Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 85 Infrastrutture per la sosta, parcheggi privati
Per spazi di parcheggio privati si intendono gli spazi necessari alla sosta dei veicoli e le autorimesse di pertinenza delle costruzioni e degli impianti produttivi, di cui all'art. 2 comma 2 della L. 122/1989.
Tali spazi devono essere reperiti di norma in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc. di costruzione, per interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia. Per gli interventi di nuova costruzione si dovranno comunque garantire due stalli auto per ciascuna nuova unità immobiliare ad uso residenziale.
È comunque demandata al Regolamento Edilizio la regolamentazione per il dimensionamento e la localizzazione di tali spazi in relazione alle diverse funzioni insediate, in coerenza con le presenti norme.
Tali parcheggi sono riservati al servizio di singoli edifici, in ordine alle specifiche esigenze di sosta individuali o ad uso comune; fanno parte dell'area di pertinenza dei singoli edifici o complessi edilizi dei quali sono pertinenza e devono essere progettati e realizzati nell'ambito di ciascun intervento nella misura prescritta dal presente Regolamento urbanistico, o, ove non indicato, nelle misure minime definite dalle leggi vigenti; restano per sempre vincolati nella destinazione d'uso e non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare o edilizia alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
Essi devono essere ricavati nelle costruzioni con indicazione dei locali destinati a tale uso o nell'area scoperta di pertinenza dell'intervento, o in aree pubbliche o private concesse in uso, non necessariamente limitrofe, opportunamente indicati con apposita segnaletica;
Tali parcheggi possono essere coperti, anche al fine di ospitare impianti fotovoltaici, senza che ciò comporti superficie coperta.
Per le costruzioni esistenti è sempre ammessa la realizzazione di autorimesse e spazi da asservire a parcheggio pertinenziale, da ricavare in superficie o a livello interrato, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 34 e delle seguenti condizioni:
- - nel caso di proprietà condominiale la costruzione del parcheggio privato dovrà avvenire contemporaneamente per tutti gli alloggi che compongono l'immobile con conseguente redazione di un progetto unitario;
- - nel caso in cui siano già presenti parcheggi privati per una parte di unità residenziali, il progetto unitario dovrà prevedere l'uniformità dei caratteri architettonici e morfologici;
- - nel caso di box auto esistenti riconoscibili come manufatti precari, ancorchè autorizzati o condonati, l'intervento è assentibile a condizione che il progetto unitario preveda la loro demolizione e ricostruzione.
Art. 86 Parcheggi pubblici e di uso pubblico (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. d)
Tali parcheggi devono essere considerati parcheggi pubblici ai sensi dell'art. 3, lettera d, del D.M. 1444/68 e concorrono alla dotazione degli standard prescritti dal suddetto articolo.
Lo standard deve essere realizzato integralmente negli interventi considerati di espansione e nella misura del 50% negli interventi assimilati ad aree di saturazione, così come meglio specificato nelle singole schede del presente RU relative alle Aree di Trasformazione.
Tali parcheggi possono essere realizzati su aree pubbliche o private di uso pubblico, a cura del Comune o di altro soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche nonché a cura dei soggetti privati attuatori di nuovi interventi edificatori.
Al fine di assicurare la quota di suolo permeabile prescritta dalla normativa vigente la pavimentazione degli spazi di parcheggio all'aperto sarà di norma di tipo filtrante; gli stalli dovranno essere ombreggiati con alberature di alto fusto in misura adeguata da collocare anche lungo il perimetro dell'area a parcheggio.
In relazione alla funzione cui assolvono in via prevalente, il presente RU individua le seguenti tipologie di parcheggi pubblici e di uso pubblico.
