento conservativo (art 79 comma 2 lettera c) della Lr 1/2005);
  • -la ristrutturazione edilizia, di cui all'art.79 comma 2 lettera d) della L.R. 1/2005, comprensiva di ampliamenti e completamenti degli edifici esistenti e di sopraelevazioni, di tamponamenti, di realizzazione di elementi architettonici quali logge, balconi, portici e simili, funzionali alla qualità edilizia e alla vivibilità, non comportanti aggravio urbanistico;
  • -i mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, che non richiedano la formazione di patrimonio aggiuntivo di spazi pubblici e di uso pubblico (art 79 comma 1 lettera c) della Lr 1/2005);
  • -gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche (art 79 comma 2 lettera e) della Lr 1/2005);
  • -le opere di rinterro e scavo di cui all'art 79 comma 1 lettera b) della Lr 1/2005;
  • -le opere di demolizione non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione, di cui all'art 79 comma 1 lettera d) della Lr 1/2005;
  • -le occupazioni di suolo che non comportino modificazione irreversibili dei suoli, di cui all'art 79 comma 1 lettera e) della Lr 1/2005;
  • -ogni altra trasformazione dei suoli non preordinata al permesso di costruire, di cui all'art 79 comma 1 lettera f) della Lr 1/2005.

Si classificano interventi di trasformazione, ossia incidenti sullo stato delle risorse esistenti, gli interventi di cui all'art. 2 comma 3, lettera i) (prima parte del R.U.) e alle lettere a), b), d), e) del comma 4 (seconda parte del R.U.), come di seguito definiti:

  1. -a) la ristrutturazione urbanistica di cui all'art 78 comma 1 lettera f) della Lr 1/2005;
  2. -b) la nuova edificazione di cui all'art 78 comma 1 lettera a) della Lr 1/2005;
  3. -c) i mutamenti di destinazioni d'uso che comportino incrementi alle urbanizzazioni primarie e agli standard esistenti nel contesto urbano in cui ricade l'intervento;
  4. -d) l'installazione di qualunque manufatto non finalizzato a esigenze temporanee, di cui all'art 78 comma 1 lettera b) della Lr 1/2005;
  5. -e) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate da soggetti diversi dal Comune, di cui all'art 78 comma 1 lettera c) della Lr 1/2005;
  6. -f) la realizzazione di impianti e infrastrutture che comportino trasformazione permanente dei suoli, di cui all'art 78 comma 1 lettera d) della Lr 1/2005;
  7. -g) la realizzazione di depositi merci e materiali, di impianti per attività produttive, che comportino modificazione permanente di suolo inedificato, di cui all'art 78 comma 1 lettera e) della Lr 1/2005 ;
  8. -h) gli interventi di sostituzione edilizia che comportino aggravio di carico urbanistico, di cui all'art 78 comma 1 lettera h) della Lr 1/2005.

Il presente Regolamento urbanistico definisce le suddette categorie di intervento in conformità alla L.R. 1/2005, demandando comunque al Regolamento Edilizio comunale la definizione di dettaglio degli interventi afferenti alle diverse tipologie di intervento, anche ai fini dell'individuazione del relativo titolo abilitativo edilizio.
Sono comunque fatte salve le specifiche regole dettate dal presente RU in riferimento ai diversi tessuti del sistemo insediativo (Capo I-Titolo III) che prevalgono sulle definizioni degli interventi.
Per tutte le categorie di intervento, disciplinate ai successivi articoli, sono comunque ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei diversamente abili, comportanti la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, anche con manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e in aggiunta ai volumi esistenti, in deroga agli indici o parametri o interventi comunque stabiliti dal presente Regolamento.


Ai fini del dimensionamento si fa riferimento all'art. 82 delle Norme del Piano strutturale vigente, in base al quale non sono computate ai fini della verifica del rispetto dei limiti massimi quantitativi le realizzazioni ottenute mediante:

  1. -trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia, anche implicanti la realizzazione di un numero di unità immobiliari superiore a quello in essere;
  2. -mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti, connessi o meno con le trasformazioni fisiche suindicate;
  3. -gli alloggi eventualmente realizzabili nelle aree critiche in cui siano in atto attività da delocalizzare.

Art. 20 Manutenzione ordinaria

Intervento rivolto alla riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.
È demandata alla disciplina del Regolamento edilizio comunale la definizione degli interventi di manutenzione ordinaria comportanti il mutamento dell'aspetto esteriore degli edifici e/o delle relative aree di pertinenza, anche ai fini dell'assoggettamento degli interventi a Denuncia di Inizio Attività.

Art. 21 Manutenzione straordinaria

Intervento rivolto al rinnovamento e alla sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso.

Art. 22 Restauro

Il restauro è un intervento volto alla conservazione dell'edificio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili, anche mediante opere di ripristino in presenza di manomissioni e di alterazioni non storicizzate dell'impianto architettonico e delle finiture originali.

Tutti i fronti devono essere conservati unitariamente nei loro aspetti architettonici e decorativi sempre che non risultino manomissioni di cui al comma precedente. L'apposizione di insegne, corpi illuminanti e serramenti, non deve recare danno ai caratteri originali dei fronti interessati, ma anzi integrarvisi, anche in caso di materiali e forme contemporanee. Per danno ai caratteri originali si intende anche l'alterazione della percezione degli spazi urbani e delle strutture architettoniche degli edifici storici individuati dal presente Regolamento Urbanistico. Non sono ammesse le insegne a bandiera, quelle applicate ai balconi o al di sotto del marcapiano tra piano terreno e piano primo.

Le vetrine dovranno essere a filo interno della muratura, a disegno semplice e con partiture che tengano conto della configurazione di facciata esistente. Qualora, per comprovate necessità progettuali o funzionali, vengano proposti materiali diversi da quelli consueti e tradizionali, essi dovranno garantire un aumento di valore formale dell'edificio, caratterizzandosi esteticamente sia in differenziazione che in integrazione. La nuova segnaletica di carattere commerciale dovrà essere contenuta all'interno della sagoma delle aperture del piano terreno e realizzata con materiali idonei, secondo i criteri esposti.


Sono ammessi:

  • -rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
  • -riparazione e sostituzione degli elementi di finitura, fermi restando i materiali e i colori originali, e il loro ripristino in caso di avvenuta manomissione;
  • -sostituzione e consolidamento degli elementi strutturali mediante l'uso di tecniche e materiali originari;
  • -riorganizzazione funzionale, accorpamenti e suddivisioni delle unità immobiliari, purché non incidano sulle parti comuni (atrio, androne, scale) e siano volti alla conservazione del tipo edilizio originario e degli elementi aventi pregio architettonico o decorativo;
  • -inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, formali e strutturali dell'edificio;
  • -l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
  • -realizzazione di nuove aperture e chiusura o variazioni di quelle esistenti, allorché non alterino la grammatica compositiva dei fronti.

In caso di grave e documentato degrado fisico è ammessa la sostituzione degli elementi strutturali interni che non abbiano particolari caratteri di pregio architettonico, storico e documentario, utilizzando tecniche e materiali diversi da quelli esistenti. In corrispondenza degli ambienti di servizio (locali igienici, cucine, corridoi, ripostigli, etc.) con la sopraddetta sostituzione degli elementi strutturali orizzontali interni, é concesso anche lo spostamento della loro quota.
Sui fronti interni prospettanti su cortili e non visibili da strade pubbliche, sono consentite l'apertura di nuove finestre e porte finestre di taglio analogo a quelle già esistenti e la formazione di piccole terrazze di servizio.
Sono ammesse modifiche alle coperture finalizzate al miglioramento formale e funzionale dell'edificio e all'inserimento di elementi accessori per il riuso dei locali sottotetto, a condizione che:

  • -non si determini variazione dell'altezza del fabbricato;
  • -si mantenga inalterata la tipologia e la pendenza della copertura qualora sia a falde inclinate;
  • -la soluzione proposta risulti comunque compatibile con i caratteri tipologici ed architettonici dell'edificio ed in generale con il contesto insediativo.

Per le facciate degli edifici medievali realizzati a filaretto faccia vista è ammessa la rimozione dell'intonaco per riportare in vista i parametri murari originari. Per gli edifici di questo tipo già noti e per quelli che venissero individuati è ammesso il solo restauro filologico delle facciate. L'unità minima di intervento è l'organismo edilizio ed, in subordine, l'unità immobiliare se compatibile con l'intero organismo edilizio .Nella categoria di intervento del restauro si intendono sempre ammesse le opere di risanamento conservativo, definite al successivo articolo.

Art. 23 Risanamento conservativo

Le opere di risanamento conservativo devono essere esplicitamente riferite a situazioni di documentato degrado fisico, e comprendono:

  1. a) la sostituzione degli elementi strutturali interni che non abbiano particolari caratteri di pregio architettonico, utilizzando tecniche e materiali diversi da quelli esistenti;
  2. b) lo spostamento della quota degli ambienti di servizio (locali igienici, cucine, corridoi, ripostigli, ecc.) in un intervallo da contenere entro 30 cm, in combinato con la sopradetta sostituzione degli elementi strutturali orizzontali interni;
  3. c) il ripristino degli elementi costitutivi, sui fronti strada, del tipo edilizio di cui sia reperita adeguata documentazione, quali la partitura delle aperture e le finiture;
  4. d) l'apertura di nuove finestre e la formazione di piccole terrazze di servizio sui fronti interni, prospettanti su cortili e non visibili da strade pubbliche.

Art. 24 Ristrutturazione edilizia

La categoria della ristrutturazione edilizia è definita come insieme di opere rivolto alla trasformazione dell'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che può portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Il presente Regolamento Urbanistico articola la ristrutturazione edilizia in sottocategorie di intervento, r1, r2.a, r2.b, r3.a, r3.b, riferite alla gradualità delle opere nel rispetto dei caratteri tipologici, storici, ornamentali, distributivi degli edifici.
In tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia deve essere rispettato il criterio dell'adeguamento tipologico.
Tali interventi pertanto dovranno uniformarsi alle caratteristiche specifiche dei tessuti urbanistici di appartenenza per quanto riguarda:

  • -la legge di crescita caratteristica del tipo edilizio;
  • -le dimensioni dei corpi di fabbrica;
  • -la sistemazione del lotto;
  • -la posizione delle costruzioni all'interno del lotto;
  • -le partiture architettoniche delle facciate;
  • -le dimensioni delle aperture;
  • -la forma dei tetti; i manti di copertura;
  • -l'altezza e l'allineamento;
  • -le finiture esterne;
  • -i sistemi di recinzione e sistemazione degli spazi esterni.

Tutti gli interventi, quando estesi all'intero organismo, comportano automaticamente la revisione e la sostituzione delle costruzioni accessorie, contestualmente all'intervento sull'edificio principale; si dovrà inoltre ottenere, per quanto possibile, la liberazione da manufatti degli spazi di pertinenza degli edifici e la loro migliore sistemazione con superfici a verde.
In tutte le sottocategorie della ristrutturazione edilizia sono comunque sempre ammessi:

  • -interventi di demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e loro ricostruzione entro i limiti della superficie esistente, anche in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
  • -interventi sulle pertinenze degli edifici, come regolate dalle presenti Norme;
  • -la realizzazione di opere pertinenziali ed accessorie degli edifici esistenti, così come regolati dalle presenti norme;
  • -interventi di recupero dei sottotetti così come previsto dalla L.R. n. 5 del 8 febbraio 2010.

r1 Ristrutturazione edilizia senza alterazione di volumi, superfici e strutture

La categoria r1 è assimilata alle fattispecie di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) della L.R. 1/2005, e, fermo restando che non sono ammessi aumenti di volume e di superficie né alterazioni strutturali se non per comprovate motivazioni di tipo statico e per la sicurezza delle persone, comprende:

  • -il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
  • -la organizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, anche con aumento del numero di queste ultime, senza che ne siano alterati i volumi , con modifica agli elementi verticali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano.

r2.a Ristrutturazione edilizia ai fini della riorganizzazione funzionale di edifici o loro parti, con addizione funzionale per adeguamento igienico-sanitario

La categoria r2.a è assimilata alle fattispecie di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 3) della L.R. 1/2005, e comprende la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e il loro adeguamento igienico–sanitario, con eventuale cambio della destinazione d'uso.
Non sono ammesse opere di demolizione e ricostruzione se non per quanto circoscritte e comprovate per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico, e per quanto definito all'art. 25 delle presenti Norme.
Nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e strutturali, nonché dei caratteri architettonici e di finitura, e senza che le opere incidano sugli elementi verticali strutturali dell'organismo edilizio, sono ammessi:

  • -costruzione di servizi igienici e di piccoli vani di servizio non abitabili in ampliamento della volumetria esistente;
  • -rialzamento della copertura dell'ultimo piano, anche se non risulti abitato, nella misura massima di ml 0.80, anche al fine di realizzare nuove unità immobiliari. Negli elaborati di progetto il rialzamento della copertura dovrà essere messo in relazione agli edifici contigui.

Per l'ampliamento possono essere utilizzati porticati, logge, terrazze, esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico a condizione che non sia compromessa l'abitabilità dei vani interessati, e che siano soddisfatti i requisiti di abitabilità stabiliti dal regolamento edilizio comunale.
In tali casi è prescritto un progetto unitario, complessivo, che contenga un attento esame dei prospetti e delle loro relazioni con il contesto.
Non è ammessa l'attuazione differita nel tempo per singole unità immobiliari, laddove gli interventi incidano sui fronti e le parti comuni del fabbricato.

r2.b Ristrutturazione edilizia ai fini della riorganizzazione funzionale di edifici o loro parti, con addizione funzionale per la realizzazione di nuovi servizi o vani abitabili

La categoria r2.b è assimilata alle fattispecie di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 3) della L.R. 1/2005, e comprende, con eventuale modifica di destinazione d'uso, le opere della categoria r2.a e la realizzazione di addizioni per la realizzazione di servizi igienici e/o nuovi vani abitabili.
Tali addizioni, da non computare ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, non possono superare la misura massima complessiva di mq. 35 di superficie lorda di pavimento pari a mc. 75 in ampliamento della unità immobiliare esistente (con riferimento alla situazione legittimata alla data di adozione del presente RU), e a condizione che:

  • -non si determini l'intasamento degli spazi di resede;
  • -le condizioni d'areazione e soleggiamento dell'unità immobiliare soddisfino le prescrizioni di legge;
  • -l'addizione costituisca con l'esistente un insieme unitario e morfologicamente compatibile.

Per l'addizione, soprattutto nel caso dei tessuti a edifici pluripiano, possono essere utilizzati porticati, logge, terrazze, esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico, anche per la ricomposizione dei prospetti, a condizione che non sia compromessa l'abitabilità dei vani interessati, e che siano soddisfatti i requisiti di abitabilità stabiliti dal regolamento edilizio comunale.
In tali casi è prescritto un progetto unitario, complessivo, che contenga un attento esame dei prospetti e delle loro relazioni con il contesto.

r3.a Ristrutturazione edilizia fino allo svuotamento dell'edificio

La categoria r3.a è assimilata alle fattispecie di cui all'art.79 comma 2 lett. d) della L.R. 1/2005, e comprende, con o meno eventuale modifica di destinazione d'uso:

  • -le opere della categoria r1;
  • -la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali fino allo svuotamento dell'involucro edilizio;
  • -i frazionamenti e gli accorpamenti di cui al successivo articolo 30 delle presenti Norme.

Non sono ammesse modifiche alla sagoma se non per tamponatura di logge, terrazze, tettoie, porticati, esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico.

r3.b Ristrutturazione edilizia fino alla demolizione totale

La categoria r3.b è assimilata alle fattispecie di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 1 della L.R. 1/2005, e comprende:

  • -le opere della categoria r1;
  • -la demolizione completa dell'edificio, purchè preordinata alla fedele ricostruzione, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all'articolo 52 della L.R.1/2005 ovvero dal regolamento edilizio comunale, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  • -i frazionamenti e gli accorpamenti di cui al successivo articolo 30 delle presenti Norme.

Sono ammessi interventi di demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e di loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza.
Entro sagoma e ingombro planovolumetrico sono altresì ammessi tamponamenti di logge, tettoie, terrazze e porticati esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico nonché modeste modifiche alle coperture, che non comportino aumenti volumetrici.

