Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 39 Ambito di applicazione

Le regole di tutela ambientale e paesaggistica hanno la specifica finalità di qualificare la progettazione e realizzazione degli interventi previsti e ammessi dal R.U. stesso.
Pertanto le regole per la progettazione nei centri abitati e per il verde urbano e i requisiti e le condizioni di sostenibilità ambientale dettate ai precedenti articoli 38, 39 e 40, quelle generali e comuni di protezione delle risorse in territorio rurale e aperto, quelle specifiche per la progettazione edilizia nel territorio rurale e aperto al Capo II del Titolo III e quelle contenute al Capo III e al Capo IV del presente Titolo, contribuiscono alla qualità ambientale e paesaggistica degli interventi sull'intero territorio comunale.
Le regole richiamate sostanziano la messa in opera da parte del presente R.U. degli obiettivi di tutela del paesaggio toscano e dei valori che lo compongono e delle finalità della sua più efficace valorizzazione espressi dal Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale, e danno operatività alle condizioni statutarie del vigente Piano strutturale di Area, in modo da fornire sostenibilità ambientale e paesistica al presente R.U.
Le regole di cui al presente Capo danno operatività ai vincoli e alle condizioni d'uso delle risorse statuite dal Piano strutturale e si applicano ai beni paesaggistici definiti dalle norme nazionali in materia e al paesaggio inteso come risorsa del territorio, come stabilito dal PIT/PPR ai sensi della parte III, Titolo I del codice dei beni culturali e del paesaggio e del Titolo IV, capo I, della LR1/2005, nonché come definito dal Titolo III dello Statuto del Territorio/Strategia di Piano – Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno.
Dette regole sostanziano altresì gli obiettivi e le definizioni del paesaggio stabiliti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, per il quale “Il paesaggio costituisce risorsa essenziale del territorio, secondo i principi della legislazione regionale (L.R. 1/2005) e, in quanto tale, è complessivamente salvaguardato dal P.T.C. come bene comune del patrimonio della collettività. Il paesaggio costituisce una primaria matrice di progettazione e valutazione della sostenibilità delle azioni di conservazione e di trasformazione prodotte o promosse dalle politiche territoriali”.
Le presenti regole considerano le specificità del paesaggio della Val di Cornia come individuate e tutelate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, nel sistema di paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere.
Si considerano beni storici, naturalistici, culturali e paesaggistici quelli normati dal PIT/PPR e dal Piano strutturale di area, che il presente Regolamento urbanistico definisce

  • -patrimonio storico-insediativo: S1 tessuto storico di matrice preottocentesca che ha mantenuto i caratteri originari, S3 tessuto storico di matrice otto-novecentesca che ha mantenuto i caratteri originari;
  • -beni del sistema insediativo: Impianto urbano di particolare valore identitario, V1e verde attrezzato di valore ecologico e naturale e Fge parco pubblico urbano di valore ecologico e naturale;
  • -beni del territorio aperto: Edificio o manufatto di interesse storico, Patrimonio edilizio di interesse storico oggetto di schedatura, Nucleo storico in territorio aperto, Sito di preminente valore storico e archeologico dei parchi di Populonia e San Silvestro, Spiagge, Dune, Coste alte del promontorio,Viabilità storica;
  • aree agricole: E2 area agricola di interesse paesaggistico d'insieme, E2/fl area di pertinenza fluviale, E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori, E4 area boscata, E5 area umida e palustre;
  • parchi: Fa Parco pubblico territoriale interprovinciale di Montioni, Fb Parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio, Fc Parco pubblico territoriale di Baratti e Populonia, Fd Parco pubblico territoriale del Falcone, Fe Parco pubblico territoriale della Sterpaia, Ff Parco pubblico territoriale Orti Bottegone.