P1 parcheggio pubblico di interscambio
Si tratta di parcheggi pubblici la cui regolamentazione dovrà essere finalizzata a favorire l'interscambio della domanda con i servizi di trasporto pubblico. A tal fine in tali aree è ammessa la realizzazione di terminal bus, nonché tutte le dotazioni di servizio per l'accoglienza dell'utenza (quali pensiline, biglietterie, servizi igienici, punti informazione turistica, strutture per noleggio biciclette, punto ristoro, ecc.). Ad integrazione delle dotazioni di servizio è inoltre ammissibile la realizzazione di piccoli servizi commerciali (entro il limite degli esercizi di vicinato).
P2 parcheggio pubblico di destinazione ai servizi e alle attrezzature urbane
Si tratta di parcheggi pubblici la cui regolamentazione dovrà essere finalizzata ad assicurare un idoneo livello di rotazione della domanda di sosta congruente con i tempi medi richiesti per l'utilizzazione dei servizi e delle attrezzature di riferimento. Sono ammessi comunque servizi complementari per l'utenza (quali pensiline, servizi igienici, ecc.) nonché quelli necessari alla sosta camper.
P3 parcheggio pubblico a servizio della residenza
Si tratta di parcheggi pubblici la cui regolamentazione dovrà essere finalizzata a favorire la sosta dei residenti.
P4 parcheggio di servizio alle attività commerciali e industriali
Si tratta di parcheggi pubblici e privati di uso pubblico la cui regolamentazione dovrà garantire un idoneo livello di rotazione della domanda occasionale, mentre per gli addetti alle attività commerciali e industriali dovranno essere consentiti tempi di durata della sosta congrui con l'arco orario di lavoro.
Art. 87 Parcheggi pubblici e privati per le attività commerciali
Le dotazioni obbligatorie di parcheggio per gli esercizi commerciali sono definite dagli artt. 27, 28,29 e 30 del regolamento 15R/2009, come segue, fermo restando che, nel caso di ampliamenti, i parcheggi sono dimensionati in ordine alla superficie di vendita in ampliamento:
- parcheggi pubblici, di cui al D.M. n° 1444/68, art. 5: “... a ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento devono corrispondere 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà da adibire a parcheggio”, dovuti per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, nei casi e secondo le specifiche previsioni di ambito e/o di zona speciale;
- parcheggi privati per la sosta stanziale di cui all'art. 2 comma 2 della L. 122/1989: “… appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione”, dovuti per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia. I parcheggi per la sosta stanziale non sono dovuti per nuovi esercizi derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti, fatte salve le verifiche prescritte dalle singole norme di zona. Ai fini del calcolo delle superfici di parcheggio per la sosta stanziale, in tutti gli esercizi commerciali, indipendentemente dalla loro tipologia, verrà considerata un'altezza virtuale di 3,50 ml, ovvero l'altezza effettiva se inferiore. Per parcheggi per la sosta stanziale si intendono anche quelli per la sosta temporanea e dei mezzi per la movimentazione delle merci. Tale quota deve essere considerata aggiuntiva a quella dovuta ai sensi della L 122/1989. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private, tranne che per gli esercizi di vicinato, per i quali i relativi parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali; i suddetti parcheggi sono generalmente localizzati nella stessa unità immobiliare o edilizia di cui sono pertinenza; possono essere localizzati anche in altra area, purchè in un ragionevole raggio, e purché tale area venga permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale.
- parcheggi privati per la sosta di relazione, di cui agli articoli 28, 29 e 30 del Regolamento 15R/2009, dovuti per nuovi esercizi commerciali risultanti da nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia.. I parcheggi per la sosta di relazione non sono dovuti per nuovi esercizi derivanti da altri interventi edilizi su di immobili esistenti, fatte salve le verifiche prescritte dalle singole norme di zona. Le soglie dimensionali sono di volta in volta specificate nel prosieguo del presente articolo. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati in edifici privati o loro aree di pertinenza. È ammessa, tuttavia, dietro motivata dimostrazione dell'impossibilità del loro reperimento, totale o parziale, entro l'edificio o la pertinenza, la loro realizzazione in altre aree o edifici purchè ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e che siano a una distanza idonea a garantire un rapido collegamento con l'esercizio commerciale. In tali casi, gli obblighi sono contenuti in apposita convenzione. Il numero dei posti auto effettivi ricavati all'interno di tali parcheggi non può essere inferiore a 1 posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio, limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita.