Art. 25 Addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia

Le addizioni volumetriche definite dall'art. 78 comma 1 lett.g) della L.R. 1/2005, sono consentite in ampliamento orizzontale o verticale dell'edificio esistente e come rialzamento in sagoma del medesimo, definiti come segue.
Nel caso in cui le addizioni volumetriche siano applicate a porzione di edificio, sono prescritti l'allineamento in altezza con i fabbricati contigui e l'allineamento sul fronte strada, fatti salvi i diritti di terzi.

Ampliamento orizzontale e/o verticale am.1

Gli interventi di ampliamento orizzontale o verticale di edificio esistente comprendono opere di sostituzione –s e opere di ristrutturazione edilizia r3.a e r3.b.
La consistenza massima dell'ampliamento è stabilita in mq. 115 di SLP corrispondente ad una nuova unità immobiliare, ove non altrimenti specificato negli elaborati grafici, per consistenze minori o maggiori.
L'intervento deve costituire un insieme unitario e morfologicamente coerente.
L'intervento non è cumulabile con gli ampliamenti e i rialzamenti di cui alle categorie della ristrutturazione edilizia r2a e r2b.
Gli interventi di ampliamento scaturiscono da una attenta lettura del patrimonio edilizio esistente condotta edificio per edificio. Il livello di tale approfondimento conoscitivo consente di assegnare a tale previsione del Regolamento urbanistico valore di piano di recupero.

Rialzamento in sagoma am.2

Gli interventi di rialzamento del singolo edificio o di parte di esso, senza superare il filo delle murature esterne esistenti, permette la realizzazione di un solo piano dell'altezza massima di ml 3.50, in aggiunta a quelli esistenti e al massimo di una sola nuova unità immobiliare.
Gli interventi di rialzamento comprendono opere di ristrutturazione edilizia r3.a e r3.b. ma non sono cumulabili con gli ampliamenti e i rialzamenti di cui alle categorie della ristrutturazione edilizia r2a e r2b.
Gli interventi di rialzamento scaturiscono da una attenta lettura del patrimonio edilizio esistente condotta edificio per edificio. Il livello di tale approfondimento conoscitivo consente di assegnare a tale previsione del Regolamento urbanistico valore di piano di recupero.

Art. 26 Sostituzione edilizia s

L'intervento di sostituzione, definito dalla lettera h) comma 1) dell'art. 78 della L.R. 1/2005, comporta la completa riorganizzazione distributiva, funzionale, planovolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario.
Qualora gli edifici soggetti a sostituzione siano utilizzati stabilmente per residenza o per attività produttive, prima dell'attuazione dell'intervento di sostituzione sono ammesse esclusivamente le opere di manutenzione straordinaria. In tutti gli altri casi sono solo interventi indifferibili ai fini della incolumità pubblica.

Art. 27 Ristrutturazione urbanistica ru

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui al comma 1 lett.f) dell'art. 78 della L.R. 1/2005, sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Essi pertanto ridefiniscono le regole e le modalità insediative, e comprendono:

  • -la demolizione con ricostruzione;
  • -la ricostruzione, parziale o totale, di edifici distrutti per eventi naturali o bellici;
  • -i frazionamenti e gli accorpamenti di cui al successivo articolo 31 delle presenti Norme.

Sono ammesse modifiche:

  • -dei tipi edilizi;
  • -della suddivisione dei lotti;
  • -del rapporto tra spazio pubblico e spazio privato;
  • -dei tracciati stradali;
  • -del rapporto tra spazi edificati e spazi non edificati.

Qualora gli edifici soggetti a demolizione tramite ristrutturazione urbanistica siano utilizzati stabilmente per residenza o per attività produttive, prima dell'attuazione dell'intervento di ristrutturazione sono ammesse esclusivamente le opere di manutenzione straordinaria. In tutti gli altri casi sono da consentire solo interventi indifferibili ai fini della incolumità pubblica.

Art. 28 Demolizione senza ricostruzione D.M.

Consiste nella demolizione non preordinata alla ricostruzione o alla nuova edificazione di edifici, non compatibili dal punto di vista morfologico e ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico-edilizio.
Qualora gli edifici soggetti a demolizione siano utilizzati stabilmente per residenza o per attività produttive, prima dell'attuazione dell'intervento di demolizione sono ammesse esclusivamente le opere di manutenzione straordinaria. In tutti gli altri casi sono da consentire solo interventi indifferibili ai fini della incolumità pubblica.

Art. 29 Nuova edificazione cu

Sono interventi di nuova edificazione, contrassegnati nella tav. 2 dalla sigla “cu”, ossia interventi di trasformazione urbanistica ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 78 della L.R. 1/2005:

  • -le addizioni al sistema insediativo, che necessitano di limitate opere di urbanizzazione, che costituiscono espansioni urbane;
  • -i completamenti urbani, all'interno del sistema insediativo consolidato, che necessitano di adeguamento delle urbanizzazioni;
  • -le saturazioni in aree non edificate, incluse all'interno del sistema insediativo consolidato.

Tali interventi sono individuati su singoli lotti perimetrati nelle tavole 2 del presente Regolamento urbanistico, ove, con apposita sigla, sono indicate la quantità di alloggi realizzabili e la tipologia edilizia, fra quelle definite al precedente articolo 15 delle presenti Norme.
La superficie lorda di pavimento delle nuove unità abitative non può essere minore di mq. 55.

Art. 30 Frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliari

Le opere di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari rientrano nelle categorie di intervento comprese tra il restauro e la ristrutturazione urbanistica di cui ai precedenti artt. 23,24,25,26,27 e 28.
Il frazionamento su edifici esistenti all'interno dei centri abitati è ammesso alle seguenti condizioni, fatto salvo quanto diversamente specificato per le disposizioni normative relative ai diversi tessuti del sistema insediativo (Titolo III, Capo I) nonché per le gli interventi disciplinati nelle schede normative di orientamento progettuale relative alle Aree di Trasformazione:

  • -la superficie utile abitabile minima delle unità abitative risultanti non può essere minore di mq. 55, tranne nei tessuti S1, ove il limite è fissato in 45 mq.
  • -deve essere garantito il reperimento di 1 posto auto per ogni nuova unità abitativa negli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia secondo quanto previsto al successivo art. 85.

È vietato il frazionamento di alloggi realizzati attraverso gli interventi previsti dal presente R.U. nelle Aree di Trasformazione “At”, nei Comparti di Perequazione “Cp” e nei completamenti urbani “cu” per un minimo di 15 anni dalla data di efficacia della abitabilità, salvo quanto diversamente definito dalle convenzioni, ove richieste, relative agli interventi.
Sono sempre ammessi gli accorpamenti di unità abitative esistenti.

Art. 31 Tamponamenti di elementi architettonico-edilizi (logge, terrazze, portici, tettoie)

Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati al miglioramento architettonico edilizio e della funzionalità degli edifici esistenti, intesa anche come miglioramento delle capacità di contenimento dei consumi energetici, delle prestazioni relative all'accessibilità, nonché della qualità estetica.
Gli interventi di cui al presente articolo sono compresi nelle categorie della ristrutturazione edilizia r2.a, r2.b, r3.a, r3.b.
Gli oggetti di detti interventi sono di norma nel filo dei corpi di fabbrica. Possono essere esterni ad esso se non comportano diminuzione della funzionalità degli spazi pubblici su cui si dovessero affacciare, e se omogenei al tessuto urbanistico in cui si collocano.
Qualora l'intervento riguardi edifici pluripiano, è prescritta la presentazione di un progetto unitario esteso all'intero prospetto.

Art. 32 Ruderi

È ammessa la ricostruzione di ruderi di fabbricati presenti al Catasto Leopoldino o in quello d'impianto, purché sia prodotta idonea documentazione storica, grafica, fotografica (accatastamenti e rilievi topografici reperibili presso l'Agenzia del territorio; documentazione esistente e in deposito presso altri organi della Pubblica Amministrazione, Genio Civile, Archivio di Stato, Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici), che ne illustri con sufficiente chiarezza ubicazione e dimensione e purché siano ancora esistenti elementi strutturali incontrovertibili o vi sia l'esistenza in sito di parti di edificio rimanenti che consentano, almeno planimetricamente, una precisa ed inequivocabile identificazione dello stesso.
Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite dalla disciplina del territorio rurale nel caso in cui ricada nel territorio aperto.
I ruderi di fabbricati rurali facenti parte di aziende agricole, se ricostruiti, mantengono le funzioni agricole ivi compresa quella agrituristica.

Art. 33 Pertinenze del patrimonio edilizio- Opere pertinenziali esterne – Piscine, Campi da tennis

Per pertinenze del patrimonio edilizio si intendono costruzioni accessorie, ossia opere o manufatti a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare principale di riferimento, non suscettibili di utilizzo autonomo quali cantine e ripostigli, destinate ad usi accessori che migliorano l'utilizzo dell'edificio o dell'unità immobiliare principale di riferimento.
Le costruzioni accessorie necessarie e compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio o dell'unità immobiliare principale di riferimento sono da considerarsi parte integrante dell'edificio stesso, pertanto non determinano incremento del carico urbanistico e non possono avere uso commerciale disgiunto, salvo specifiche di legge.
È ammessa la sostituzione delle costruzioni accessorie con costruzioni di pari volume e contestuale miglioramento delle condizioni morfologiche.
Le costruzioni accessorie prive di valore formale sono soggette a sostituzione salvo quanto diversamente disciplinato ai successivi Capo I e II del Titolo III. I nuovi manufatti devono essere progettati in modo tale che siano compatibili con l'edificio principale.
Per i fabbricati che risultano sprovvisti di costruzioni accessorie esistenti di pertinenza alle unità abitative è ammessa la realizzazione di ripostigli di servizio per ciascuna di esse nelle corti interne, nel rispetto dei seguenti parametri:

  • -sup. max 2 mq. per ciascun ripostiglio;
  • -h max 2.20 ml;
  • -Superficie Coperta complessiva non superiore al 20% dell'intera corte pertinenziale.

Tali manufatti dovranno essere realizzati secondo un progetto unitario e risultare comunque compatibili con il fabbricato principale ed il contesto edilizio esistente.
Per le opere pertinenziali quali piscine, campi da tennis, campi da calcetto, ricoveri cavalli ad uso hobbistico e altre attrezzature per pratiche pertinenziali sportive e ludiche ad uso privato, si danno le seguenti regole, fatto salvo quanto diversamente e ulteriormente stabilito ai successivi Capo I e II del Titolo III:

  • -le opere devono mantenere il migliore rapporto con l'andamento del terreno;
  • -in nessun punto il piano dei campi da tennis o il bordo superiore della piscina può discostarsi di oltre 50 cm. dalla quota originaria del terreno;
  • -se poste in territorio rurale e aperto, si devono rispettare gli allineamenti del tessuto agrario quali muri a retta, alberature, filari e sistemazioni in genere;
  • -per eventuali schermature a verde e piantumazioni si devono utilizzare specie tipiche della zona, o comunque paesaggisticamente compatibili;
  • il progetto deve contenere il rilievo altimetrico e planimetrico dello stato di fatto e del progetto esecutivo esteso a tutte le opere di sistemazione e di arredo delle aree afferenti l'opera.

Piscine

È ammessa la realizzazione di vasche scoperte ad uso piscina a servizio di attività turistico-ricettive, agrituristiche, residenze private, quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • -che non si determini sensibile trasformazione morfologica delle giaciture dei suoli preesistenti;
  • -che non siano distrutte opere quali viabilità rurale, e opere agrarie minori;
  • -sia dimostrato un sufficiente approvvigionamento idrico autonomo e continuo;
  • -sia dimostrata la fattibilità idrogeologica con specifica perizia geologica con valutazione degli aspetti idrogeologici e geomorfologici dei terreni e dell'intorno;
  • -le sistemazioni esterne, compresa la pavimentazione perimetrale, siano realizzate con materiali conformi ai luoghi quali cotto, legno, manto erboso, pietra naturale e simili;
  • -il rivestimento del fondo e delle pareti sia realizzato in colori chiari neutri;
  • -macchinari e accessori siano interrati o completamente nascosti in vani tecnici opportunamente dissimulati;
  • l'illuminazione della zona circostante sia bassa o interrata.

Campi da tennis

È ammessa la realizzazione di campi da tennis ad uso privato a servizio di attività turistico ricettive, agrituristiche, residenze private, alle seguenti condizioni:

  • -non si determini sensibile trasformazione planovolumetrica alle morfologica delle giaciture dei suoli preesistenti;
  • -non siano distrutte opere quali viabilità rurale, e opere agrarie;
  • -la superficie di gioco (sottofondo e finiture) sia realizzata in materiali drenanti di colorazione assonante con le cromie dominanti l'intorno.

Art. 34 Aree e corti private e condominiali

Salvo diversa indicazione degli elaborati del presente Regolamento urbanistico, le aree inedificate interposte tra gli edifici, o comunque ad essi pertinenti, devono rimanere libere.
Sono ammesse le modificazioni del terreno finalizzate a creare spazi di sosta, gli interventi previsti dalle presenti Norme per le pertinenze del patrimonio edilizio, la realizzazione di costruzioni destinate ad autorimesse pertinenziali, pensiline, porticati, pergolati e gazebo, nei limiti stabiliti dal vigente regolamento edilizio, e nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • -non siano interessate dalla realizzazione di nuove volumetrie le aree e gli immobili di valore storico architettonico e in quanto tali soggette a tutela in base al presente Regolamento urbanistico;
  • -siano valutate preventivamente soluzioni alternative alla realizzazione di nuove volumetrie;
  • -la soluzione proposta risulti funzionale e ammissibile rispetto ai valori architettonici e tipologici del contesto insediativo.

Al fine di liberare le corti interne degli isolati, nei tessuti storici appartenenti al subsistema insediativo storico, per le costruzioni costituenti unità immobiliari indipendenti, non facenti parte dell'impianto originario, è ammessa la presentazione di progetti o piani attuativi aventi per fine la rimozione totale o parziale delle costruzioni che intasano le corti o la loro riorganizzazione in modo tale da incrementare gli spazi liberi.
Per tale fine è ammessa anche la predisposizione di piani di recupero di iniziativa pubblica.
In assenza di detti piani o progetti, sulle costruzioni costituenti unità immobiliari indipendenti, non facenti parte dell'impianto originario, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il Comune può intimare ai proprietari di aree abbandonate, impropriamente utilizzate, o non mantenute convenientemente, di procedere alla loro riorganizzazione formale e funzionale, anche al fine di migliorarne le condizioni in termini di sicurezza e decoro pubblico.

Art. 35 Regole per la progettazione nei centri abitati

Le presenti regole devono considerarsi indicazioni per la qualità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione nei centri abitati.
Per gli interventi sugli edifici esistenti, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione, di saturazione, di completamento nei centri urbani i progetti considerano e danno esplicita dimostrazione di aver tenuto conto dei seguenti criteri:

  • -allineamento con gli edifici contigui nel caso di ampliamenti e sopraelevazioni, sostituzioni e ristrutturazione urbanistica;
  • -allineamento delle componenti architettonico edilizie quali marcapiani, marca davanzali, cornicioni, tettoie, portici, logge, balconi;
  • -continuità dei percorsi pubblici;
  • -qualificazione anche di immagine degli spazi pubblici;
  • -ricomposizione delle coperture, in particolare in caso di sopraelevazione, per dar luogo a coperture omogenee ed eliminare eventuali irregolarità ed elementi estranei.

Per la nuova edificazione devono essere rispettate le indicazioni contenute nelle schede del Dossier F, avendo cura, sia nel seguire il disegno di assetto contenuto nelle schede sia nell'eventuale proposta alternativa, di costituire spazi pubblici o di uso pubblico ben utilizzabili e significativi per il contesto, di evitare la frammentazione degli spazi pubblici per non creare spazi residuali privi di senso urbano e suscettivi di creare luoghi insicuri, di utilizzare forme e materiali di qualità, durevoli nel tempo, di qualificare l'immagine e la funzione degli spazi a verde, diversificando le zone alberate, a giardino, a coltivo, le specie e la loro stagionalità, il ruolo ornamentale e quello di protezione dagli inquinamenti.
Le acque meteoriche dovranno essere raccolte ove possibile con dispositivi tali da consentirne il recupero e il riuso a fini domestici.
Sono ammessi materiali e forme della contemporaneità negli interventi riguardanti categorie di intervento di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, di saturazione, di completamento, purché sappiano dialogare ed integrarsi nel contesto insediativo esistente quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza nel rispetto dei criteri innanzi richiamati.
I materiali dovranno essere di norma rispondenti ai requisiti della bioarchitettura, elencati nel repertorio dei materiali bioecologici emanato dalla Regione Toscana.