I beni di cui al presente Capo sono considerati invarianti strutturali ai sensi della L.R. 1/2005, e, per quanto in tale legge statuito all'art. 6, i limiti d'uso definiti dalle presenti Norme in attuazione del Piano strutturale ai fini della loro salvaguardia, non sono indennizzabili.
Oltre a quanto disposto dal presente Capo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio sono da perseguire ordinariamente, a ciò valendo la qualità della progettazione e della realizzazione di tutti gli interventi ammessi sul territorio comunale dal presente Regolamento urbanistico, pubblici e privati.
Al medesimo fine concorrono:

  • il rispetto delle specifiche caratteristiche dei diversi subsistemi del territorio rurale e aperto, individuati dal Piano strutturale vigente e recepiti dal presente Regolamento urbanistico, da osservarsi nei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, o strumenti equipollenti comunque denominati, per i quali è prescritta in particolare la conservazione dell'assetto definito come invariante strutturale, nonché il rispetto dei limiti alle trasformazioni che il presente regolamento urbanistico impone nella articolazione delle zone E del territorio rurale e aperto, al fine di contenere la riduzione delle risorse agroambientali, di tutelare le aree boscate, di ammettere lo sviluppo delle attività unicamente in coerenza col valore paesaggistico dei luoghi in cui tali attività si espletano, in applicazione delle prescrizioni dettate dall'art. 22 e dall'art. 23 della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale nonché dall'art. 5 della sua specifica disciplina paesaggistica, nonché nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, ai fini della salvaguardia dei paesaggi della bonifica della Val di Cornia e del mosaico paesaggistico rurale dei versanti collinari di Campiglia e Suvereto;
  • il rispetto delle regole dettate dal presente Regolamento urbanistico per la tutela dei centri e dei nuclei storici, nel sistema insediativo e in quello del territorio rurale e aperto, in applicazione dell'art. 10 bis della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale, nonché nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, ai fini della salvaguardia dei paesaggi della bonifica della Val di Cornia e del mosaico paesaggistico rurale dei versanti collinari di Campiglia e Suvereto;
  • il rispetto delle indicazioni dettate per gli interventi di trasformazione dal presente Regolamento urbanistico, e la possibilità di proporne soluzioni migliorative da parte dei soggetti proponenti e attuatori, tramite l'individuazione di interventi di trasformazione e riqualificazione che perseguano la qualità dei paesaggi urbani e garantiscano la costituzione di luoghi di relazione, socialità e condivisione dei significati che quegli stessi luoghi assumono per la cultura civica, come prescritto dall'art. 10 bis della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale e come dettato dal comma 4 dell'art. 7 dello statuto/Strategie-Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno;
  • il rispetto delle regole che il presente regolamento urbanistico, in applicazione del vigente Piano strutturale, dispone per il recupero e la riqualificazione di strutture produttive dismesse situate al di fuori delle aree urbanizzate e implicanti il mutamento della destinazione d'uso, secondo criteri di rilocalizzazione e di ripristino paesaggistico, come prescritto dall'art. 18 della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale;
  • il rispetto delle regole che il presente Regolamento urbanistico dispone ai fini della tutela ambientale e paesaggistica per la realizzazione e il completamento di insediamenti relativi ad attività produttive e ad attività correlate, per garantire soluzioni progettuali di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento nei contesti paesaggistici di tali insediamenti o la loro riqualificazione ai medesimi fini, con specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, all'incremento dell'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un'efficiente raccolta differenziata, come prescritto dall'art. 19 della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale;
  • il rispetto delle regole dettate al presente Capo per le componenti della costa, finalizzate alla tutela degli elementi particolarmente caratterizzanti, quali la macchia mediterranea, la pineta costiera ed il sistema dunale fisso, nonché per le aree prospicienti i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua come prescritto dall'art. 28 della disciplina del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale e dall'art. 4 della sua specifica disciplina paesaggistica e come stabilito per gli ecosistemi dunali costieri dal comma 8 dell'art.7 dello Statuto/Strategie – Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno;;
  • il rispetto delle regole dettate dal presente Regolamento urbanistico per le aree protette, i parchi, le aree di valore storico archeologico, le aree destinate temporaneamente alle attività di escavazione, come prescritto dall'art. 6 della specifica disciplina paesaggistica del Piano di indirizzo territoriale avente valore di Piano paesistico regionale e come stabilito per la riqualificazione delle aree estrattive dal comma 11 dell'art. 7 dello Statuto/Strategie – Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno;;