Nel caso di grandi parcheggi sono comunque da preferire soluzioni interrate e/o pluripiano che diminuiscono l'estensione della superficie impermealizzata, e pertanto contribuiscono al buon uso del suolo.
In tutti i parcheggi devono essere previsti appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette, dimensionati sulla base dei seguenti parametri:
- - parcheggi a servizio degli esercizi di vicinato: almeno 1 posto bicicletta ogni posto auto;
- - parcheggi a servizio di medie strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 4 posti auto;
- - parcheggi a servizio di grandi strutture di vendita: almeno 1 posto bicicletta ogni 10 posti auto.
In tutti i parcheggi devono essere previsti appositi spazi per la sosta di moto e ciclomotori; tali spazi saranno dimensionati sulla base dei seguenti parametri:
- - parcheggi a servizio degli esercizi di vicinato: almeno 1 posto motoveicolo ogni posto auto;
- - parcheggi a servizio di medie strutture di vendita: almeno 1 posto motoveicolo ogni 2 posti auto;
- - parcheggi a servizio di grandi strutture di vendita: almeno 1 posto motoveicolo ogni 4 posti auto.
Ai fini della dotazione di parcheggi sono equiparati agli esercizi commerciali i luoghi di intrattenimento con capienza superiore a 200 persone.
Art. 88 regole per le infrastrutture, le attrezzature, servizi e spazi pubblici o di uso pubblico di livello locale e di interesse generale e collettivo - aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, comprensivi delle aree per urbanizzazione primaria e delle aree per urbanizzazione secondaria e delle dotazioni urbane
In riferimento al DPRGR 9 febbraio 2007, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti”, sono definiti componenti essenziali della qualità degli insediamenti:
- a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 37, comma 5 della L.R. 1/2005;
- b) le opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque;
- c) gli impianti di smaltimento delle acque reflue;
- d) le opere e le attrezzature necessarie alla messa in sicurezza della viabilità esistente ivi compresi gli impianti in sede stabile per il monitoraggio del traffico e per l'abbattimento dell'inquinamento acustico;
- e) le scale mobili, gli ascensori, le altre opere o infrastrutture esterne per l'abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità territoriale o urbana e per l'interscambio con la rete del trasporto pubblico locale;
- f) i sistemi di trasporto in sede propria ed il complesso delle infrastrutture e dei sistemi idonei al trasporto pubblico di persone o merci;
- g) i sistemi di informazione per migliorare l'accessibilità ai servizi, quali punti di informazione per il pubblico, installazioni urbane con pianta della città, stradario con la localizzazione dei principali servizi.
L'urbanizzazione primaria consiste in un complesso sistematico e coordinato di opere intese a conferire ad una porzione di territorio i requisiti indispensabili per l'insediamento di funzioni urbane.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 37 della Lr 1/2005, sono opere di urbanizzazione primaria:
- a) strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato.
Vi si intendono compresi:
- - gli impianti di depurazione e le vasche di laminazione e vasche di prima pioggia se a servizio dell'intero insediamento e ubicate in area pubblica;
- - gli allacciamenti ai pubblici servizi e alla pubblica viabilità a servizio degli insediamenti, anche se ricadenti al di fuori dell'area d'intervento;
- - le reti infrastrutturali per le telecomunicazioni ed informatiche (quali le polifere per il cablaggio e la posa di fibre ottiche e simili) e l'installazione di cavidotti per reti di telecomunicazione altre opere strettamente connesse e necessarie alla funzionalità dell'insediamento, anche in relazione alle particolari caratteristiche del contesto ambientale e da definire in sede di piano attuativo e relativa convenzione.