Art. 36 Regole per il verde urbano

Le aree a verde svolgono funzioni ornamentali, di riequilibrio atmosferico, di svago, di sport, di riposo, di schermo, di contenimento dei terreni, con effetti positivi sulla salute umana e sul benessere, nonché sull'immagine dei luoghi.
In ordine al loro ruolo, il presente Regolamento urbanistico individua diversi tipi di aree a verde, riconoscibili con apposita simbologia sulle tavole grafiche ed elencati al precedente art. 9 delle presenti Norme.
Oltre quanto disposto specificatamente per ogni tipo di verde dalle presenti Norme, le sistemazioni delle nuove aree verdi e di quelle esistenti devono sempre osservare le prescrizioni relative alla loro natura e alla disposizione degli alberi (regolare, a macchia, a filare, ecc.).
Il Comune può dotarsi di apposito Regolamento – o integrare il Regolamento edilizio con apposita sezione - ai fini della tutela e della manutenzione delle aree verdi pubbliche e private e delle componenti vegetazionali del territorio comunale, indicando regole per l'abbattimento degli alberi, per la salvaguardia delle alberature, per i danneggiamenti alle piante, per la difesa delle piante in aree di cantiere, per la salvaguardia delle funzioni estetiche degli alberi, per i nuovi impianti e per le sostituzioni, per la progettazione del verde pubblico, per il verde per parcheggi e per le alberate stradali, nonché per tutti gli interventi sul verde privato.
Sono sempre ammessi, di iniziativa sia pubblica che privata, progetti di riqualificazione del verde, comunque approvati dall'Amministrazione Comunale, per produrre un miglioramento ambientale anche attraverso un incremento della superficie a verde e del patrimonio arboreo dell'area interessata.
Le aree a verde privato devono essere mantenute negli usi attuali, a giardino o come semplice pertinenza. Il verde esistente deve essere mantenuto e reintegrato in caso di morte o deperimento.

Art. 37 Requisiti e condizioni di sostenibilità ambientale

La progettazione di tutti gli interventi di ristrutturazione con aumento del carico urbanistico e di nuova costruzione deve considerare quanto definito nelle “Linee guida per la valutazione della qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana di cui alla D.G.R.T. n. 322 del 28/2/2005 come modificata con D.G.R.T. n. 218 del 3/4/2006”.
A tal fine i comuni si sono dotati di apposita regolamentazione contenuta nel Regolamento edilizio anche ai fini dell'erogazione dei relativi incentivi previsti dalla L.R. 1/05. Le condizioni di sostenibilità ambientale sono date nei seguenti Capi II, III, IV .

Art. 38 Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Il presente RU contiene il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche, restituito in appositi elaborati (capitolo nella relazione del presente RU, tavola 4), nei quali è censito lo stato attuale dei principali spazi e strutture pubbliche, con rilevazione dell'adeguamento già realizzato, e indicazione dell'adeguabilità o della non adeguabilità ai fini del superamento delle barriere architettoniche.
Gli elaborati citati costituiscono disciplina per il superamento delle barriere architettoniche e rappresentano una prima definizione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche comunale (PEBA) previsto per legge. I successivi approfondimenti del PEBA andranno ad implementare gli elaborati approvati in allegato al Regolamento Urbanistico.
Nella relazione sono definiti gli ulteriori interventi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche, la cui attuazione è demandata a ciascun Comune, nell'ambito della rispettiva programmazione delle opere pubbliche.

CAPO II REGOLE DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Art. 39 Ambito di applicazione

Le regole di tutela ambientale e paesaggistica hanno la specifica finalità di qualificare la progettazione e realizzazione degli interventi previsti e ammessi dal R.U. stesso.
Pertanto le regole per la progettazione nei centri abitati e per il verde urbano e i requisiti e le condizioni di sostenibilità ambientale dettate ai precedenti articoli 38, 39 e 40, quelle generali e comuni di protezione delle risorse in territorio rurale e aperto, quelle specifiche per la progettazione edilizia nel territorio rurale e aperto al Capo II del Titolo III e quelle contenute al Capo III e al Capo IV del presente Titolo, contribuiscono alla qualità ambientale e paesaggistica degli interventi sull'intero territorio comunale.
Le regole richiamate sostanziano la messa in opera da parte del presente R.U. degli obiettivi di tutela del paesaggio toscano e dei valori che lo compongono e delle finalità della sua più efficace valorizzazione espressi dal Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale, e danno operatività alle condizioni statutarie del vigente Piano strutturale di Area, in modo da fornire sostenibilità ambientale e paesistica al presente R.U.
Le regole di cui al presente Capo danno operatività ai vincoli e alle condizioni d'uso delle risorse statuite dal Piano strutturale e si applicano ai beni paesaggistici definiti dalle norme nazionali in materia e al paesaggio inteso come risorsa del territorio, come stabilito dal PIT/PPR ai sensi della parte III, Titolo I del codice dei beni culturali e del paesaggio e del Titolo IV, capo I, della LR1/2005, nonché come definito dal Titolo III dello Statuto del Territorio/Strategia di Piano – Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno.
Dette regole sostanziano altresì gli obiettivi e le definizioni del paesaggio stabiliti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, per il quale “Il paesaggio costituisce risorsa essenziale del territorio, secondo i principi della legislazione regionale (L.R. 1/2005) e, in quanto tale, è complessivamente salvaguardato dal P.T.C. come bene comune del patrimonio della collettività. Il paesaggio costituisce una primaria matrice di progettazione e valutazione della sostenibilità delle azioni di conservazione e di trasformazione prodotte o promosse dalle politiche territoriali”.
Le presenti regole considerano le specificità del paesaggio della Val di Cornia come individuate e tutelate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, nel sistema di paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere.
Si considerano beni storici, naturalistici, culturali e paesaggistici quelli normati dal PIT/PPR e dal Piano strutturale di area, che il presente Regolamento urbanistico definisce

  • -patrimonio storico-insediativo: S1 tessuto storico di matrice preottocentesca che ha mantenuto i caratteri originari, S3 tessuto storico di matrice otto-novecentesca che ha mantenuto i caratteri originari;
  • -beni del sistema insediativo: Impianto urbano di particolare valore identitario, V1e verde attrezzato di valore ecologico e naturale e Fge parco pubblico urbano di valore ecologico e naturale;
  • -beni del territorio aperto: Edificio o manufatto di interesse storico, Patrimonio edilizio di interesse storico oggetto di schedatura, Nucleo storico in territorio aperto, Sito di preminente valore storico e archeologico dei parchi di Populonia e San Silvestro, Spiagge, Dune, Coste alte del promontorio,Viabilità storica;
  • aree agricole: E2 area agricola di interesse paesaggistico d'insieme, E2/fl area di pertinenza fluviale, E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori, E4 area boscata, E5 area umida e palustre;
  • parchi: Fa Parco pubblico territoriale interprovinciale di Montioni, Fb Parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio, Fc Parco pubblico territoriale di Baratti e Populonia, Fd Parco pubblico territoriale del Falcone, Fe Parco pubblico territoriale della Sterpaia, Ff Parco pubblico territoriale Orti Bottegone.

I beni di cui al presente Capo sono considerati invarianti strutturali ai sensi della L.R. 1/2005, e, per quanto in tale legge statuito all'art. 6, i limiti d'uso definiti dalle presenti Norme in attuazione del Piano strutturale ai fini della loro salvaguardia, non sono indennizzabili.
Oltre a quanto disposto dal presente Capo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio sono da perseguire ordinariamente, a ciò valendo la qualità della progettazione e della realizzazione di tutti gli interventi ammessi sul territorio comunale dal presente Regolamento urbanistico, pubblici e privati.
Al medesimo fine concorrono:

  • il rispetto delle specifiche caratteristiche dei diversi subsistemi del territorio rurale e aperto, individuati dal Piano strutturale vigente e recepiti dal presente Regolamento urbanistico, da osservarsi nei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, o strumenti equipollenti comunque denominati, per i quali è prescritta in particolare la conservazione dell'assetto definito come invariante strutturale, nonché il rispetto dei limiti alle trasformazioni che il presente regolamento urbanistico impone nella articolazione delle zone E del territorio rurale e aperto, al fine di contenere la riduzione delle risorse agroambientali, di tutelare le aree boscate, di ammettere lo sviluppo delle attività unicamente in coerenza col valore paesaggistico dei luoghi in cui tali attività si espletano, in applicazione delle prescrizioni dettate dall'art. 22 e dall'art. 23 della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale nonché dall'art. 5 della sua specifica disciplina paesaggistica, nonché nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, ai fini della salvaguardia dei paesaggi della bonifica della Val di Cornia e del mosaico paesaggistico rurale dei versanti collinari di Campiglia e Suvereto;
  • il rispetto delle regole dettate dal presente Regolamento urbanistico per la tutela dei centri e dei nuclei storici, nel sistema insediativo e in quello del territorio rurale e aperto, in applicazione dell'art. 10 bis della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale, nonché nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, ai fini della salvaguardia dei paesaggi della bonifica della Val di Cornia e del mosaico paesaggistico rurale dei versanti collinari di Campiglia e Suvereto;
  • il rispetto delle indicazioni dettate per gli interventi di trasformazione dal presente Regolamento urbanistico, e la possibilità di proporne soluzioni migliorative da parte dei soggetti proponenti e attuatori, tramite l'individuazione di interventi di trasformazione e riqualificazione che perseguano la qualità dei paesaggi urbani e garantiscano la costituzione di luoghi di relazione, socialità e condivisione dei significati che quegli stessi luoghi assumono per la cultura civica, come prescritto dall'art. 10 bis della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale e come dettato dal comma 4 dell'art. 7 dello statuto/Strategie-Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno;
  • il rispetto delle regole che il presente regolamento urbanistico, in applicazione del vigente Piano strutturale, dispone per il recupero e la riqualificazione di strutture produttive dismesse situate al di fuori delle aree urbanizzate e implicanti il mutamento della destinazione d'uso, secondo criteri di rilocalizzazione e di ripristino paesaggistico, come prescritto dall'art. 18 della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale;
  • il rispetto delle regole che il presente Regolamento urbanistico dispone ai fini della tutela ambientale e paesaggistica per la realizzazione e il completamento di insediamenti relativi ad attività produttive e ad attività correlate, per garantire soluzioni progettuali di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento nei contesti paesaggistici di tali insediamenti o la loro riqualificazione ai medesimi fini, con specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, all'incremento dell'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un'efficiente raccolta differenziata, come prescritto dall'art. 19 della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale;
  • il rispetto delle regole dettate al presente Capo per le componenti della costa, finalizzate alla tutela degli elementi particolarmente caratterizzanti, quali la macchia mediterranea, la pineta costiera ed il sistema dunale fisso, nonché per le aree prospicienti i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua come prescritto dall'art. 28 della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale e dall'art. 4 della sua specifica disciplina paesaggistica e come stabilito per gli ecosistemi dunali costieri dal comma 8 dell'art.7 dello Statuto/Strategie – Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno;;
  • il rispetto delle regole dettate dal presente Regolamento urbanistico per le aree protette, i parchi, le aree di valore storico archeologico, le aree destinate temporaneamente alle attività di escavazione, come prescritto dall'art. 6 della specifica disciplina paesaggistica del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale e come stabilito per la riqualificazione delle aree estrattive dal comma 11 dell'art. 7 dello Statuto/Strategie – Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno;;

Art. 40 Regole generali

Sui beni oggetto del presente Capo, sono ammessi i seguenti interventi:

  • -le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
  • -il restauro e il recupero delle opere agrarie minori, delle componenti del paesaggio agrario, delle componenti vegetazionali, di ogni opera che costituisca documento materiale della cultura e della storia insediativa locale;
  • -la rinaturazione di terreni coltivati ove ne sia dimostrata l'utilità per gli ecosistemi della flora e della fauna;
  • -la realizzazione di reti ecologiche mediante allargamento di fasce riparie, costituzione di siepi, alberature e boschetti;
  • -interventi di potatura e tagli selettivi di diradamento a carico di esemplari deperenti e soprannumerari;
  • -l'installazione di segnaletica per la conoscenza e la valorizzazione delle aree e dei beni, anche a servizio di attività turistiche e agrituristiche;
  • -l'adeguamento di segnaletica stradale e di informazione turistica lungo la viabilità esistente purchè non ostruisca punti di vista panoramici;
  • -l'apertura di piste fuori strada per mezzi motorizzati necessari alle attività agro-silvo-pastorali o all'approvvigionamento di rifugi, posti di soccorso, funzioni di vigilanza, spegnimento incendi, prevenzione incendi, realizzazione di opere pubbliche;
  • -le infrastrutture per protezione civile, difesa idrogeologica, idraulica e del suolo;
  • -le opere di cantiere funzionali alle attività archeologiche, naturalistiche;
  • -le strutture temporanee di servizio e igienico-sanitarie;
  • -le strutture leggere per l'informazione turistica e la gestione delle risorse naturalistiche;
  • -la manutenzione dei tracciati viari esistenti, l'eventuale loro ammodernamento funzionale purché compatibilmente con le caratteristiche del contesto e del tracciato medesimo, ai fini della sicurezza delle persone e per realizzare percorsi ciclopedonali;
  • -gli interventi necessari per le attività di ricerca, studio o simili ai fini didattici, scientifici, culturali;
  • -i manufatti funzionali alla cura di verde privato (boschi e giardini) pertinenziale di edifici esistenti;
  • -le opere di urbanizzazione primaria (verde pubblico, parcheggi pubblici, viabilità pubblica) funzionali ad attività pubbliche, purché siano tutelati i segni storici del paesaggio urbano e rurale, la viabilità storica, le opere agrarie minori;
  • -nuove costruzioni solo per finalità pubbliche, per le quali sia dimostrato che il sito scelto sia utilizzabile a tal fine e che non vi sono alternative di pari livello per il soddisfacimento di tali finalità, e sempre che non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
  • -segnaletica e cartellonistica informativa sullo stato delle risorse naturali, servizi ristoro e informazione, noleggio biciclette, manufatti in legno funzionali alla rete escursionistica in aree attrezzate a tal scopo, ubicate di norma lungo la viabilità e i percorsi esistenti.
  • -recinzioni in paletti metallici e reti contenute tra siepi con altezza massima di cm 150.

Sui beni oggetto del presente Capo, sono invece sempre vietati i seguenti tipi di intervento:

  • -nuove infrastrutture, ivi compresi impianti della telefonia mobile (se non in forme, dimensioni, tecnologie tali da permetterne l'inserimento senza impatti) e impianti per la produzione di energia eolica, fatti salvi i piccoli generatori eolici ad uso agricolo;
  • -l'apertura di nuove cave;
  • -la derivazione di acque superficiali e profonde in quantità superiori al mantenimento del minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi;
  • -la riduzione o la trasformazione di vegetazione boschiva e assimilata, dunale, di zone umide e degli acquiferi, di minerali e fossili, di formazioni arboree di argine, ripa e golena, di alberature segnaletiche, monumentali, di arredo e stradali, di siepi rigenerate e residue, di vegetazione forestale presente nelle aree di pregio paesaggistico e/o di verde privato individuate dal presente Regolamento urbanistico;
  • -arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale;
  • -alterazione di elementi tipici delle sistemazioni agrarie;
  • -la manomissione di viabilità e tracciati storici;
  • -opere dannose alle emergenze geomorfologiche e florofaunistiche.

Art. 41 Regole per la tutela dei beni territoriali del sistema insediativo

Ai sensi dell'art. 70 del Piano strutturale vigente, i beni definiti dagli articoli 71 e 72 del medesimo Piano sono soggetti a tutela, e le regole contenute nel presente articolo, in applicazione di dette disposizioni, prevalgono su ogni altra normativa.
La realizzazione degli interventi ammessi deve garantire la conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli elementi viari, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle caratteristiche dimensionali e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti.

Impianto urbano di particolare valore identitario

Sono le aree urbane recenti, realizzate in base a una precisa progettazione unitaria per organizzazione morfologica e tipologico-edilizia, che nel loro complesso rappresentano esempi significativi della cultura urbanistica e architettonica contemporanea.
Il presente Regolamento urbanistico individua sulle tavv. 2 dette aree, con apposita perimetrazione grafica.
Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia r1 in coerenza con il tipo edilizio ed i suoi caratteri formali.
Non sono ammesse alterazioni degli spazi non costruiti e delle loro relazioni con gli edifici.
Sono invece ammessi interventi di riordino e sostituzione dei manufatti accessori, qualora presenti nelle corti di pertinenza, da attuare comunque nel rispetto dei caratteri insediativi e tipologici originari.