Art. 40 Regole generali

Sui beni oggetto del presente Capo, sono ammessi i seguenti interventi:

  • -le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
  • -il restauro e il recupero delle opere agrarie minori, delle componenti del paesaggio agrario, delle componenti vegetazionali, di ogni opera che costituisca documento materiale della cultura e della storia insediativa locale;
  • -la rinaturazione di terreni coltivati ove ne sia dimostrata l'utilità per gli ecosistemi della flora e della fauna;
  • -la realizzazione di reti ecologiche mediante allargamento di fasce riparie, costituzione di siepi, alberature e boschetti;
  • -interventi di potatura e tagli selettivi di diradamento a carico di esemplari deperenti e soprannumerari;
  • -l'installazione di segnaletica per la conoscenza e la valorizzazione delle aree e dei beni, anche a servizio di attività turistiche e agrituristiche;
  • -l'adeguamento di segnaletica stradale e di informazione turistica lungo la viabilità esistente purchè non ostruisca punti di vista panoramici;
  • -l'apertura di piste fuori strada per mezzi motorizzati necessari alle attività agro-silvo-pastorali o all'approvvigionamento di rifugi, posti di soccorso, funzioni di vigilanza, spegnimento incendi, prevenzione incendi, realizzazione di opere pubbliche;
  • -le infrastrutture per protezione civile, difesa idrogeologica, idraulica e del suolo;
  • -le opere di cantiere funzionali alle attività archeologiche, naturalistiche;
  • -le strutture temporanee di servizio e igienico-sanitarie;
  • -le strutture leggere per l'informazione turistica e la gestione delle risorse naturalistiche;
  • -la manutenzione dei tracciati viari esistenti, l'eventuale loro ammodernamento funzionale purché compatibilmente con le caratteristiche del contesto e del tracciato medesimo, ai fini della sicurezza delle persone e per realizzare percorsi ciclopedonali;
  • -gli interventi necessari per le attività di ricerca, studio o simili ai fini didattici, scientifici, culturali;
  • -i manufatti funzionali alla cura di verde privato (boschi e giardini) pertinenziale di edifici esistenti;
  • -le opere di urbanizzazione primaria (verde pubblico, parcheggi pubblici, viabilità pubblica) funzionali ad attività pubbliche, purché siano tutelati i segni storici del paesaggio urbano e rurale, la viabilità storica, le opere agrarie minori;
  • -nuove costruzioni solo per finalità pubbliche, per le quali sia dimostrato che il sito scelto sia utilizzabile a tal fine e che non vi sono alternative di pari livello per il soddisfacimento di tali finalità, e sempre che non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
  • -segnaletica e cartellonistica informativa sullo stato delle risorse naturali, servizi ristoro e informazione, noleggio biciclette, manufatti in legno funzionali alla rete escursionistica in aree attrezzate a tal scopo, ubicate di norma lungo la viabilità e i percorsi esistenti.
  • -recinzioni in paletti metallici e reti contenute tra siepi con altezza massima di cm 150.