Le opere di urbanizzazione primaria devono essere realizzate di norma a cura e spese del
soggetto attuatore del Piano attuativo o del titolare del permesso di costruire, a scomputo totale e/o parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, ferma restando la cessione gratuita delle aree; in tal caso, le opere rientrano nella definizione contenuta nell'art. 32, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006 (lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati) e, per la loro realizzazione, si applicano le norme e le procedure stabilite dallo stesso D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
E' comunque facoltà del Comune optare per il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria, qualora ciò favorisca una più efficace attuazione delle opere e comunque procedere in ogni tempo autonomamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
Ove l'urbanizzazione primaria sia attuata per iniziativa privata, le obbligazioni del privato in ordine alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle sistemazioni sono stabilite da specifiche convenzioni.
L'urbanizzazione secondaria consiste in un complesso sistematico e coordinato di opere intese a dotare un'area urbanizzata dei servizi necessari per la vita di quartiere, nonché a realizzare l'adeguamento qualitativo degli stessi.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 37 della Lr 1/2005, sono opere di urbanizzazione secondaria:
- a) asili nido e scuole materne;b) scuole dell'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) uffici comunali;
- e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani;
- h) impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- i) aree verdi di quartiere;
- l) strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva.
La realizzazione delle attrezzature che costituiscono opere di urbanizzazione secondaria può essere effettuata:
- - dal Comune o da altri enti pubblici;
- - da parte dei soggetti privati proprietari delle aree, i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i tempi stabiliti dal Comune nonché a garantire la fruibilità delle opere da parte dell'intera collettività a condizioni omologhe a quelle praticate dai soggetti pubblici gestori diretti. In tal caso dette opere rientrano nella definizione contenuta nell'art. 32, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006 (lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati) e, per la loro realizzazione, si applicano le norme e le procedure stabilite dallo stesso Codice dei contratti pubblici.
Qualora il Comune ne ravvisi le condizioni, è ammissibile la monetizzazione dei parcheggi e del verde pubblico, o la loro realizzazione in aree contigue al lotto di intervento, o in altra area individuata dall'Amministrazione Comunale, purché sia dimostrata la disponibilità di tali aree, e a condizione che esse vengano cedute al patrimonio pubblico.
Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Comune può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel presente Regolamento urbanistico, purché siano assicurate le dotazioni minime stabilite dal D.M. 1444/1968.
Il presente RU contiene il censimento degl standard esistenti e di progetto, rappresentati su tavola 7, in scala 1:5.000, e tramite tabelle nella Relazione.
Art. 89 Infrastrutture per la mobilità
Il presente Regolamento urbanistico individua nella tav. 2 le aree pubbliche, di uso pubblico o a destinazione pubblica, che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare interscambi ed interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati.
Viabilità urbana ed extraurbana
Il presente RU contiene nel DOSSIER D, denominato Sistemi della mobilità urbana e rete ciclabile extraurbana, l'individuazione della viabilità urbana esistente, i relativi livelli di criticità nonché gli interventi di adeguamento al fine di garantirne un maggior livello di sicurezza e funzionalità.
Nel DOSSIER D è individuato, inoltre, il sistema della rete delle piste ciclabili con funzione di collegamento alla scala territoriale, che i singoli Comuni potranno sottoporre a verifica progettuale di dettaglio ai fini della relativa attuazione.
Gli interventi di manutenzione, di modificazione e adeguamento dei tracciati stradali sono riservati al Comune e agli Enti istituzionalmente competenti, e sono comunque ammissibili senza che ciò comporti variante al presente RU, purché non si comprometta la conservazione e la tutela dei beni territoriali del sistema insediativo.
Negli interventi di realizzazione di nuova viabilità pubblica o di uso pubblico si dovranno assicurare fasce esterne e parallele alla carreggiata stradale per l'alloggiamento dei sottoservizi a rete, salvo dimostrata impossibilità tecnica.