Area di valore ecologico e naturale

Il presente Regolamento urbanistico individua sulle tavv. 2 le aree di valore ecologico e naturale, con apposita perimetrazione e sigla alfanumerica, distinguendo:

  • - verde attrezzato di valore ecologico e naturale V1e;
  • - costa urbana con funzione di connessione ecologica e naturale V5e;
  • - parco pubblico urbano di valore ecologico e naturale Fge.

In dette aree è fatto obbligo di provvedere a opere manutentive costanti. Sono ammesse la realizzazione di nuovi sentieri pedonali e/o ciclabili e di elementi di arredo funzionali alla loro pubblica fruizione, amovibili e realizzati in legno o con altri materiali naturali, interventi di ripristino e di restauro ambientale, finalizzati alla ricostituzione delle componenti paesistiche e naturalistiche degradate o alterate da errati interventi trasformativi, al fine di ricreare condizioni preesistenti o comunque la loro ricontestualizzazione.
Tali interventi comprendono il recupero dei manufatti esistenti nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari e di integrazione con la naturalità dei luoghi; la rimozione di rifiuti o manufatti alteranti i caratteri tipici dei luoghi; il taglio della vegetazione infestante e il reimpianto di specie autoctone.
I tipi di intervento devono garantire la funzionalità delle aree in ordine alla loro classificazione, di verde attrezzato e di parco pubblico, e conseguentemente al loro ruolo urbano.

Art. 42 Regole per la tutela dei beni territoriali del sistema rurale e aperto

In applicazione di quanto disposto dalla Sezione III del Capo I del Titolo III delle Norme del Piano strutturale vigente, il presente Regolamento urbanistico detta disposizioni volte alla tutela dei beni territoriali del sistema rurale e aperto, individuati con apposita perimetrazione, grafica e/ sigla nelle tavv. 2:

  • - Aree boscate, individuate come zone E4, normate al successivo art. 82 delle presenti Norme;
  • - Spiagge, normate di seguito;
  • - Dune, normate di seguito;
  • - Coste alte del promontorio, normate di seguito;
  • - Aree aperte a vegetazione palustre, individuate come zone E5, normate al successivo art. 82 delle presenti Norme;
  • - Aree di pertinenza fluviale, individuate come zone E2/fl, normate al successivo art. 82 delle presenti Norme;
  • - Sito di preminente valore archeologico dei parchi di Populonia e San Silvestro, normato di seguito;
  • - Nuclei storici nel territorio rurale e aperto, normati di seguito;
  • - Edifici o manufatti di interesse storico, normati di seguito;
  • - Viabilità storica, normata di seguito.

Spiagge

Le spiagge individuate dal Piano strutturale vigente sono contenute nel presente Regolamento urbanistico in ambiti di parco o di piani attuativi vigenti, e per esse pertanto valgono le norme dell'ambito di appartenenza.

Dune

Ai fini della protezione delle dune, e del loro ruolo nella difesa della costa e nel contrasto ai fenomeni erosivi, gli unici interventi ammessi sono quelli protettivi della loro integrità fisica e dissuasivi di azioni dannose.
Sono pertanto ammessi:

  • - passerelle per l'accesso diretto alla spiaggia;
  • - recinzioni dissuasive, realizzate in legno ed associate a schermi frangivento;
  • - picchetti per l'interdizione del parcheggio delle auto sulla duna;
  • - capannini infomativi sulla corretta fruizione dell'ambiente e sull'origine e finalità dell'azione di restauro e protezione;
  • - sistemazioni ed opere per la regimazione delle acque di ruscellamento;
  • - sistemi frangivento, di differente forma e dimensione, realizzati con materiali naturali (stuoie di canna, fascinate verticali, recinti porosi in legno);
  • - opere di contenimento e consolidamento delle sabbie;
  • - barriere permeabili in legno con funzione di smorzamento dei venti.

Coste alte del promontorio

Non sono ammessi interventi di alcuna natura e tipo se non per la protezione, il ripristino e il mantenimento delle diverse componenti del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna.
Nella realizzazione degli interventi ammessi, sono comunque vietati:

  • - i mutamenti di categoria di assetto vegetazionale e d'uso dei suoli, nonché l'asporto di materiali e i movimenti di terra, quali sbancamenti, riporti e simili, che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio;
  • - l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici;
  • - la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento degli esemplari floristici spontanei, autoctoni o naturalizzati, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, ovvero a fini di sostituzione delle essenze arboree e arbustive non autoctone con altre in grado di ricreare un sistema ambientale-vegetazionale tipico, e avente gli stessi requisiti prestazionali di quello esistente;
  • - l'introduzione di esemplari estranei alle specie floristiche e faunistiche autoctone;
  • - gli interventi comportanti impermeabilizzazione di suoli e il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante.

Edificio o manufatto di interesse storico

Il presente Regolamento urbanistico individua gli edifici ed i manufatti di interesse storico in territorio aperto tramite apposita perimetrazione nelle tav 1 e 2, comprensiva delle aree di pertinenza.
Per gli edifici ed i manufatti presenti nella cartografia del Catasto Leopoldino (1830), il presente Regolamento urbanistico contiene apposita schedatura raccolta nel DOSSIER C - Rilievo del patrimonio edilizio di valore storico nel territorio rurale e aperto, a cui corrisponde apposita perimetrazione denominata “Patrimonio edilizio di interesse storico oggetto di schedatura” e numerazione progressiva nelle tav 1 e 2.Le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali, e le relative aree di pertinenza, che attribuiscono a tali edifici e manufatti l'interesse storico, così come meglio documentato nella schedatura del DOSSIER C , e ne richiedono la conservazione dei fattori percettivi, sono soggette a tutela.
Pertanto per gli edifici ed i manufatti che hanno conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nella schedatura si dovrà operare mediante interventi di restauro e risanamento conservativo; mentre per gli edifici ed i manufatti che risultano sostanzialmente alterati o privi di valore si potrà operare con interventi di ristrutturazione edilizia r1, r3a, r3b.
È prescritta comunque la conservazione integrale dei manufatti edilizi minori, e in genere dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale, quali tabernacoli, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili, siti in ogni parte del territorio, ancorché non individuati dal presente Regolamento urbanistico.


Per gli edifici e manufatti di interesse storico architettonico non schedati nel Dossier C e individuati nelle tavole 1 e 2 del presente RU, si dovrà operare mediante interventi di restauro e risanamento conservativo, senza possibilità di cambio d'uso.
Qualora si voglia proporre una diversa destinazione d'uso, si dovrà obbligatoriamente predisporre apposita schedatura secondo il modello a tal fine predisposto e parte integrante del Dossier C. Tale schedatura dovrà essere approvata dal Comune che riconoscerà il grado di conservazione delle caratteristiche originali ed il valore storico.
Qualora la schedatura riconosca che i manufatti abbiano conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, si dovrà operare mediante interventi di restauro e risanamento conservativo. Tale schedatura andrà ad implementare il DOSSIER C .
Nel caso in cui dalla schedatura non siano più rilevabili i caratteri storici architettonici originari del complesso edilizio, si potrà operare secondo quanto previsto dal Capo II del Titolo III delle presenti norme. Tale ultima tipologia di schedatura non costituirà implementazione sostanziale del DOSSIER C.


All'interno delle aree di pertinenza di edifici di interesse storico, per i manufatti che risultano sostanzialmente alterati, privi di valore o precari, che costituiscono accessorio o risultino a servizio dell'edificio principale schedato, facente parte del Dossier C anche a seguito delle successive implementazioni, sono ammessi interventi anche di sostituzione edilizia fermo restando il carattere di accessorietà. Tale intervento dovrà essere comunque ricompreso nell'ambito di un progetto organico di riqualificazione dell'intero complesso edilizio.

Nucleo storico in territorio aperto

Il presente Regolamento urbanistico individua i nuclei storici in territorio aperto tramite apposita perimetrazione nelle tavv. 1 e 2 comprensiva delle aree di pertinenza.
Il loro censimento è contenuto nel Dossier C.
Al fine di conservare i caratteri che attribuiscono valore storico a detti nuclei e garantirne gli effetti percettivi nonché la loro utilizzazione secondo consoni criteri manutentivi, sono prescritti:

  • - l'inedificabilità degli spazi scoperti, tali in quanto rispondenti alle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario, o in quanto tradizionalmente destinati a usi collettivi;
  • - la conservazione delle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, della maglia insediativa, dell'impianto fondiario, e delle caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, rispondenti alle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione, mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui, e per quanto, tali caratteristiche siano riconoscibili e significative;
  • - il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate, facendo riferimento a cartografie storiche, o ad altre idonee documentazioni storiche e iconografiche, ovvero a elementi o tracce superstiti degli assetti originari. In tali casi gli interventi si configurano comunque come opere di restauro e risanamento conservativo in quanto finalizzati alla ricostituzione delle condizioni storiche originarie. Ove, invece, detti interventi, per il raggiungimento delle finalità prescritte e in particolare per il ripristino della morfologia insediativi in quanto gravemente compromessa, si configurino come insiemi di opere volte a ridefinire l'assetto insediativo, essi assumono valore di ristrutturazione urbanistica e sono soggetti a strumento urbanistico attuativo.

I progetti riguardanti i nuclei di interesse storico architettonico individuati nelle tavole 1 e 2 del presente R.U., dovranno contenere specifica schedatura, secondo il modello a tal fine predisposto e parte integrante del presente R.U..
Tale schedatura, previa approvazione da parte del Comune, andrà ad implementare il DOSSIER C e sulla base di questa verranno definite le modalità di intervento in coerenza con i criteri stabiliti per gli edifici di interesse storico.
La schedatura non è richiesta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo.
È vietata la realizzazione di qualsiasi nuovo fabbricato entro una fascia di mt. 100 dal perimetro dei nuclei storici così come individuati dal presente Regolamento Urbanistico.

Sito di preminente valore storico e archeologico dei parchi di Populonia e San Silvestro

Il sito è compreso in un più ampio parco, regolato da apposito piano.
Vi sono ammessi:

  • -interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei beni archeologici presenti nei siti di preminente valore archeologico dei parchi di Populonia e San Silvestro;
  • -interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati.

Per la realizzazione di detti interventi sono prescritti progetti unitari, corrispondenti a stralci funzionali e morfologici in quanto coerenti con le prevalenti finalità di tutela, restauro e valorizzazione dei beni archeologici presenti.

Viabilità storica e viabilità vicinale

Per i tracciati della viabilità storica, individuati dal presente R.U. sulla cartografia in conformità alle individuazioni del vigente Piano strutturale, sono prescritti il mantenimento nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura e le caratteristiche dimensionali, nonché, ove si siano conservati, o siano recuperabili, negli aspetti costruttivi e formali sia degli elementi di viabilità che dei relativi elementi di supporto e di arredo, quali i muri di recinzione latistanti e quelli di sostegno e di contenimento, e simili.
Non sono pertanto ammesse:

  • - trasformazioni territoriali, fondiarie, edilizie, che comportino la cancellazione di percorsi storici e di interesse paesaggistico;
  • - l'asfaltatura della viabilità poderale e vicinale già presente all'impianto del Catasto Terreni;
  • - la distruzione o la manomissione delle diverse componenti formali e costruttive, dimensionali, di tracciato della viabilità storica e dei relativi elementi di supporto e di arredo, quali i muri di recinzione latistanti e quelli di sostegno e di contenimento, e simili;
  • - l'interruzione a fini privati della fruizione pubblica della viabilità vicinale.

Sono ammesse:

  • -la ricarica del cassonetto stradale con materiale idoneo tipo terra stabilizzata o conglomerati a matrice resinosa trasparente;
  • - l'adeguamento funzionale di strade asfaltate esistenti.

È ammessa altresì la trasformazione delle strade vicinali, con limitati spostamenti del tracciato per esigenze funzionali dell'edificato esistente o di nuovo impianto, dietro motivata richiesta e previa autorizzazione degli uffici comunali competenti.
Nella progettazione dei nuovi tratti si devono rispettare geometrie fondiarie esistenti e criteri di coerenza con il contesto ambientale e paesistico consolidato; recuperare tracciati preesistenti; allinearsi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno, evitare significativi movimenti di terra; riproporre i caratteri tipologici e costruttivi della viabilità principale.
Alla richiesta deve essere allegato il progetto con documentazione dello stato attuale e sistemazione dello stato modificato comprensivo delle opere minori e accessorie e delle sistemazioni vegetazionali di corredo.
Qualora gli elementi della viabilità storica non siano stati irreversibilmente trasformati in elementi dell'esistente viabilità carrabile, e non siano confermati in tale loro configurazione e funzione dal Piano strutturale vigente e come tali recepiti dal presente Regolamento urbanistico, in essi sono in ogni caso ammessi gli interventi volti a rimettere in luce la pavimentazione, e gli altri elementi costitutivi, originari, e a ripristinarne, per quanto possibile, gli assetti storici.
Tutti i percorsi e la viabilità storica ancora in regime di proprietà privata possono essere gravati da servitù pubblica di passaggio ovvero possono essere acquisiti alla proprietà pubblica mediante procedura d'esproprio.

CAPO III REGOLE DI PROTEZIONE E DI FATTIBILITA' GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA E IDRAULICA

Art. 43 Prescrizioni generali

Per la fattibilità di opere in rapporto alle caratteristiche dei terreni, dovranno essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni contenute nelle Carte della fattibilità geologica, allegate come parte integrante e sostanziale al presente Regolamento Urbanistico. Per gli interventi da attuarsi con Piani Attuativi, che producono nuovo impegno di suolo e carico urbanistico deve essere sviluppata la Valutazione Integrata secondo la normativa vigente in materia.
I nuovi interventi sul territorio dovranno essere accompagnati, in ottemperanza delle normative vigenti, da appositi studi geologico-tecnici che analizzino l'interazione tra le trasformazioni in progetto ed il contesto geologico, idraulico ed idrogeologico in cui si inseriscono, nonché forniscano indicazioni specifiche sulla mitigazione dello stato di rischio accertato.
In generale, gli interventi di nuova edificazione, di Ristrutturazione Urbanistica, di Sostituzione Edilizia o di Ristrutturazione Edilizia (con variazione dell'entità e/o della distribuzione dei carichi sul terreno di fondazione) dovranno essere supportati da specifici ed adeguati studi geologici-tecnici ed idraulico-idrologici che ampliano le conoscenze sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogelogiche ed idrauliche delle problematiche evidenziate nelle cartografie tematiche inserite nel Quadro Conoscitivo dello Strumento Urbanistico.

Art. 44 Prescrizioni geologico tecniche relative all'uso dei suoli, del reticolo idraulico, del prelievo idrico dal sottosuolo per la prevenzione dal dissesto idrogeologico, dagli allagamenti e per l'equilibrio idrogeologico e costiero

Salvaguardie dell′uso dei Suoli

Nell'ottica di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione del rischio idrogeologico, la tutela dell'ambiente, l'aumento del tempo di corrivazione ed il controllo del trasporto solido, si dettano le seguenti direttive:


Relativamente all'intero territorio comunale, al fine di ridurre, o quantomeno contenere, l'erosione superficiale dei suoli dall'azione antropica, sono da evitare nuovi impianti con disposizioni di uliveti, frutteti e vigneti con linee di drenaggio a rittochino, favorendo la realizzazione di impianti di nuove colture e di nuove affossature disposte secondo direttrici a bassa pendenza, allo scopo di ridurre l'energia delle acque superficiali, il ruscellamento superficiale e il trasporto solido delle acque incanalate.
Lateralmente al ciglio delle scarpate e in adiacenza alla rete di regimazione delle acque deve essere mantenuta una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno due metri di larghezza.
I titolari dei fondi rustici sono tenuti alla manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie, senza apportare modifiche alle loro caratteristiche funzionali, nonché al ripristino di tali caratteristiche funzionali nei casi di mancante o carente funzionamento.
Eventuali solchi da erosione venutisi a creare in seguito a eventi anche eccezionali devono prontamente essere ripristinati, avendo cura di aumentare il volume delle affossature, per evitare il ripetersi del fenomeno.
In caso di recapito di materiali di erosione su aree pubbliche, i costi di ripristino, eventualmente eseguiti dalla pubblica amministrazione, saranno posti a carico dei proprietari dei terreni oggetto di erosione, con possibilità di esecuzione in danno.
Nelle sistemazioni morfologiche è vietato eliminare i terrazzamenti e i ciglionamenti su versanti con pendenza media superiore al 25 per cento, anche laddove essi non siano tutelati.
È comunque vietato alterare lo stato di efficienza della rete scolante artificiale, fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica.
La nuova viabilità in sterro, permanente o temporanea, dovrà essere realizzata con accorgimenti tali da evitare fenomeni erosivi, nonché rilascio di materiali sulla viabilità pubblica.
È vietata la realizzazione di strade forestali, di piste forestali, di piste temporanee di esbosco, su versanti aventi pendenze superiori al 50 per cento, fatte salve le strutture e le infrastrutture finalizzate a prevenire e a contrastare gli incendi boschivi.
Le acque piovane intercettate dagli interventi edificatori non possono essere convogliate nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, se non supportate da specifici studi che ne definiscano gli aspetti idraulici ed i possibili effetti sulla stabilità dei versanti.
Valgono in ogni caso, anche e soprattutto se non riprodotte dai precedenti commi, le prescrizioni delle norme del Piano di assetto idrogeologico del bacino regionale Toscana Costa.