Sui beni oggetto del presente Capo, sono invece sempre vietati i seguenti tipi di intervento:

  • -nuove infrastrutture, ivi compresi impianti della telefonia mobile (se non in forme, dimensioni, tecnologie tali da permetterne l'inserimento senza impatti) e impianti per la produzione di energia eolica, fatti salvi i piccoli generatori eolici ad uso agricolo;
  • -l'apertura di nuove cave;
  • -la derivazione di acque superficiali e profonde in quantità superiori al mantenimento del minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi;
  • -la riduzione o la trasformazione di vegetazione boschiva e assimilata, dunale, di zone umide e degli acquiferi, di minerali e fossili, di formazioni arboree di argine, ripa e golena, di alberature segnaletiche, monumentali, di arredo e stradali, di siepi rigenerate e residue, di vegetazione forestale presente nelle aree di pregio paesaggistico e/o di verde privato individuate dal presente Regolamento urbanistico;
  • -arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale;
  • -alterazione di elementi tipici delle sistemazioni agrarie;
  • -la manomissione di viabilità e tracciati storici;
  • -opere dannose alle emergenze geomorfologiche e florofaunistiche.

Art. 41 Regole per la tutela dei beni territoriali del sistema insediativo

Ai sensi dell'art. 70 del Piano strutturale vigente, i beni definiti dagli articoli 71 e 72 del medesimo Piano sono soggetti a tutela, e le regole contenute nel presente articolo, in applicazione di dette disposizioni, prevalgono su ogni altra normativa.
La realizzazione degli interventi ammessi deve garantire la conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli elementi viari, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle caratteristiche dimensionali e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti.

Impianto urbano di particolare valore identitario

Sono le aree urbane recenti, realizzate in base a una precisa progettazione unitaria per organizzazione morfologica e tipologico-edilizia, che nel loro complesso rappresentano esempi significativi della cultura urbanistica e architettonica contemporanea.
Il presente Regolamento urbanistico individua sulle tavv. 2 dette aree, con apposita perimetrazione grafica.
Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia r1 in coerenza con il tipo edilizio ed i suoi caratteri formali.
Non sono ammesse alterazioni degli spazi non costruiti e delle loro relazioni con gli edifici.
Sono invece ammessi interventi di riordino e sostituzione dei manufatti accessori, qualora presenti nelle corti di pertinenza, da attuare comunque nel rispetto dei caratteri insediativi e tipologici originari.

Area di valore ecologico e naturale

Il presente Regolamento urbanistico individua sulle tavv. 2 le aree di valore ecologico e naturale, con apposita perimetrazione e sigla alfanumerica, distinguendo:

  • - verde attrezzato di valore ecologico e naturale V1e;
  • - costa urbana con funzione di connessione ecologica e naturale V5e;
  • - parco pubblico urbano di valore ecologico e naturale Fge.

In dette aree è fatto obbligo di provvedere a opere manutentive costanti. Sono ammesse la realizzazione di nuovi sentieri pedonali e/o ciclabili e di elementi di arredo funzionali alla loro pubblica fruizione, amovibili e realizzati in legno o con altri materiali naturali, interventi di ripristino e di restauro ambientale, finalizzati alla ricostituzione delle componenti paesistiche e naturalistiche degradate o alterate da errati interventi trasformativi, al fine di ricreare condizioni preesistenti o comunque la loro ricontestualizzazione.
Tali interventi comprendono il recupero dei manufatti esistenti nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari e di integrazione con la naturalità dei luoghi; la rimozione di rifiuti o manufatti alteranti i caratteri tipici dei luoghi; il taglio della vegetazione infestante e il reimpianto di specie autoctone.
I tipi di intervento devono garantire la funzionalità delle aree in ordine alla loro classificazione, di verde attrezzato e di parco pubblico, e conseguentemente al loro ruolo urbano.