Nella tavola 10 del PS d'Area e nella tavola 6 del presente RU sono rappresentate rispettivamente la classificazione della viabilità esistente e le relative fasce di rispetto ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Anche per questi casi gli interventi di manutenzione, modificazione e adeguamento dei tracciati stradali effettuati all'interno delle fasce di rispetto stradale non comportano variante al presente RU.
Il Comune può in ogni tempo procedere alla revisione della suddetta classificazione, ai sensi del Codice del Strada, mediante specifica deliberazione, senza che ciò comporti variante al presente RU.
Quando non siano definite le sedi della nuova viabilità gli elaborati grafici del presente RU individuano i corridoi infrastrutturali che si sovrappongono alle zone destinate ai vari usi previsti.
In essi è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali sulla base di specifici progetti esecutivi che ne stabiliranno la configurazione ed i tracciati definitivi.
Nei corridoi, in attesa dei progetti esecutivi di cui sopra, sono vietate nuove costruzioni e le opere che possono ostacolare la progettazione e l'esecuzione delle opere infrastrutturali.
Per le costruzioni e gli edifici esistenti che ricadono entro i corridoi infrastrutturali, sono ammesse le manutenzioni ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, gli interventi imposti da motivi di sicurezza o necessari per eliminare inquinamenti.
Èaltresì ammessa la realizzazione di manufatti precari e comunque rimovibili, di reti tecnologiche, nonché di opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.
Le aree incluse nei corridoi, non occupate da edifici, potranno essere utilizzate in conformità alle destinazioni d'uso delle zone alle quali appartengono, a condizione che ciò non determini ostacolo alla progettazione o alla esecuzione delle opere infrastrutturali.
Una volta definiti ed approvati dalle autorità pubbliche competenti i progetti delle opere infrastrutturali, a queste ultime si applicheranno le norme relative alle fasce di rispetto ai fini della sicurezza previste dalla specifica legislazione di settore.
Le aree ricomprese nei corridoi infrastrutturali individuati negli elaborati del presente RU ed eventualmente non interessate dalle fasce di rispetto di cui sopra, potranno, una volta approvati definitivamente i progetti delle opere, essere utilizzate in conformità alle destinazioni d'uso e alle norme delle zone in cui ricadono.
Ambito ferroviario M1
Negli elaborati grafici de presente RU sono indicati i tracciati ferroviari esistenti e di progetto, le aree e le stazioni ferroviarie.
Queste ultime possono essere utilizzate, oltre che per le funzioni proprie dell'esercizio ferroviario, per le funzioni strettamente collegate con il trasporto delle persone e delle merci.
Gli elaborati grafici del presente RU individuano le parti delle aree ferroviarie esistenti da sottoporre ad interventi di trasformazione e riordino che sono pertanto disciplinate nell'ambito delle specifiche schede di orientamento progettuale relative alle Aree di Trasformazione. Per queste parti delle aree ferroviarie non valgono le disposizioni di cui al precedente comma.
Sono indicate inoltre le distanze di edificabilità dalle linee ferroviarie esistenti e di progetto. Tali distanze potranno essere ridotte, a seguito di autorizzazione dell'amministrazione ferroviaria.
Per i tracciati ferroviari ad esclusivo servizio degli ambiti produttivi e portuali non operano le fasce di rispetto, limitatamente ai binari non direttamente gestiti dalle Ferrovie dello Stato.
IR Impianti per la distribuzione dei carburanti
La realizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione è ammessa nelle specifiche localizzazioni individuate negli elaborati grafici del presente RU, negli ambiti a destinazione produttiva industriale e artigianale nonché, all'esterno dei sistemi insediativi, lungo le principali vie di comunicazione di seguito elencate:
- - Variante Aurelia
- - S.R. e S.S. 398
- - S.P. vecchia Aurelia
- - S.P. 23 bis
- - S.P. della Base Geodetica nel tratto compreso tra Montegemoli e l'ingresso della Centrale Enel.
L'insediamento di tali impianti lungo le suddette vie di comunicazione dovrà comunque risultare compatibile sotto il profilo viabilistico e della sicurezza stradale e non dovrà interessare zone destinate a funzioni residenziali, turistico-ricettive e a parco territoriale.