Salvaguardie dell'Assetto Idraulico

Il reticolo idraulico, riconducibile al reticolo di riferimento del PAI del Bacino Regionale Toscana Costa, è soggetto alle misure di tutela dei Piani delle Autorità competenti e, dove dovuto, al rispetto delle salvaguardie contenute nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 368/1904. Sono vietati i tombamenti e le modifiche del corso d'acqua, salvo il caso degli attraversamenti per infrastrutture pubbliche.
Sempre con riferimento ai fiumi del reticolo di acque superficiali del PAI, le aree definite come aree di pertinenza fluviale, (aree di naturale esondazione dei corsi d'acqua costituite dall'alveo attivo e dalla pianura esondabile attiva individuate con criteri geomorfologici) e/o comunque le aree ricomprese nella fascia di mobilità funzionale del fiume corrispondente alle aree non urbanizzate, interessate da divagazione del corso d'acqua nell'ultimo secolo e da probabile rimodellazione per erosione laterale nel medio periodo (100 anni); sono prioritariamente destinate a garantire il recupero e la rinaturalizzazione degli ecosistemi fluviali.
Sono altresì, funzionali anche al contenimento dei danni a persone, insediamenti, infrastrutture, attività socio-economiche e patrimonio ambientale, anche per eventi di piena con tempo di ritorno tra 200 e 500 anni.
Tali aree potranno essere oggetto di previsioni edificatorie non diversamente localizzabili da realizzarsi comunque nel rispetto degli obiettivi di cui al precedente punto.


All'interno delle aree contraddistinte nelle tavole di R.U. con la sigla A.S.I.P., individuate come aree strategiche per interventi di prevenzione non sono ammesse nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo.
In tali aree può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché compatibili con la realizzazione degli interventi previsti e previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino Toscana Costa.


Per i manufatti esistenti all'interno delle aree A.S.I.P. sono consentiti gli interventi che non comportano aumento di superficie coperta, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali, nonché adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.


Inoltre sempre con l'obbiettivo di perseguire la riduzione del rischio idraulico e la prevenzione agli allagamenti, si dettano le seguenti direttive:

Misure di protezione dei Corsi d'acqua

Le misure di protezione dei corsi d'acqua si riferiscono ai corsi d'acqua soggetti al R.D. 523/1904, al R.D. 368/1904 e a quelli per i quali, nella Tavola 6 (Fasce di rispetto), è graficamente rappresentata la fascia di rispetto.
Costituiscono ambito di assoluta protezione l'alveo, le sponde o argini, le aree comprese nelle due fasce di larghezza di m 10 adiacenti al corso d'acqua, misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede d'argine, in analogia alle tutele del reticolo idraulico. In tale ambito sono vietate nuove edificazioni o manufatti di qualsiasi natura, e trasformazioni morfologiche eccetto se di natura idraulica.
Gli attraversamenti e/o affiancamenti di infrastrutture pubbliche sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità idraulica competente.
Sugli edifici legittimi ricadenti nell'ambito di assoluta protezione del reticolo idraulico, sono ammessi gli interventi edilizi che non comportino incrementi di superficie coperta. Nelle fasce di protezione sono ammessi parcheggi pertinenziali a raso, purché a distanza maggiore di m 4 dalla sponda.
Sono ammesse recinzioni pertinenziali per motivate necessità e comunque a distanza superiore a m 4 dalla sponda, perché compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua e autorizzate dall'autorità idraulica competente.

Riduzione del Rischio idraulico e prevenzione agli allagamenti

Nelle aree di pianura, le trasformazioni in progetto dovranno essere volte alla riduzione del rischio idraulico attraverso la messa in sicurezza rispetto agli eventi critici emersi negli studi idraulici inseriti all'interno del R.U. ed in quelli contenuti negli strumenti di gestione territoriale sovraordinati.
Nelle aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (vedasi Tavole 8 del R.U.), i progetti relativi ai nuovi interventi che comportano nuova occupazione di suolo, dovranno essere corredati da una relazione a firma di un tecnico abilitato che evidenzi le condizioni di rischio locale (relative ad inondazioni con tempo di ritorno pari a duecento anni – TR: 200 anni), partendo dalle informazioni contenute nel presente R.U. In tali aree, se necessario, dovranno essere definiti gli interventi di mitigazione del rischio, verificando inoltre le eventuali interferenze con il contesto idrologico.
La verifica delle condizioni locali di rischio dovrà essere condotta a partire da un rilievo planoaltimetrico di dettaglio esteso ad un conveniente intorno dell'area d'intervento e correlato alla Cartografia Tecnica Regionale (scala 1:10.000 e/o 1:2.000) tramite l'individuazione di punti quotati posizionati in zone univoche ed inalterabili (viabilità principale, edifici, ponti). Dovrà quindi essere verificata la distribuzione delle acque di esondazione sulla morfologia reale dei luoghi, a partire dai battenti idrici indicati negli studi idraulici già disponibili, eventualmente integrati da nuovi studi di maggior dettaglio.
Nei casi in cui, per porsi in condizioni di sicurezza idraulica, siano previsti rialzamenti dei piani di calpestio, essi dovranno essere limitati ai fabbricati ed ai raccordi con i piazzali, salvo esigenze particolari indotte dalla necessità di collegamento con le adiacenti zone già urbanizzate. I Piani Attuativi che comportano nuove urbanizzazioni, dovranno definire la quota di sicurezza dei piani di calpestio dei locali al piano terra e dei piazzali a partire dalle quote di sicurezza individuate per l'intero comparto urbanistico. Sempre a livello di comparto urbanistico dovrà essere studiato il reticolo drenante delle aree circostanti ed individuato il ricettore finale delle acque bianche raccolte all'interno. Di tale ricettore dovrà essere definita l'area scolante e verificata l'adeguatezza in rapporto ai nuovi apporti d'acqua: se necessario, dovranno essere previsti interventi di ricalibratura del ricettore individuato oppure la messa in opera di vasche volano (o di interventi di pari efficacia) che riducano l'impatto sul sistema idraulico locale.
Sono vietati la copertura e il tombamento dei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di riferimento (riportato nella tavola contrassegnata con 4.9 del P.S. d'Area), e anche in caso di mero attraversamento non può essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza relativa alla portata contempo di ritorno duecentennale. Ogni modifica del reticolo deve garantire gli stessi livelli di sicurezza.
I recapiti finali nei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del piano di assetto idrogeologico devono essere verificati in termini di sicurezza idraulica.
Le sistemazioni agrarie e le sistemazioni esterne dei lotti in edificazione devono mantenere le quote di campagna preesistenti salvo modesti lavori di regolarizzazione delle superfici riferibili alle tradizionali lavorazioni agricole.
Nella tavola contrassegnata con 4.9 del Piano Strutturale si definisce il reticolo idraulico di riferimento e si individuano gli enti competenti in materia di autorizzazioni e concessioni relativamente alle modifiche e alle manutenzioni dei corsi d'acqua, precisando che, per quanto concerne i corsi d'acqua di competenza dell'autorità idraulica trova applicazione il Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523, mentre per i corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di bonifica trova applicazione il Regio Decreto 8 maggio 1904, n.368.
In caso di deposito di materiali di erosione su aree pubbliche, i costi di ripristino, eventualmente eseguiti dalla pubblica amministrazione, devono essere posti a carico dei proprietari dei terreni oggetto di erosione, con possibilità di esecuzione in danno, previa comunicazione ai predetti proprietari.

Reticolo idrografico minore

Si definisce come reticolo idraulico minore l'insieme delle sistemazioni idrauliche agrarie che sono rappresentati come confine particellare privi di vegetazione riparia o costituiscono capifossi di scoline campestri con funzione di esclusiva raccolta delle acque di impianti agricoli, e che non presentano i seguenti caratteri identificativi:

  1. a) individuazione catastale con doppia sponda e/o denominazione propria;
  2. b) impluvi con morfologia fluviale ben distinta, con varici laterali alluvionali e/o filari di alberature e/o opere di difesa di sponda (muri, rivestimenti);

Si prescrive inoltre che:

  • - nel territorio rurale e aperto non deve essere ridotta la capacità di accumulo della rete di drenaggio delle acque di pioggia;
  • - non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi della rete agraria, in particolare ove la pendenza risulti inferiore al 5 per cento, la rete di drenaggio delle acque di pioggia deve comunque garantire una volumetria di accumulo non inferiore a 200 metri cubi per ettaro;
  • - qualunque intervento che modifichi l'assetto originario del reticolo idrografico minore dovrà essere supportato da uno studio che dimostri il funzionamento del sistema drenante nelle condizioni di partenza e con le modifiche proposte. L'indagine dovrà essere estesa all'area scolante attraverso un rilievo di dettaglio, in modo da definire i rapporti gerarchici tra le varie linee di drenaggio delle acque superficiali;
  • - anche i tombamenti, di ogni dimensione e lunghezza, dovranno essere opportunamente dimensionati e supportati da apposito progetto che dimostri la funzionalità dell'opera;
  • - in generale tutti gli interventi non dovranno essere limitati alla conservazione dello stato attuale ma prevedere il miglioramento dell'assetto idraulico complessivo;
  • - la realizzazione di nuove strade o accessi carrabili (in rilevato e non) dovrà mantenere inalterata l'efficienza del reticolo idrografico, verificando le sezioni idrauliche preesistenti ed intervenendo in caso di insufficienza.

Realizzazione di locali interrati e/o semiinterrati

Nell'intero territorio comunale è ammessa la realizzazione di locali interrati o seminterrati di qualsiasi genere soltanto a condizione che sia dimostrato che l'area non è soggetta a inondazione e a fenomeni di ristagno, oppure che si preveda la realizzazione di adeguati sistemi di autosicurezza. Nelle aree inserite nelle classi P.I.E. e P.I.M.E. del PAI è fatto divieto di realizzare locali interrati sul patrimonio edilizio esistente.

Impermeabilizzazione dei Suoli e Contenimento delle Acque Meteoriche

Al fine di contenere l'impermeabilizzazione dei suoli e i suoi effetti valgono le seguenti prescrizioni:

  • - nel tessuto insediativo esistente la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio calcolata in base al rapporto di copertura stabilito dalla pianificazione vigente per la specifica zona interessata;
  • - per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche;
  • - i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, e tutte le zone potenzialmente interessate dalla presenza/movimentazione/sversamento di sostanze inquinanti dovranno essere impermeabilizzate e dotate di un sistema di fognatura integrato con sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, dimensionate per eventi con tempo di ritorno trentennale (Tr30) e tempo di scroscio pari a 30 minuti;
  • -il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno o ad erosione superficiale.

Salvaguardie dell'Assetto Idrogeologico

Aree di ingressione del nucleo salino

Nelle aree di ingressione del nucleo salino, individuate e perimetrate come tali negli elaborati grafici di supporto al Piano Strutturale d'Area, è obbiettivo del presente piano ridurre l'area interessata dal fenomeno di salinizzazione della falda sotterranea; in tali aree è quindi vietato:

  1. a) aprire nuovi pozzi a una profondità maggiore di 10 metri dal piano di campagna;
  2. b) ampliare o approfondire i pozzi esistenti;
  3. c) aumentare la portata emunta dai pozzi;

Eventuali nuovi pozzi a servizio delle attività produttive potranno essere ammessi solo in sostituzione di altri punti di emungimento esistenti, non incidendo negativamente sul bilancio idrogeologico degli acquiferi della pianura del Fiume Cornia.

Emungimenti dal sottosuolo

L'eventualità di nuovi emungimenti di acqua dal sottosuolo, anche a fini di bonifica, dovrà essere confrontata con il delicato sistema della pianura del Fiume Cornia, in cui già oggi sono presenti fenomeni di subsidenza collegati al massiccio sfruttamento degli acquiferi.
Nuovi pozzi, ad esclusione degli usi domestici, idropotabili, igienico-sanitari (in zone non servite dal pubblico acquedotto) e per antincendio, potranno essere attivati a condizione di mantenere inalterati i volumi totali emunti, non peggiorando il bilancio idrogeologico della zona estendendo le valutazione anche ai campi pozzi che attualmente servono le attività industriali insediate. Nei pozzi di nuova apertura si prescrive l'installazione di un misuratore dei consumi da collocarsi in luogo accessibile prossimo alla testa del pozzo stesso ed a monte di qualsiasi derivazione. I proprietari o i conduttori del pozzo sono tenuti a garantire l'accessibilità e l'ispezionabilità del pozzo al personale incaricato dei controlli sulla risorsa idrica.
Saranno da preferirsi comunque soluzioni che riutilizzino le acque reflue depurate, le acque di bonifica, quelle superficiali e quelle eventualmente derivanti da impianti dissalatori dell'acqua marina.

Zone di tutela assoluta attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile

Nelle zone di tutela assoluta attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 10 metri attorno alle captazioni o derivazioni di acque sotterranee, vale una tutela assoluta e il divieto di ogni edificazione fatte salve le opere di presa e le costruzioni di servizio, come disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, sostituito per effetto del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Zone di rispetto attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile

Nelle zone di rispetto attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 200 metri attorno alle captazioni o derivazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, sostituito per effetto del comma 4 dell'articolo 94 del decreto legislativo 20 aprile 2006, n.152, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

  1. a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
  2. b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  3. c) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e
  4. d) strade;
  5. e) realizzazione di aree cimiteriali;
  6. f) spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  7. g) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  8. h) apertura di pozzi, a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  9. i) gestioni di rifiuti;
  10. j) stoccaggio di prodotti, ovvero di sostanze chimiche pericolose e di sostanze radioattive;
  11. k) l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  12. l) m) realizzazione di pozzi perdenti;
  13. m) n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azotopresente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Zone di protezione dei pozzi e delle sorgenti a uso idropotabile

Nelle zone di protezione dei pozzi e delle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 500 metri attorno alle captazioni o derivazioni, è fatto divieto di immissione diretta nel sottosuolo di reflui inquinanti e la formazione di discariche, anche temporanee, con eccezione delle discariche di inerti.

Aree di protezione delle risorse idrotermali

Nelle aree di protezione delle risorse idrotermali, individuate e perimetrale nella tavola 6 del presente R.U., si devono garantire prioritariamente gli usi turistico-termali delle risorse idriche, con uso per scopi agricoli o industriali come seconda derivazione.
Nelle aree esterne alle zone in concessione mineraria le perforazioni per l'emungimento di acqua dovranno essere supportate da esaurienti studi sulle possibili interferenze sulla risorsa termale, verificando la compatibilità dei nuovi interventi ed il loro impatto sull'acquifero termale.