Art. 42 Regole per la tutela dei beni territoriali del sistema rurale e aperto

In applicazione di quanto disposto dalla Sezione III del Capo I del Titolo III delle Norme del Piano strutturale vigente, il presente Regolamento urbanistico detta disposizioni volte alla tutela dei beni territoriali del sistema rurale e aperto, individuati con apposita perimetrazione, grafica e/ sigla nelle tavv. 2:

  • - Aree boscate, individuate come zone E4, normate al successivo art. 82 delle presenti Norme;
  • - Spiagge, normate di seguito;
  • - Dune, normate di seguito;
  • - Coste alte del promontorio, normate di seguito;
  • - Aree aperte a vegetazione palustre, individuate come zone E5, normate al successivo art. 82 delle presenti Norme;
  • - Aree di pertinenza fluviale, individuate come zone E2/fl, normate al successivo art. 82 delle presenti Norme;
  • - Sito di preminente valore archeologico dei parchi di Populonia e San Silvestro, normato di seguito;
  • - Nuclei storici nel territorio rurale e aperto, normati di seguito;
  • - Edifici o manufatti di interesse storico, normati di seguito;
  • - Viabilità storica, normata di seguito.

Spiagge

Le spiagge individuate dal Piano strutturale vigente sono contenute nel presente Regolamento urbanistico in ambiti di parco o di piani attuativi vigenti, e per esse pertanto valgono le norme dell'ambito di appartenenza.

Dune

Ai fini della protezione delle dune, e del loro ruolo nella difesa della costa e nel contrasto ai fenomeni erosivi, gli unici interventi ammessi sono quelli protettivi della loro integrità fisica e dissuasivi di azioni dannose.
Sono pertanto ammessi:

  • - passerelle per l'accesso diretto alla spiaggia;
  • - recinzioni dissuasive, realizzate in legno ed associate a schermi frangivento;
  • - picchetti per l'interdizione del parcheggio delle auto sulla duna;
  • - capannini infomativi sulla corretta fruizione dell'ambiente e sull'origine e finalità dell'azione di restauro e protezione;
  • - sistemazioni ed opere per la regimazione delle acque di ruscellamento;
  • - sistemi frangivento, di differente forma e dimensione, realizzati con materiali naturali (stuoie di canna, fascinate verticali, recinti porosi in legno);
  • - opere di contenimento e consolidamento delle sabbie;
  • - barriere permeabili in legno con funzione di smorzamento dei venti.

Coste alte del promontorio

Non sono ammessi interventi di alcuna natura e tipo se non per la protezione, il ripristino e il mantenimento delle diverse componenti del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna.
Nella realizzazione degli interventi ammessi, sono comunque vietati:

  • - i mutamenti di categoria di assetto vegetazionale e d'uso dei suoli, nonché l'asporto di materiali e i movimenti di terra, quali sbancamenti, riporti e simili, che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio;
  • - l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici;
  • - la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento degli esemplari floristici spontanei, autoctoni o naturalizzati, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, ovvero a fini di sostituzione delle essenze arboree e arbustive non autoctone con altre in grado di ricreare un sistema ambientale-vegetazionale tipico, e avente gli stessi requisiti prestazionali di quello esistente;
  • - l'introduzione di esemplari estranei alle specie floristiche e faunistiche autoctone;
  • - gli interventi comportanti impermeabilizzazione di suoli e il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante.

Edificio o manufatto di interesse storico

Il presente Regolamento urbanistico individua gli edifici ed i manufatti di interesse storico in territorio aperto tramite apposita perimetrazione nelle tav 1 e 2, comprensiva delle aree di pertinenza.
Per gli edifici ed i manufatti presenti nella cartografia del Catasto Leopoldino (1830), il presente Regolamento urbanistico contiene apposita schedatura raccolta nel DOSSIER C - Rilievo del patrimonio edilizio di valore storico nel territorio rurale e aperto, a cui corrisponde apposita perimetrazione denominata “Patrimonio edilizio di interesse storico oggetto di schedatura” e numerazione progressiva nelle tav 1 e 2.Le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali, e le relative aree di pertinenza, che attribuiscono a tali edifici e manufatti l'interesse storico, così come meglio documentato nella schedatura del DOSSIER C , e ne richiedono la conservazione dei fattori percettivi, sono soggette a tutela.
Pertanto per gli edifici ed i manufatti che hanno conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nella schedatura si dovrà operare mediante interventi di restauro e risanamento conservativo; mentre per gli edifici ed i manufatti che risultano sostanzialmente alterati o privi di valore si potrà operare con interventi di ristrutturazione edilizia r1, r3a, r3b.
È prescritta comunque la conservazione integrale dei manufatti edilizi minori, e in genere dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale, quali tabernacoli, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili, siti in ogni parte del territorio, ancorché non individuati dal presente Regolamento urbanistico.