In tali aree, oltre alle pompe di erogazione, possono essere realizzati locali per il lavaggio e/o ingrassaggio, locali per la vendita al dettaglio (entro il limite degli esercizi di vicinato), locali di ristoro, servizi igienici ed eventuali altri servizi accessori all'impianto così come previsto dalla vigente normativa di settore (LR. 28/2005 e relativo regolamento di attuazione).
In tali aree limitatamente agli ambiti urbani, gli impianti di autolavaggio possono essere realizzati autonomamente e quindi indipendentemente dall' esistenza di impianti per l' erogazione di carburante.
Le nuove strutture dovranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti indici:
- - rapporto di copertura massima: Rc 15 % escluse le pensiline e le tettoie.
- - altezza massima della pensilina: ml. 5.00
- - altezza massima degli altri manufatti: ml: 3.50 fatte salve altezze superiori per i locali destinati ad autofficina, autolavaggio e per locali tecnici in genere.
L'ingresso e l'uscita dell'area di servizio debbono essere distinti e separati.
Regole specifiche per il Comune di Campiglia M.ma:
Per l'area di servizio attualmente presente lungo la Strada Statale Variante Aurelia valgono i contenuti della delibera consiliare del Comune di Campiglia n° 16 del 30 marzo 1999 ed i parametri approvati dallo stesso Comune con delibera di Giunta n° 74 del 5 maggio 2000. L'assetto complessivo di tale area di servizio è riconducibile allo schema planovolumetrico allegato alla correlativa concessione edilizia che conserva valore indicativo.
Art. 90 Verde (Vn)
Il presente RU individua le diverse componenti del sistema del verde, sia ad uso pubblico che ad uso privato, sulla base della funzione cui assolvono tali spazi in via prevalente nonché sulla base dei relativi caratteri ambientali e paesaggistici.
V1 Verde attrezzato (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)
Si tratta di aree adibite a verde pubblico attrezzate nelle quali possono essere installate:
- - infrastrutture per attività ludico-ricreative legate al tempo libero;
- - allestimenti per spettacoli all'aperto e manifestazioni;
- - infrastrutture per animali domestici;
- - percorsi pedonali e ciclabili.
Sono soggette a progettazione di norma pubblica; in caso di progettazione e realizzazione da parte privata, i requisiti dimensionali e qualitativi degli interventi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
V1e Verde attrezzato di valore ecologico e naturale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)
Si tratta delle aree individuate dal Piano Strutturale d'Area, nelle tavole 9, tra i beni territoriali del sistema insediativo per i quali si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità.
Per queste aree vale quanto stabilito al precedente art. 41 per i beni territoriali del sistema insediativo.
V2 Verde attrezzato e infrastrutture per attività sportive di interesse urbano e di quartiere (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)
Si tratta degli spazi e delle infrastrutture pubbliche destinate alla pratica delle attività sportive ed ai servizi connessi.
Sono ammessi tutti gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti nonché interventi di nuova edificazione nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.
Tra i servizi connessi e complementari alle infrastrutture sportive sono ammissibili servizi di ristoro e di accoglienza nonché attività commerciali entro i limiti degli esercizi di vicinato.
V3 Aree verdi allo stato naturale
Si tratta di aree verdi marginali e agricole residuali presenti ai margini del centro abitato
caratterizzate da naturalità che assolvono a funzione di filtro rispetto all'edificato urbano e tra ambiti a diversa specializzazione funzionale.
Per tali aree si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità.
Sono, pertanto, ammessi esclusivamente interventi di manutenzione o di nuova realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili.
V4 Orti urbani
Comprendono aree di proprietà pubblica o privata destinate ad attività orticole non professionali, costituenti attrezzature urbane.