Salvaguardie dell'Ambito Costiero

Nelle aree appartenenti all'ambito costiero, definito nelle cartografie di supporto al Piano Strutturale, fatte salve le normative sovraordinate vigenti in materia, per l'effettuazione di qualunque intervento di modifica del territorio (interventi edilizi stabili o temporanei, modifiche morfologiche, interventi sulle foci dei corsi d'acqua) devono essere prescritti studi di dettaglio che ne verifichino la compatibilità con l'ambiente naturale in relazione ai processi di dinamica costiera in atto; in particolare deve essere valutato l'impatto delle trasformazioni sull'evoluzione della linea di costa e delle zone dunali nell'area di interesse e quelle adiacenti, favorendo le soluzioni che, oltre a non determinare ulteriore erosione costiera, possano contribuire a ristabilire nuove condizioni di equilibrio.
Nella fascia di spiaggia attiva, cioè interessata dal moto ondoso, devono evitarsi interventi di tipo rigido che, oltre a determinare una locale sottrazione della risorsa naturale costituita dalla spiaggia, possono generare fenomeni erosivi della linea di riva per mancata dissipazione dell'energia e conseguente innesco di fenomeni di riflessione.
Nelle foci dei corsi d'acqua e nel litorale marittimo prospiciente, ogni intervento in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua deve essere definito sulla base di idonei studi idrologico-idraulici per tempo di ritorno di 200 anni opportunamente correlati con studi meteomarini.

Art. 45 Fattibilità alle trasformazioni

In relazione alla fragilità dei luoghi, dedotta dagli studi effettuati, e con riferimento agli elementi che determinano tale fragilità, vengono definite, nel rispetto delle salvaguardie introdotte Piano Strutturale e dei criteri definiti dal D.P.G.R. 26/r del 27 aprile 2007, le condizioni per la fattibilità degli interventi consentiti dal Regolamento Urbanistico.
Laddove le previsioni insediative e/o infrastrutturali sono individuate univocamente, la classe di fattibilità relativa all'intervento massimo consentito è definita a livello cartografico, dove è riportata la fattibilità prevalente tra quella relativa agli aspetti geomorfologici, idraulici e della tutela della risorsa idrica.
Nei simboli grafici inseriti nelle cartografie sono comunque indicati, al pedice del valore di fattibilità prevalente, le classi corrispondenti agli aspetti analizzati.
Quando invece, come per le zone appartenenti al territorio rurale e aperto, i nuovi interventi non sono univocamente definiti, allora la fattibilità è definita attraverso una matrice dalla quale è possibile trarre per qualunque combinazione di ambito-intervento-classe di pericolosità (geomorfologica, idraulica) il corrispettivo grado di fattibilità.

Art. 46 Fattibilità per aspetti geomorfologici

Classe di Fattibilità F.1.g (Fattibilità senza particolari limitazioni)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
Per gli interventi edilizi di modesto impatto, riferiti ad opere di volume lordo inferiore a centocinquanta metri cubi con altezza in gronda inferiore a sei metri, che ricadono in questa classe, la caratterizzazione geotecnica del terreno a livello di progetto, può essere ottenuta per mezzo di raccolta di notizie riferite ad indagini
precedenti eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti; le indagini in sito possono essere quindi omesse ma la validità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con un'apposita relazione geotecnica sulle fondazioni.
Gli interventi di nuova edificazione, di Ristrutturazione Urbanistica, di Sostituzione Edilizia o di Ristrutturazione Edilizia (con significativa variazione dell'entità e/o della distribuzione dei carichi sul terreno di fondazione) dovranno comunque essere supportati da specifiche ed adeguate indagini geognostiche, che amplino le conoscenze sulle caratteristiche litologiche e le problematiche evidenziate nelle cartografie tematiche inserite nel Quadro Conoscitivo dello Strumento Urbanistico.

Classe di Fattibilità F.2.g (Fattibilità con normali vincoli)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
In particolare, nelle aree ricadenti nella Classe F.2.g – Fattibilità con normali vincoli, individuate e perimetrate come tali negli elaborati grafici delle indagini allegate al presente Regolamento, l'ammissibilità di qualsiasi intervento edilizio, infrastrutturale, tecnologico e di trasformazione morfologica è subordinata all'effettuazione e alle risultanze di un'apposita indagine geognostica e geotecnica a norma delle vigenti norme, statali e regionali, valutando comunque l'opportunità di interventi di bonifica e di miglioramento dei terreni e/o l'adozione di tecniche di fondazione di un certo impegno.
Le indagini geognostiche devono costituire integrazione al quadro conoscitivo del presente piano e pertanto i dati bibliografici di qualunque provenienza sono ammissibili soltanto a integrazione della campagna geognostica effettuata, oppure a condizione che siano relativi all'ambito specifico dell'intervento.
I progetti di ogni intervento dovranno essere supportati da studi di dettaglio afferenti a un intorno significativo del sito dell'intervento, non inferiore a:

  1. a) un'area di raggio pari a 200 metri ove si tratti di un intervento puntuale, quale la realizzazione di un singolo edificio;
  2. b) una fascia laterale, ovvero perimetrale, non inferiore a 200 metri ove si tratti di interventi lineari, quali elementi di viabilità o impianti a rete, ovvero di interventi riguardanti ambiti areali, quali lottizzazioni edificatorie o modifiche morfologiche dei terreni;

Qualora l'intervento ricada nella Classe di Pericolosità Geomorfologica G.2c devono in ogni caso essere effettuati:

  • a) indagini geognostiche specifiche, che devono costituire integrazione al quadro conoscitivo disponibile e pertanto i dati bibliografici di qualunque provenienza sono ammissibili soltanto a integrazione della campagna geognostica effettuata, oppure a condizione che siano relativi all'ambito specifico dell'intervento;
  • b) interventi di bonifica e di miglioramento dei terreni e/o l'adozione di tecniche di fondazione di un certo impegno;
  • c) scelte del tipo di fondazione in grado da garantire una uniforme distribuzione dei carichi e assicurare una rigidità complessiva della struttura capace di assorbire gli eventuali cedimenti differenziali.

Classe di Fattibilità F.3.g (Fattibilità condizionata)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
In particolare, nelle aree ricadenti nella Classe F.3.g - Fattibilità condizionata, indicate negli elaborati grafici di corredo del presente studio, potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza.
La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio, è subordinata alla verifica dello stato di stabilità dell'area sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza.
Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
Gli studi di carattere geologico, idrogeologico e geotecnico di cui sopra, devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino Regionale Toscana Costa il quale, nei casi previsti dalla normativa sovraordinata, si esprimerà sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiranno implementazione del quadro conoscitivo del Piano.


In tali aree sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente.
Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.


A livello di Piano Attuativo, dovranno essere individuate le problematiche connesse alle trasformazioni urbanistiche, in relazione alle modifiche morfologiche eventualmente previste ed alle caratteristiche litotecniche e giaciturali del substrato interessato dai sovraccarichi indotti dai nuovi interventi.
Tali sintesi dovranno essere dedotte dai dati acquisiti mediante indagini geognostiche appositamente effettuate, spazialmente distribuite nell'area in modo da definire gli assetti geometrici fondamentali del sottosuolo. Tali condizioni dovranno essere applicate anche ai progetti edilizi del Comparto della Grande industria non soggetti a Piano Attuativo.
Nel caso i singoli interventi discendano da Piani Attuativi redatti secondo le precedenti indicazioni, le indagini geologico-tecniche di supporto dovranno approfondire le problematiche emerse, aumentando il dettaglio delle informazioni di sottosuolo in relazione alla tipologia di intervento edilizio in progetto.
Per gli altri interventi diretti le indagini geologico-tecniche dovranno comunque basarsi su dati di sottosuolo, localizzati nell'area di intervento, che permettano la definizione di un modello geologico e geotecnico locale.
In tali aree sono consentiti, i seguenti interventi:

  1. I. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti al Titolo II – Capo I .
  2. II. Interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti al Titolo II – Capo I, che non comportino aumento di superficie o di volume, purchè siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento.
  3. III. Gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume.
  4. IV. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio ( così come definiti al Titolo II – Capo I) per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.
  5. V. Gli interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino.
  6. VI. Nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici; il Bacino si esprime sulla coerenza degli studi e del progetto preliminare delle suddette opere con gli obiettivi e gli indirizzi del presente Piano e dei propri atti di pianificazione.
  7. VII. interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano.
  8. VIII. opere che non siano qualificabili come volumi edilizi

Classe di Fattibilità F.4.g (Fattibilità limitata)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.
In particolare, nelle aree ricadenti nella Classe F.4.g - Fattibilità limitata, indicate negli elaborati grafici di corredo del presente studio potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.
La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.
Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
Gli studi di carattere geologico, idrogeologico e geotecnico di cui sopra, devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino Regionale Toscana Costa il quale si esprimerà sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiranno implementazione del quadro conoscitivo del Piano.


Sono comunque consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente.
Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.
In generale:

  1. a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
  2. b) ;
  3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati.
  5. e) sono ammessi gli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, purché siano previsti, ove necessario, interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento, nonché l'installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno; della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

In tali aree sono altresì permessi:

  1. I. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti al Titolo I – Capo II .
  2. II. Interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al Titolo I – Capo II, che non comportino aumento di superficie o di volume, purchè siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento.
  3. III. Gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume.
  4. IV. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio (così come definiti al Titolo II – Capo I) per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.
  5. V. Gli interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino Regionale Toscana Costa sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino.
  6. VI. Nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici; il Bacino regionale Toscana Costa si esprime sulla coerenza degli studi e del progetto preliminare delle suddette opere con gli obiettivi e gli indirizzi dei propri atti di pianificazione.

Art. 47 Fattibilità per aspetti idraulici

Classe di Fattibilità F.1.i (Fattibilità senza particolari limitazioni)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
Tuttavia, anche in queste aree, qualora si intervenga modificando il sistema di scolo e di drenaggio locale, è necessario condurre specifiche analisi sulla funzionalità del sistema di scolo delle acque meteoriche, verificandone l'efficienza sia nello stato attuale che in quello di progetto, estendendo l'indagine all'area scolante attraverso un rilievo di dettaglio della rete drenante, in modo da definire i rapporti gerarchici tra le varie linee di drenaggio delle acque superficiali. Anche in assenza di modifiche al reticolo idraulico locale, l'attenzione dovrà essere posta particolarmente ai tratti tombati ed agli attraversamenti viari ed infrastrutturali che, in caso di insufficienza (riferita ad eventi con tempo di ritorno trentennale, Tr30, per le fognature bianche e duecentennale, Tr200, per i corsi d'acqua), dovranno essere opportunamente adeguati.

Classe di Fattibilità F.2.i (Fattibilità con normali vincoli)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
I nuovi interventi dovranno essere corredati da verifiche sul dimensionamento delle opere di drenaggio e di canalizzazione in rapporto alla superficie di raccolta delle acque, quali tetti, piazzali e altri spazi scoperti impermeabilizzati, alla pioggia critica oraria, rilevata dai pluviometri di competenza dell'area, con tempo di ritorno trentennale, e agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguire dall'area di intervento fino al corpo idrico recettore. Nei casi di interventi insediativi disciplinati da piani attuativi, e comunque di rilevanti dimensioni, deve essere fatto obbligo al progetto delle opere di urbanizzazione di comprendere anche la rete di smaltimento delle acque superficiali in un congruo intorno, nonché di garantire che non sia in alcun modo compromessa la funzionalità idraulica della rete drenante, né a monte né a valle dell'intervento insediativo. In ogni caso ai progetti delle opere di urbanizzazione deve essere fatto obbligo di prevedere le opere di mitigazione degli effetti, quali attenuatori della velocità, aree di accumulo, aree per la dispersione dell'energia, e simili.

Classe di Fattibilità F.3.i (Fattibilità condizionata)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
Nel dettaglio, la fattibilità dei progetti di realizzazione di infrastrutture, edificazioni, trasformazioni morfologiche, non diversamente localizzabili, deve essere subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree.
La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territori, è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.
Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento (reticolo P.A.I.)., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle.
Laddove non siano disponibili studi idraulici di dettaglio condotti a livello di pianificazione urbanistica, dovranno essere prodotti nuovi studi che ne integrino i contenuti e che dettaglino le condizioni di rischio idraulico locale, integrando il quadro conoscitivo generale: a tale scopo i nuovi studi idrologici ed idraulici dovranno attenersi ai criteri definiti Piano Regionale Toscana Costa, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi e agli indirizzi degli atti di pianificazione.

In tali aree sono inoltre consentiti gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, e da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva.
Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali.
I progetti preliminari degli interventi strutturali di messa in sicurezza sono sottoposti al parere del Bacino Regionale Toscana Costa che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.


La messa in sicurezza rispetto a eventi di inondazione con tempo di ritorno di 200 anni , nei confronti di nuovi volumi in singoli lotti nell'ambito del contesto edificato (Tessuto Insediativo Urbano), nonché il completamento di zone di espansione che risultino già convenzionate, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano di Assetto Idrogeologico (Bacino Regionale Toscana Costa) potrà essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, alle seguenti condizioni:

  1. a) dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione del pericolo per persone e beni;
  2. b) gli interventi di messa in sicurezza non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  3. c) estensione dell'intervento limitata all'area sottostante agli edifici oggetto di trasformazione.

Possono comunque essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.
Nelle aree interessate da potenziali inondazioni per tempi minori o uguali a 200 anni, le nuove recinzioni in progetto non dovranno costitituire ostacolo al deflusso delle acque; la realizzazione di muri o cordoli sopraelevati rispetto al piano di campagna dovrà essere supportata da studi specifici che analizzino gli aspetti idraulici indotti dagli interventi in progetto.
Per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse, deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 (prevedendo comunque interventi tesi alla riduzione del rischio idraulico) .


Rispetto al patrimonio edilizio esistente all'interno del sistema insediativo sono consentiti:

  1. I) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che possono pervenire ad un riassetto complessivo degli organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti, escluso nuovi volumi interrati alle seguenti condizioni:
    • dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni,anche tramite sistemi di autosicurezza;
    • dimostrazione che l'intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle.
  2. II) le opere che non siano qualificabili come volumi edilizi, purché realizzati con criteri di sicurezza idraulica e senza aumento di rischio in altre aree;
  3. III) ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali;
  4. IV) interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei seguenti casi:
    • Interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato.
    • Interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavori, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.

Nelle zone del Territorio Rurale e Aperto destinate ad uso agricolo, le opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purchè, siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indespansabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione massima di 100 mq.
Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;

Classe di Fattibilità F.4.i (Fattibilità limitata)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di pianificazione urbanistica, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.
Le aree che risulteranno interessate da fenomeni di inondazioni per eventi con tempi di ritorno non superiori a 20 anni, non potranno essere oggetto di previsioni edificatorie, salvo che per infrastrutture a rete e opere pubbliche non diversamente localizzabili.
In tali aree le nuove opere e infrastrutture pubbliche devono essere realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, non precludendo la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree.
Quanto sopra deve risultare da studi idrologici ed idraulici dovranno attenersi ai criteri definiti Piano Regionale Toscana Costa, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi e agli indirizzi degli atti di pianificazione.


Nel dettaglio, la fattibilità dei progetti di realizzazione di infrastrutture, edificazioni, trasformazioni morfologiche non diversamente localizzabili, deve essere subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree.
La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio, è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.
Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento (reticolo P.A.I.), non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Laddove non siano disponibili studi idraulici di dettaglio condotti a livello di pianificazione urbanistica, dovranno essere prodotti nuovi studi che ne integrino i contenuti e che dettaglino le condizioni di rischio idraulico locale, implementando il quadro conoscitivo generale: : a tale scopo i nuovi studi idrologici ed idraulici dovranno attenersi ai criteri definiti Piano Regionale Toscana Costa, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi e agli indirizzi degli atti di pianificazione.


In tali aree sono inoltre consentiti interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, e da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva.
I progetti preliminari degli interventi strutturali di messa in sicurezza sono sottoposti al parere del Bacino Regionale Toscana Costa che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.
Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali.


La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data di entrata in vigore del Piano di Assetto Idrogeologico (Bacino Regionale Toscana Costa), fatto salvo quanto previsto al successivo comma, è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.
La messa in sicurezza rispetto a eventi di inondazione con tempo di ritorno di 200 anni, , nei confronti di nuovi volumi in singoli lotti nell'ambito di un contesto edificato (Tessuto Insediativo Urbano), nonché il completamento di zone di espansione che risultino già convenzionate, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano di Assetto Idrogeologico (Bacino Regionale Toscana Costa) potrà essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, alle seguenti condizioni:

  1. a) dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione del pericolo per persone e beni;
  2. b) gli interventi di messa in sicurezza non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  3. c) estensione dell'intervento limitata all'area sottostante agli edifici oggetto di trasformazione.