Per gli edifici e manufatti di interesse storico architettonico non schedati nel Dossier C e individuati nelle tavole 1 e 2 del presente RU, si dovrà operare mediante interventi di restauro e risanamento conservativo, senza possibilità di cambio d'uso.
Qualora si voglia proporre una diversa destinazione d'uso, si dovrà obbligatoriamente predisporre apposita schedatura secondo il modello a tal fine predisposto e parte integrante del Dossier C. Tale schedatura dovrà essere approvata dal Comune che riconoscerà il grado di conservazione delle caratteristiche originali ed il valore storico.
Qualora la schedatura riconosca che i manufatti abbiano conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, si dovrà operare mediante interventi di restauro e risanamento conservativo. Tale schedatura andrà ad implementare il DOSSIER C .
Nel caso in cui dalla schedatura non siano più rilevabili i caratteri storici architettonici originari del complesso edilizio, si potrà operare secondo quanto previsto dal Capo II del Titolo III delle presenti norme. Tale ultima tipologia di schedatura non costituirà implementazione sostanziale del DOSSIER C.


All'interno delle aree di pertinenza di edifici di interesse storico, per i manufatti che risultano sostanzialmente alterati, privi di valore o precari, che costituiscono accessorio o risultino a servizio dell'edificio principale schedato, facente parte del Dossier C anche a seguito delle successive implementazioni, sono ammessi interventi anche di sostituzione edilizia fermo restando il carattere di accessorietà. Tale intervento dovrà essere comunque ricompreso nell'ambito di un progetto organico di riqualificazione dell'intero complesso edilizio.

Nucleo storico in territorio aperto

Il presente Regolamento urbanistico individua i nuclei storici in territorio aperto tramite apposita perimetrazione nelle tavv. 1 e 2 comprensiva delle aree di pertinenza.
Il loro censimento è contenuto nel Dossier C.
Al fine di conservare i caratteri che attribuiscono valore storico a detti nuclei e garantirne gli effetti percettivi nonché la loro utilizzazione secondo consoni criteri manutentivi, sono prescritti:

  • - l'inedificabilità degli spazi scoperti, tali in quanto rispondenti alle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario, o in quanto tradizionalmente destinati a usi collettivi;
  • - la conservazione delle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, della maglia insediativa, dell'impianto fondiario, e delle caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, rispondenti alle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione, mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui, e per quanto, tali caratteristiche siano riconoscibili e significative;
  • - il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate, facendo riferimento a cartografie storiche, o ad altre idonee documentazioni storiche e iconografiche, ovvero a elementi o tracce superstiti degli assetti originari. In tali casi gli interventi si configurano comunque come opere di restauro e risanamento conservativo in quanto finalizzati alla ricostituzione delle condizioni storiche originarie. Ove, invece, detti interventi, per il raggiungimento delle finalità prescritte e in particolare per il ripristino della morfologia insediativi in quanto gravemente compromessa, si configurino come insiemi di opere volte a ridefinire l'assetto insediativo, essi assumono valore di ristrutturazione urbanistica e sono soggetti a strumento urbanistico attuativo.