In tali zone è fatto divieto assoluto di frazionamento dei fondi; lo strumento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata al quale è assoggettata l'attuazione della zona, stabilirà la suddivisione in orti senza che ciò determini frazionamento della proprietà. Qualora si tratti di aree pubbliche ciascun orto é concesso all'uso per il periodo di tempo determinato dalla convenzione regolante l'attuazione della zona.
All'interno della zona è vietata la costruzione di manufatti precari; é ammesso un capanno per ogni orto, con le dimensioni di seguito precisate. I capanni dovranno uniformarsi a uno o più tipi da definire in sede di pianificazione attuativa e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- - superficie massima del capanno: 9 mq
- - altezza massima del capanno: 2,20 m
- - distanza minima dalle strade carrabili principali: 5 m
- - distanza minima dai corsi d'acqua: 10 m
- - distanza minima dagli edifici: 20 m
- - recinzioni con siepi di essenze locali ai margini della zona e tra i singoli lotti
Le presenti disposizioni valgono anche per aree di orti esistenti.
In ogni tempo il Comune, su iniziativa dei privati, può prevedere nuove zone di orti urbani, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nelle zone agricole E1 adiacenti ai sistemi insediativi.
V5 Verde di connettività urbana (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)
Si tratta di aree verdi, in prevalenza ad uso pubblico, che assolvono prioritariamente alla funzione di mantenere o stabilire collegamenti ecologici e funzionali fra le aree verdi presenti o previste negli insediamenti urbani. In particolare comprendono:
- - gli spazi verdi adiacenti ai corsi d'acqua, i percorsi pedonali e le piste ciclabili caratterizzati dalla presenza di verde e alberi che costituiscono completamento della rete ecologica territoriale urbana;
- - il verde e le alberature adiacenti alle strade di rilevanza urbana.
Per tali aree si persegue la conservazione dell'assetto esistente ed il mantenimento della funzione di connessione ecologica.
Sono, pertanto, ammessi esclusivamente interventi di manutenzione o di nuova realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e di sistemazione dei corsi d'acqua con tecniche di “ingegneria ambientale, nonché interventi di ripristino ed implementazione del verde.
V5e Costa urbana con funzione di connessione ecologica e naturale
Si tratta delle aree individuate dal Piano Strutturale d'Area nelle tavole 9 tra i beni territoriali del sistema insediativo per i quali si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità.
Per queste aree vale quanto stabilito al precedente art. 41 per i beni territoriali del sistema insediativo.
Vp Verde privato di pregio ambientale e paesaggistico
Le aree di verde privato d'interesse ambientale consistono in giardini, viali, parchi, masse vegetazionali, da conservare.
In esse, la vegetazione esistente sarà mantenuta convenientemente e reintegrata in caso di deterioramento.
Opere murarie come recinzioni, muri a retta, vasche e cisterne, parcheggi pavimentati, scalinate, terrazzamenti, strade e pianali, focolari all'aperto, opere a verde quali l'inserimento di nuove specie e la sostituzione di quelle esistenti, sono comunque ammesse nel rispetto dei caratteri ambientali, paesaggistici, vegetazionali, ed architettonici del complesso di cui costituiscono pertinenza.
In tali aree non sono invece ammessi interventi di nuova edificazione, piscine e campi da tennis.
Il Comune potrà stipulare convenzioni con i proprietari delle aree per la loro conservazione e valorizzazione, attenendosi ai seguenti criteri:
- - classificazione delle specie e delle essenze presenti e di quelle scomparse;
- - mantenimento delle specie naturali significative da un punto di vista paesaggistico e di tradizione;
- - restauro e ripristino delle caratteristiche floristico-vegetazionali e ambientale-paesaggistiche: miglioramento e/o impianto delle aree boschive, dei filari, della vegetazione di contenimento, ecc.;
- - eliminazione delle specie non in armonia con la cultura, la tradizione e il paesaggio;
- - sperimentazione di piantumazione di nuove specie ed essenze compatibili con i fattori climatici, ambientali e paesaggistici della zona;
- - riequilibrio dei rapporti tra aree naturali ed aree antropiche.