Possono comunque essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.
Le nuove recinzioni in progetto non dovranno costitituire ostacolo al deflusso delle acque; la realizzazione di muri o cordoli sopraelevati rispetto al piano di campagna dovrà essere supportata da studi specifici che analizzino gli aspetti idraulici indotti dagli interventi in progetto.
Per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse, deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 (prevedendo comunque interventi tesi alla riduzione del rischio idraulico).


Sul patrimonio edilizio esistente (Tessuto Insediativo Urbano), sono consentiti gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta né di nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali.
Sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei seguenti casi:

  • interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato.
  • interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavori, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.

Sono inoltre consentiti nelle zone del Territorio Rurale e Aperto destinate ad uso agricolo, le opere e gli impianti pere usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purchè, siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indespansabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione massima di 100 mq.


Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;

Art. 48 Fattibilità per aspetti relativi alla tutela della risorsa idrica

Classe di Fattibilità F.1.t (Fattibilità senza particolari limitazioni)

In queste aree non sono stabilite particolari disposizioni relativamente allo smaltimento dei liquami e/o all'emungimento di acqua dal sottosuolo.

Classe di Fattibilità F.2.t (Fattibilità con normali vincoli)

Per queste aree valgono le seguenti disposizioni:

  1. a) i sistemi di smaltimento delle acque di scarico provenienti da edifici per usi civili dovranno essere adeguati a quanto previsto dal D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R;
  2. b) sono regolamentati gli spandimenti di liquami e fanghi, compresi quelli a usi
  3. c) agricoli;
  4. d) l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti è regolamentato e controllato affinché i quantitativi utilizzati siano quelli strettamente necessari;
  5. e) il pascolamento intensivo e l'allevamento sono regolamentati e controllati avendo cura che la pratica e la permanenza non siano eccessivi;
  6. f) i parcheggi adibiti alla sosta di mezzi pesanti, le aree di rimessaggio dei veicoli o di movimentazione delle merci, i distributori di carburante, gli autolavaggi, le aree di pertinenza delle autofficine o autocarrozzerie, nonché le zone destinate alle attività produttive in genere, devono essere dotate di sistemi di raccolta e smaltimento o raccolta e/o trattamento delle acque di dilavamento, comprese la acque meteoriche, le cui dimensioni devono essere calcolate su un tempo di ritorno di 30 anni per una pioggia oraria di 30 minuti;

Classe di Fattibilità F.3.t (Fattibilità condizionata)

In queste zone sono da attuarsi le seguenti disposizioni:

  1. a) l'apertura di nuovi pozzi è soggetta a una verifica idrogeologica dell'influenza degli emungimenti previsti sulla stabilità delle strutture esistenti in superficie
  2. b) i sistemi di smaltimento delle acque di scarico provenienti da edifici per usi civili dovranno essere adeguati a quanto previsto dal D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R, preferendo i sistemi stagni a svuotamento periodico, la percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio e le fitodepurazioni con ricircolo dei liquami.
  3. c) sono vietati gli spandimenti di liquami e fanghi, compresi quelli a usi agricoli;
  4. d) l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti è regolamentato e controllato affinché i quantitativi utilizzati siano quelli strettamente necessari;
  5. e) il pascolamento intensivo e l'allevamento sono regolamentati e controllati avendo cura che la pratica e la permanenza non siano eccessivi;
  6. f) i parcheggi adibiti alla sosta di mezzi pesanti, le aree di rimessaggio dei veicoli o di movimentazione delle merci, i distributori di carburante, gli autolavaggi, le aree di pertinenza delle attività industriali, delle autofficine o autocarrozzerie, nonché le zone destinate alle attività produttive in genere, devono essere dotate di sistemi di raccolta e smaltimento o raccolta e/o trattamento delle acque di dilavamento, comprese le acque meteoriche, le cui dimensioni devono essere calcolate su un tempo di ritorno di 30 anni per una pioggia oraria di 30 minuti;
  7. g) è opportuno che siano progressivamente adeguate e, possibilmente, trasferite, le attività in essere inquadrabili come centri di pericolo.

Classe di Fattibilità F.4.t (Fattibilità limitata)

In queste zone sono da attuarsi le seguenti disposizioni:

  1. a) l'apertura di nuovi pozzi è soggetta a una verifica idrogeologica dell'influenza degli emungimenti previsti sulla stabilità delle strutture esistenti in superficie;
  2. b) i sistemi di smaltimento delle acque di scarico provenienti da edifici per usi civili dovranno essere adeguati a quanto previsto dal D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R, preferendo i sistemi stagni a svuotamento periodico, la percolazione nel terreno mediante sub irrigazione con drenaggio e le fitodepurazioni con ricircolo dei liquami;
  3. c) sono vietati gli spandimenti di liquami e fanghi, compresi quelli a usi agricoli;
  4. d) l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti è regolamentato e controllato affinché i quantitativi utilizzati siano quelli strettamente necessari;
  5. e) il pascolamento intensivo e l'allevamento sono regolamentati e controllati avendo cura che la pratica e la permanenza non siano eccessivi;
  6. f) i parcheggi adibiti alla sosta di mezzi pesanti, le aree di rimessaggio dei veicoli o di movimentazione delle merci, i distributori di carburante, gli autolavaggi, le aree di pertinenza delle attività industriali, delle autofficine o autocarrozzerie, nonché le zone destinate alle attività produttive in genere, devono essere dotate di sistemi di raccolta e smaltimento o raccolta e/o trattamento delle acque di dilavamento, comprese le acque meteoriche, le cui dimensioni devono essere calcolate su un tempo di ritorno di 30 anni per una pioggia oraria di 30 minuti;
  7. g) è opportuno che siano progressivamente adeguate e, possibilmente, trasferite, le attività in essere inquadrabili come centri di pericolo.

Art. 49 Fattibilità alle trasformazioni nel territorio rurale e aperto

Le trasformazioni consentite dallo Strumento Urbanistico in oggetto spaziano dalle attività rurali connesse, fino alla progettazione edilizia nel territorio rurale, con interventi sul patrimonio edilizio esistente (edifici rurali, annessi agricoli e relative pertinenze).
La possibilità di attuare le singole trasformazioni è definita all\'interno di areali che costituiscono gli ambiti normativi, all\'interno dei quali però l\'area di intervento non è definitivamente localizzata, né è definita la tipologia dell\'intervento.
Per questo la fattibilità degli interventi ammessi all\'interno del territorio agricolo è stata definita attraverso una matrice (Allegato 1) dalla quale è possibiletrarre per qualunque combinazione di ambito-intervento-classe di pericolosità (geomorfologica, idraulica) il corrispettivo grado di fattibilità.
La matrice è stata impostata prendendo spunto dal D.C.R.T. 27 aprile 2007 n.26/R, adeguandola alle realtà territoriali dei Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto ed alla casistica degli interventi ammessi.
Le tipologie di intervento, all\'interno degli stessi ambiti normativi, sono state distinte e/o raggruppate in funzione del loro impatto sul territorio.


Il grado di fattibilità di un intervento viene stabilito nel modo seguente:

  1. a) si individua nelle carte di pericolosità la classe di appartenenza dell\'intervento;
  2. b) si definisce la tipologia dell\'intervento;
  3. c) dall\'incrocio delle informazioni suddette si individua nella tabella della fattibilità la classe corrispondente all\'intervento distintamente per i due diversi aspetti della pericolosità: geomorfologica e idraulica;
  4. d) la fattibilità dell\'intervento è quella prevalente tra i giudizi corrispondenti ai vari aspetti della pericolosità.

Art. 50 Fattibilità alle trasformazioni del tessuto insediativo urbano

La fattibilità per gli aspetti geomorfologici degli interventi di minor rilievo ammessi nella stessa zona quali:

  1. a) manutenzione e restauro conservativo;
  2. b) ristrutturazione senza variazione di carichi sul terreno;
  3. c) adeguamenti di natura igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento di barriere architettoniche;
  4. d) realizzazione di recinzioni, pertinenze e manufatti precari

corrisponde alla Classe 2.


La fattibilità per gli aspetti idraulici degli interventi di minor rilievo ammessi nella stessa zona quali:

  1. a) manutenzione e restauro conservativo;
  2. b) ristrutturazione edilizia;
  3. c) adeguamenti di natura igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento di barriere architettoniche;
  4. d) ampliamenti senza aumento di superficie coperta;
  5. e) realizzazione di recinzioni, pertinenze e manufatti precari

corrisponde alla Classe 2.

CAPO IV REGOLE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 51 Regole per la tutela dell'aria e del clima acustico

La nuova edificazione di manufatti destinati ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti è ammessa previa valutazione degli effetti che le emissioni generano sulla qualità dell'aria nonché dietro dimostrazione della fattibilità e del relativo impegno all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.
La valutazione di cui al comma 1 contiene la descrizione delle modalità e delle misure previste per evitare, ridurre, compensare effetti negativi del progetto sulla qualità dell'aria, attraverso l'attivazione di azioni dirette e indirette che permettano la riduzione, nell'ambito oggetto di intervento e negli ambiti comunque interessati dagli impatti, di emissioni inquinanti paragonabili alle maggiori emissioni derivanti dal nuovo impianto.
Per azioni dirette o indirette si intendono:

  • - realizzazione di impianti di abbattimento degli inquinanti;
  • - realizzazione di impianti di teleriscaldamento che permettano la dismissione di quote analoghe di impianti termici;
  • - realizzazione di aree verdi compensative e assorbenti gli inquinamenti;
  • - rinaturalizzazione di aree degradate per creare aree di compensazione;
  • - contributi economici o realizzazione diretta di opere e misure di contenimento e compensazione dell'inquinamento atmosferico anche esternamente alle aree oggetto di intervento, in particolare in ordine agli effetti cumulativi;

Gli obblighi relativi alle azioni di cui al comma 2 sono contenuti nella convenzione che accompagna il piano attuativo o in specifico atto d'obbligo di corredo al progetto, in assenza di piano attuativo.
Per le seguenti attività e relativi interventi necessari a realizzarle, sono obbligatorie la verifica degli effetti sulla risorsa aria e l'adozione di provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, sia da traffico veicolare, sia da processi di combustione:

  • -nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d'uso per la creazione di attività che comportano un elevato numero di fruitori, (impianti sportivi, pubblici o privati, strutture di media e grande distribuzione, aree fieristiche, attrezzature pubbliche o private di forte richiamo della popolazione);
  • - trasformazioni comportanti effetti critici elevati o molto elevati sulla risorsa aria, con riferimento alla classificazione derivante dall'applicazione della tabella di cui all'art. 10 comma 5.

Ai fini di cui al comma 4 il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione, valuta:

  1. a) i volumi di traffico indotto e le emissioni specifiche generati dalla trasformazione e la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistenti;
  2. b) la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte:
    • alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
    • al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili;
    • alla creazione di aree verdi di compensazione degli inquinamenti atmosferici cedute all'amministrazione comunale quali dotazioni territoriali oltre gli standard di legge.

La valutazione di cui al comma 5 è sviluppata nell'ambito dell'elaborato di cui all'art. 10 comma 2. Tale elaborato illustra il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni proposte, ovvero dimostra l'eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui al precedente comma 5. Nella scelta delle soluzioni relative all'area oggetto della trasformazione viene considerato e prioritariamente attuato quanto previsto dagli specifici piani di settore vigenti.
Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'Amministrazione comunale, che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento ovvero di richiedere misure compensative ovvero di non ammettere gli interventi in assenza di fattibilità della compensazione.

Tutela del clima acustico

Le trasformazioni fisiche o funzionali degli edifici esistenti e gli interventi di nuova edificazione devono dimostrare di garantire il rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore definiti nella vigente normativa di settore e devono conformarsi alla classe acustica della zona in cui ricadono ovvero presentare apposito piano di risanamento acustico ai sensi del vigente piano comunale di classificazione acustica.
Nelle aree attribuite alle classi acustiche I e II dal vigente piano di classificazione acustica del territorio comunale non sono ammessi usi per attività produttive che comportino emissioni acustiche superiori ai limiti delle relative classi di destinazioni d'uso del territorio sia mediante nuova edificazione, sia mediante trasformazione fisica o funzionale di edifici esistenti.
Nelle aree attribuite alla classe acustica V e VI dal vigente piano di classificazione acustica del territorio comunale non sono ammessi usi residenziali, ad esclusione delle residenze necessarie al personale di custodia ove ammesse dal presente Regolamento urbanistico, sia mediante nuova edificazione, sia mediante trasformazione fisica o funzionale di edifici esistenti.
Nei casi di interventi su manufatti esistenti adibiti ad usi non conformi alla classe acustica stabilita nel vigente piano comunale di classificazione acustica, é obbligatorio adottare misure adeguate a contenere e ridurre i livelli di inquinamento acustico, quali l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore o la messa in opera di barriere acustiche.

Art. 52 Regole per la tutela dell'acqua

Al fine di garantire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica e l'equilibrio del bilancio idrico si applicano le relative disposizioni del vigente Regolamento edilizio, ferma restando la prevalenza delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque.
Gli interventi elencati di seguito sono obbligatoriamente subordinati all'approfondimento dell'analisi degli effetti che possono comportare sul sistema acqua e all'adozione delle misure tecniche e gestionali necessari a garantire un adeguato approvvigionamento, la riduzione dei prelievi idrici e l'eliminazione degli sprechi:

  1. a) trasformazioni che possono dare luogo ad utenze con consumi idrici superiori 0 uguali a 10.000 mc/anno;
  2. b) trasformazioni comportanti effetti critici elevati o molto elevati sulla risorsa idrica, con riferimento alla classificazione derivante dall'applicazione della tabella di cui all'art. 10 comma 5.

Ai fini di cui al comma 3 il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione:

  • - valuta il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione e il suo impatto sul bilancio idrico complessivo del Comune;
  • - verifica la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici e alla eliminazione degli sprechi quali:
    • - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
    • - la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
    • - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
    • - l'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività produttive;
    • - l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
  • - dà atto, previa certificazione della competente Autorità di Ambito, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale fabbisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche e opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano.

La valutazione di cui al comma 3 è sviluppata nell'ambito dell'elaborato di cui all'art. 10 comma 2. Tale elaborato illustra il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni proposte, ovvero dimostra l'eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui al precedente comma 3. Nella scelta delle soluzioni relative all'area oggetto della trasformazione viene considerato e prioritariamente attuato quanto previsto dagli specifici piani di settore vigenti.
Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'Amministrazione comunale, che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento ovvero di richiedere misure compensative ovvero di non ammettere gli interventi in assenza di fattibilità della compensazione.
In tutti di intervento ammessi dalle presenti norme è fatto comunque obbligo di:

  • a) prevedere l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel sistema insediativo urbano;
  • b) effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
  • c) prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile (sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, qualsiasi altro dispositivo utile ai fini del risparmio idrico);
  • d) dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e/o di captazione delle acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici.

Ai fini della tutela della qualità delle risorse idriche, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione:

  • - valuta il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e il suo impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
  • - dà atto, previa certificazione della competente Autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui e prevede il collegamento alla rete fognaria esistente;
  • - qualora accerti l'inadeguatezza della rete fognaria e del sistema depurativo, prevede la possibilità del collegamento ai collettori fognari se adeguati, provvedendo nel frattempo a realizzare sistemi provvisori individuali di smaltimento, nel rispetto della normativa vigente, da dismettere, senza oneri per il gestore del servizio, al momento della realizzazione dei sistemi centralizzati;
  • - qualora accerti l'assenza di disponibilità depurativa e l'impossibilità di collegamento alla rete fognaria, prevede la realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, prioritariamente tramite la messa in opera di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche.

La valutazione di cui al comma 7 è sviluppata nell'ambito dell'elaborato di cui all'art. 10 comma 2. Tale elaborato illustra il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni proposte, ovvero dimostra l'eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui al precedente comma 7. Nella scelta delle soluzioni relative all'area oggetto della trasformazione viene considerato e prioritariamente attuato quanto previsto dagli specifici piani di settore vigenti.

Art. 53 Regole per la tutela del suolo e del sottosuolo

Per le aree ricadenti nei siti da bonificare indicati dal piano regionale di bonifica dei siti inquinati sono prescritti:

  • a) il divieto di attivazione di utilizzazioni dell'area diverse da quella specifica in essere, fino all'avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica;
  • b) l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui compete l'intervento;
  • c) l'utilizzazione dell'area esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia di Livorno.