I progetti riguardanti i nuclei di interesse storico architettonico individuati nelle tavole 1 e 2 del presente R.U., dovranno contenere specifica schedatura, secondo il modello a tal fine predisposto e parte integrante del presente R.U..
Tale schedatura, previa approvazione da parte del Comune, andrà ad implementare il DOSSIER C e sulla base di questa verranno definite le modalità di intervento in coerenza con i criteri stabiliti per gli edifici di interesse storico.
La schedatura non è richiesta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo.
È vietata la realizzazione di qualsiasi nuovo fabbricato entro una fascia di mt. 100 dal perimetro dei nuclei storici così come individuati dal presente Regolamento Urbanistico.

Sito di preminente valore storico e archeologico dei parchi di Populonia e San Silvestro

Il sito è compreso in un più ampio parco, regolato da apposito piano.
Vi sono ammessi:

  • -interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei beni archeologici presenti nei siti di preminente valore archeologico dei parchi di Populonia e San Silvestro;
  • -interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati.

Per la realizzazione di detti interventi sono prescritti progetti unitari, corrispondenti a stralci funzionali e morfologici in quanto coerenti con le prevalenti finalità di tutela, restauro e valorizzazione dei beni archeologici presenti.

Viabilità storica e viabilità vicinale

Per i tracciati della viabilità storica, individuati dal presente R.U. sulla cartografia in conformità alle individuazioni del vigente Piano strutturale, sono prescritti il mantenimento nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura e le caratteristiche dimensionali, nonché, ove si siano conservati, o siano recuperabili, negli aspetti costruttivi e formali sia degli elementi di viabilità che dei relativi elementi di supporto e di arredo, quali i muri di recinzione latistanti e quelli di sostegno e di contenimento, e simili.
Non sono pertanto ammesse:

  • - trasformazioni territoriali, fondiarie, edilizie, che comportino la cancellazione di percorsi storici e di interesse paesaggistico;
  • - l'asfaltatura della viabilità poderale e vicinale già presente all'impianto del Catasto Terreni;
  • - la distruzione o la manomissione delle diverse componenti formali e costruttive, dimensionali, di tracciato della viabilità storica e dei relativi elementi di supporto e di arredo, quali i muri di recinzione latistanti e quelli di sostegno e di contenimento, e simili;
  • - l'interruzione a fini privati della fruizione pubblica della viabilità vicinale.

Sono ammesse:

  • -la ricarica del cassonetto stradale con materiale idoneo tipo terra stabilizzata o conglomerati a matrice resinosa trasparente;
  • - l'adeguamento funzionale di strade asfaltate esistenti.

È ammessa altresì la trasformazione delle strade vicinali, con limitati spostamenti del tracciato per esigenze funzionali dell'edificato esistente o di nuovo impianto, dietro motivata richiesta e previa autorizzazione degli uffici comunali competenti.
Nella progettazione dei nuovi tratti si devono rispettare geometrie fondiarie esistenti e criteri di coerenza con il contesto ambientale e paesistico consolidato; recuperare tracciati preesistenti; allinearsi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno, evitare significativi movimenti di terra; riproporre i caratteri tipologici e costruttivi della viabilità principale.
Alla richiesta deve essere allegato il progetto con documentazione dello stato attuale e sistemazione dello stato modificato comprensivo delle opere minori e accessorie e delle sistemazioni vegetazionali di corredo.
Qualora gli elementi della viabilità storica non siano stati irreversibilmente trasformati in elementi dell'esistente viabilità carrabile, e non siano confermati in tale loro configurazione e funzione dal Piano strutturale vigente e come tali recepiti dal presente Regolamento urbanistico, in essi sono in ogni caso ammessi gli interventi volti a rimettere in luce la pavimentazione, e gli altri elementi costitutivi, originari, e a ripristinarne, per quanto possibile, gli assetti storici.
Tutti i percorsi e la viabilità storica ancora in regime di proprietà privata possono essere gravati da servitù pubblica di passaggio ovvero possono essere acquisiti alla proprietà pubblica mediante procedura d'esproprio.