Art. 54 Regole per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico

Il Regolamento Urbanistico individua nella tavola 6 le Distanze di Prima Approssimazione, ai sensi della Legge n. 36 del 2001e Decreto del 29 maggio 2008.
Gli interventi di nuova costruzione o mutamento di destinazione verso funzioni abitative ovvero verso funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore potranno essere realizzati se esterni alla fascia di rispetto, la cui ampiezza ed i relativi dati di calcolo saranno forniti dal proprietario/gestore della linea elettrica. Il proponente l'intervento è tenuto ad integrare il progetto con i dati suddetti.

Art. 55 Regole per la gestione dei rifiuti

Al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi del presente articolo, ferma restando la prevalenza delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione dei rifiuti (Regione, Provincia, Comunità di Ambito Territoriale Ottimale,) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale per la gestione dei rifiuti, Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, Piano industriale per la gestione dei rifiuti).
Negli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica comportanti la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione, nonché nei progetti relativi alla sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con particolare riferimento a quelli destinati a servizi pubblici e/o per uso collettivo, e nelle trasformazioni disciplinate da piani attuativi, è fatto obbligo di prevedere aree da destinare alla realizzazione di isole ecologiche, intese come insiemi di contenitori per la raccolta anche in forma differenziata dei rifiuti, o comunque di garantire la possibilità dell'ubicazione di campane e cassonetti per la medesima raccolta.
Nella scelta delle aree di cui al commi 2 devono essere considerate e garantite le esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta in relazione al sistema utilizzato nella zona, e che la distanza massima tra isola ecologica e utenti non deve di norma superare il chilometro.
Per tutte le trasformazioni previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione, è obbligato a:

  • - stimare quantità e caratteristiche dei rifiuti prodotti dalle funzioni insediate e loro incidenza sul sistema di raccolta dei rifiuti esistente;
  • - prevedere le attrezzature e gli spazi necessari a soddisfare le esigenze di raccolta anche in forma differenziata dei rifiuti prodotti, di cui al comma 2.

Nei progetti di nuova viabilità o di adeguamento della viabilità esistente si deve tener conto dell'ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 56 Regole per la tutela dall'inquinamento luminoso

Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione, appalto o installazione, dovranno essere eseguiti secondo criteri "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico".
Ai fini di cui al comma 1, dovranno essere rispettate Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna di cui alla deliberazione di Giunta regionale 27 settembre 2004, n. 962, in particolare:

  • a) dovranno essere utilizzate sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione o con efficienze luminose equivalenti o superiori, a meno che altri tipi di sorgenti non siano richieste dove è necessaria una corretta percezione dei colori;
  • b) dovranno essere utilizzate sorgenti di luce con ottiche "cut-off" con intensità luminosa massima, a 90°, non superiore a 0 cd per 1000 lumen, o, a 70° non superiore a 350 cd per 1000 lumen, con vetri di protezione piatti ad incasso equipaggiate con lampade al sodio ad alta e bassa pressione o comunque con rapporto Lumen/Watt non inferiore a 90.

Per gli impianti sportivi non è obbligatorio l'utilizzo di lampade al sodio e in ogni caso dovranno essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione della luce verso l'alto e al di fuori degli impianti medesimi.
Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l'inquinamento luminoso, gli impianti di cui al comma 1 dovranno, essere equipaggiati dei seguenti dispositivi in grado di ridurre la quantità di luce emessa dopo le ore 23.00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24.00 nel periodo di ora legale:

  1. - orologi o dispositivi notte-mezzanotte;
  2. - cablaggi bipotenza per lampade con potenze uguali o superiori a 100 watt;
  3. - riduttori di flusso luminoso, non applicabili, però, a lampade al sodio a bassa pressione, per lampade con potenza uguale o superiore a 100 watt.

Le ottiche di cui al comma 2 lettera b, negli impianti di uso stradale o similare, ovvero nell'illuminazione di piazzali, svincoli e parcheggi, anche se privati, dovranno essere montate parallelamente alle superfici da illuminare o con inclinazione massima di 5° e solo esclusivamente su pali dritti.
Le ottiche preesistenti, montate diversamente, potranno essere adeguate ai criteri di cui al comma 5 mediante la sola inclinazione secondo i valori indicati.
Per l'illuminazione pubblica o privata è fatto divieto di utilizzare, fasci di luce orientati dal basso verso l'alto. A tal fine fari, torri-faro e riflettori, illuminanti parcheggi, piazzali, giardini, monumenti, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e commerciali di ogni tipo dovranno obbligatoriamente avere, rispetto al terreno, un'inclinazione non superiore a 30 gradi se simmetrici, con idonei schermi per evitare dispersioni verso l'alto, e a 0 gradi se asimmetrici. In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori delle aree da illuminare. Tale disposizione si applica anche alle insegne pubblicitarie non dotate di luce propria.
Nell'illuminazione degli edifici dovrà essere utilizzata la tecnica "radente dall'alto"; solo nei casi di assoluta e comprovata impossibilità di attuazione, e per edifici e manufatti di particolare e comprovato pregio architettonico, è ammessa la deroga a patto che i fasci di luce rimangano almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, in ogni caso, entro il suo perimetro.

Art. 57 Regole per il risparmio energetico e criteri localizzativi impianti energetici da fonti rinnovabili

efficienza energetica

Nuovi insediamenti e interventi di sostituzione dei tessuti abitativi sono consentiti solo se viene garantito l'accesso a servizi di interesse pubblico fra cui la disponibilità di energia.
Le nuove edificazioni e le ristrutturazioni delle unità immobiliari sono progettate e messe in opera in modo tale da contenere, in relazione al progresso della tecnica ed in modo efficiente sotto il profilo dei costi, le necessità di consumo di energia, in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche è obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50% del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici.
La progettazione di nuovi assetti morfologici insediativi, derivanti da azioni di trasformazione comportanti nuova edificazione e da ristrutturazioni urbanistiche, e la progettazione degli edifici, di iniziativa pubblica o privata, deve tener conto, quanto più possibile, di:

  • - standard di illuminazione naturale e condizione solare, in relazione alle diverse destinazioni degli edifici;
  • - garanzia dell'accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche locali e legate alla morfologia del tessuto urbano;
  • - garanzia dell'esposizione al sole per tutto il giorno degli impianti solari realizzati o progettati;
  • - garanzia di schermature opportune (prodotte anche da volumi edificati circostanti) per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, pur consentendo una buona illuminazione interna;
  • - garanzia di utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
  • - riduzione dell'effetto "sacca termica", mitigazione dei picchi di temperatura durante l'estate e controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell'albedo delle superfici di pavimentazione pubblica;
  • - adozione di tecniche passive che migliorino l'efficienza energetica degli edifici;
  • - utilizzo di tecniche di bioarchitettura e di bioedilizia;
  • - uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;
  • - realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
  • - promozione del “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, energy cascading);
  • - adozione, ove possibile, di sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Per l'autorizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si richiamano, per quanto direttamente efficaci, i contenuti delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387.
Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono solari termici e fotovoltaici, eolici, a biomassa, a biogas.
Ai fini delle presenti Norme, essi sono definiti:

* in base alla collocazione:

  • -fotovoltaici e solari termici integrati in quanto progettati unitariamente nella nuova edificazione o negli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici e manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme e dal vigente Regolamento Edilizio;
  • - fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati, in quanto collocati sulle coperture di edifici e di manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme e dal vigente Regolamento Edilizio;
  • - fotovoltaici e solari termici non integrati, in quanto collocati a terra;

* in base alle finalità produttive:

  • - per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto consuma in loco la maggior parte dell'energia che produce;
  • - per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia ad integrazione del reddito agricolo, come meglio stabilito dalla normativa vigente in materia;
  • - per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.

Ai fini del presente articolo si ricorda che l'autoproduzione comporta l'utilizzo per usi propri non inferiore al 70% del totale di energia elettrica prodotta.
In riferimento a quanto disposto dall'art. 34 bis della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale, e salvo quanto diversamente specificato nelle regole per tessuti, per ambiti, per zone, e con esclusione degli edifici e manufatti storici schedati nel Dossier C, contenute nelle presenti Norme, sono sempre ammessi, su tutto il territorio comunale i seguenti impianti:

  • - impianti solari termici integrati sulle coperture di edifici e manufatti;
  • - impianti solari fotovoltaici, integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici e manufatti, finalizzati all'autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendale;

Per i suddetti impianti è comunque necessario effettuare la verifica di compatibilità paesaggistica, anche in riferimento ai caratteri storico architettonici e insediativi e ai valori estetico-percettivi del contesto.
La contemporanea applicazione dei profili primari di promozione delle fonti energetiche rinnovabili e di tutela del paesaggio e delle risorse essenziali del territorio, determinano l'individuazione delle aree idonee alla costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili del territorio comunale. In attesa del provvedimento regionale di indicazione delle aree escluse, così come indicato al punto 1.2 delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387, la pianificazione comunale assume carattere programmatorio nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.


Per gli impianti non riconducibili alle tipologie sopra elencate valgono le disposizioni specifiche e generali riportate di seguito.

Impianti fotovoltaici

La realizzazione di impianti fotovoltaici è sempre ammessa negli ambiti a specializzazione funzionale produttiva, portuale, artigianale, direzionale, commerciale, nonché negli ambiti destinati ad impianti tecnologici, preferibilmente integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici. La realizzazione di impianti fotovoltaici è inoltre obbligatoria nelle nuove costruzioni così come disciplinato dal Regolamento Edilizio Comunale vigente.
La realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio aperto è ammessa nel rispetto dei criteri generali e di quelli localizzativi e prestazionali riportati di seguito.


Gli impianti finalizzati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze delle aziende agricole, nonché gli impianti connessi e complementari, sono ammessi in tutte le sottozone agricole.


La realizzazione di impianti fotovoltaici non ricompresi nella categoria dell'autoconsumo, della produzione commisurata e di quella complementare delle aziende agricole, è ammessa esclusivamente:

  • - nelle sottozone agricole E1 per impianti inferiori a 100 kWp;
  • - nelle sottozone agricole E1 a ridotta capacità produttiva, caratterizzate da fenomeni di ingressione del cuneo salino, così come rappresentato nella tavola di Piano Strutturale, per impianti oltre 100 kWp, purché contigue agli ambiti produttivi ed industriali o intercluse/contigue alla viabilità statale o regionale ed alle infrastrutture ferroviarie;
  • - negli ambiti estrattivi dismessi in territorio aperto, indipendentemente dalla specifica sottozona di appartenenza.

Sia per gli impianti destinati all'autoconsumo, sia per quelli connessi e complementari alle attività agricole nonché per gli impianti non ricompresi in tali fattispecie, è dovuto il rispetto dei seguenti criteri localizzativi:

  • - esclusione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
  • - esclusione delle aree ANPIL, SIC e SIR e delle relative aree contigue, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente;
  • - esclusione delle aree coltivate a vigneto e uliveto;
  • - esclusione di aree per le quali sia necessario realizzare nuova viabilità permanente.

Impianti a biomasse

Gli impianti a biomasse e a biogas per produzione energetica nel territorio aperto, ad eccezione di quelli finalizzati all'autoproduzione ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, sono ammessi se in contiguità agli insediamenti produttivi artigianali e industriali nell'ambito dell'UTOE 8 e comunque solo se il ciclo energetico dell'impianto sia definibile a “filiera corta”. Per filiera corta s'intende l'utilizzo di risorse provenienti da un bacino di approvvigionamento compreso entro un raggio di 70 km dall'impianto. A tale scopo, all'atto di deposito del progetto dell'impianto, il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità di materia prima attraverso apposite intese di filiera.
In alternativa all'approvvigionamento proveniente da filiera corta sono ammessi impianti alimentati da materiali per i quali sia garantita, mediante specifica certificazione (accordi quadro di filiera, accordi di cooperazione transnazionali, ecc.), l'adozione di comportamenti etici, responsabili e di gestione sostenibile delle risorse volti a tutelare l'ambiente e le popolazioni locali dei territori di provenienza della materia prima.
Gli impianti connessi e complementari all'attività delle aziende agricole, da dimostrare con specifica documentazione così come previsto dalla normativa di settore, sono ammessi solo nelle sottozone agricole E1 con esclusione in ogni caso:

  • - delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
  • - delle aree ANPIL, SIC e SIR e delle relative aree contigue, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente.

Gli impianti a biomassa nell'ambito del sistema insediativo, ad eccezione di quelli finalizzati all'autoproduzione ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, sono ammessi nelle aree a destinazione industriale, portuale e produttiva. Sono comunque da applicare le prescrizioni stabilite in merito alla provenienza della materia prima.
Per tutti gli impianti a biomasse è prescritto l'obbligo del recupero e della trasformazione dell'energia termica mediante impiego di sistemi di cogenerazione e trigenerazione, da indicare in sede di progetto.

Impianti eolici

Gli impianti eolici sono ammessi, nell'ambito del sistema insediativo e nel territorio rurale, nel rispetto dei criteri localizzativi e prestazionali di seguito enunciati.

Gli impianti eolici domestici destinati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali sono ammessi senza limitazioni in tutto il territorio rurale, ad esclusione degli edifici e manufatti di interesse storico e dei nuclei storici, nonché nel sistema insediativo ad esclusione dei tessuti S1, S2, S3 e S4.
Gli impianti eolici non destinati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali, e comunque fino alla potenza massima di 200 kWp, sono ammessi in tutte le sottozone agricole e negli ambiti produttivi e portuali del sistema insediativo.


Ad eccezione degli impianti di micro eolico destinati all'autoconsumo, e sempre fatti salvi i contenuti della normativa vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale, per tutti gli altri impianti eolici si dovranno rispettare i seguenti criteri localizzativi:

  • - siano esclusi impatti visivi negativi su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
  • - sia dimostrata la possibilità di connessione alla rete senza opere pregiudizievoli sul paesaggio;
  • - sia esclusa l'interferenza con corridoi ecologici avifaunistici;
  • gli impianti devono preferibilimente trovare collocazione in prossimità della rete viaria carrabile esistente e qualunque necessità di cantiere per il trasporto di macchine e componenti deve prevedere il naturale ripristino dei luoghi (compreso interventi di rimboschimento);
  • la presenza certificata di vento con velocità media pari o superiore a circa 5 metri al secondo, assicurata per un numero di ore equivalenti compreso tra le 1500 e le 2000 l'anno;

L'installazione di impianti eolici con altezza al rotore superiore a 25 mt. è comunque vietata all'interno dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004).

criteri generali

Per tutte le tipologie di impianti da installare si dovranno osservare i seguenti ulteriori criteri:

  • - sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana;
  • - sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei nuclei e centri antichi;
  • - sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d'insieme;
  • sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l'interramento delle linee di connessione;
  • sia prodotto uno studio idrologico-idraulico per interventi in aree sottoposte a tutela specifica e sia prevista la “trasparenza idraulica” per gli impianti fotovoltaici;

Nessun impianto per la produzione di energia elettrica può essere artificiosamente frazionato in modo tale da eludere surrettiziamente l'applicazione di normative più gravose per il proponente o aggirare specifici obblighi previsti in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Qualora il punto di connessione alla rete elettrica sia unico per più impianti caratterizzati dalla loro stretta contiguità territoriale, l'impianto è da considerarsi nella sua interezza e per esso si applicano le procedure previste dalla soglia della potenza di picco corrispondente.


La realizzazione di qualunque impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia quelli soggetti ad autorizzazione unica sia quelli soggetti a denuncia di inizio attività, è condizionata alla stipula di un atto pubblico (convenzione o atto d'obbligo) con il quale si disciplinano gli obblighi del soggetto attuatore in ordine:

  • - all'esecuzione di tutte le opere complementari necessarie per la costruzione dell'impianto;
  • - al ripristino dei luoghi temporaneamente interessati dai lavori;
  • - alle garanzie di smantellamento dell'impianto terminato il ciclo produttivo e al naturale ripristino dei luoghi;
  • - alla realizzazione di eventuali opere pubbliche o d'interesse pubblico in relazione alla natura e collocazione dell'intervento.

La convenzione o l'atto d'obbligo disciplina altresì l'istituzione di un fondo permanente di compensazione le cui entrate assumono natura di corrispettivo di diritto pubblico e non tributario. Tale fondo permanente di perequazione sarà utilizzato dalla pubblica amministrazione, in tutto o in parte, per l'esecuzione di interventi a favore del territorio rurale, per opere di bonifica idrogeologica, per la manutenzione del reticolo scolante superficiale e della viabilità poderale di interesse pubblico.