Elementi di pregio ambientale
Negli elaborati grafici del presente RU sono individuate le alberature stradali, le alberature isolate o a gruppi che sono poste a segnalazione di siti, di incroci, di crinali, di confini, da sottoporre a tutela e conservazione in quanto di pregio ambientale.
Qualora detti elementi ricadano in aree di proprietà privata su di essi si potrà intervenire previo nulla osta da parte del Comune e ove necessario, delle autorità forestali.
Sono altresì individuati filari alberati di nuova previsione da realizzarsi a cura del Comune, nell'ambito di interventi di sistemazione e/o adeguamento degli spazi pubblici, o da parte di soggetti privati nell'ambito di nuovi interventi di trasformazione e nuova edificazione secondo le specifiche disposizioni contenute nella schede normative di orientamento progettuale che fanno parte integrante del presente Regolamento urbanistico.
Art. 91 Dotazioni urbane di interesse locale (Gn)
Il presente RU individua le diverse tipologie di attrezzature di interesse generale e di interesse comune di livello locale, di cui all'art. 3 del D.M. n. 1444/68.
Per le attrezzature esistenti sono comunque ammessi interventi di adeguamento ed ampliamento, fatte salve le specifiche categorie d'intervento puntualmente individuate per complessi o edifici esistenti di interesse storico-architettonico.
La nuova edificazione, qualora necessaria in relazione al potenziamento e all'adeguamento delle funzioni ospitate è comunque ammessa nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.
Nelle aree libere sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, verde ornamentale e verde attrezzato.
Sono ammessi inoltre servizi connessi e complementari alle funzioni principali quali servizi di ristoro e di accoglienza.
Tali attrezzature si distinguono in:
- G1 attività ricreative e culturali locali (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
- G2 attrezzature e spazi per i culti religiosi (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
- G3 attrezzature e servizi pubblici e di interesse comune di livello locale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
- G4 servizi sanitari e assistenziali di interesse locale (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. b)
- G5 attrezzature scolastiche dell'obbligo (D.M. n. 1444/1968, art. 3, lett. a)
Nelle aree comprendenti tali attrezzature il Comune, i soggetti istituzionalmente competenti ed i privati, opereranno per singoli interventi o medianti piano attuativo ai sensi del presenti norme e della specifica normativa di settore.
Art. 92 Attrezzature ed impianti di interesse generale (Fn)
Il presente RU individua le diverse tipologie di attrezzature di interesse generale di livello sovracomunale, di cui all'art. 4 del D.M. n. 1444/68.
Nelle aree, nei complessi e negli immobili destinati ad attrezzature ed impianti d'interesse generale il Comune, i soggetti istituzionalmente competenti ed i privati potranno operare per singoli interventi o medianti piano attuativo ai sensi delle presenti norme e della specifica normativa di settore.
Per le attrezzature esistenti sono comunque ammessi interventi di adeguamento ed ampliamento, fatte salve le specifiche categorie d'intervento puntualmente individuate per complessi o edifici esistenti di interesse storico-architettonico.
La nuova edificazione, qualora necessaria in relazione al potenziamento e all'adeguamento delle funzioni ospitate è comunque ammessa nel rispetto degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.
In relazione a specifici ambiti territoriali ed urbani, oltre alle suddette disposizioni comuni operano disposizioni specifiche di seguito riportate.
F1 attrezzature e servizi pubblici di interesse sovracomunale, musei, centri espositivi, centri culturali e sociali, sale per spettacoli comprese le discoteche
Comprendono immobili, complessi e aree destinati ad attività culturali, museali, espositive, ricreative e sociali; il RU individua inoltre le aree nelle quali è prevista la edificazione di manufatti di analoga destinazione d'uso.
Negli interventi di nuova edificazione, oltre alla dotazione di parcheggi pertinenziali di cui alla L. 122/89, dovrà essere assicurata una superficie di parcheggi pubblici o di uso pubblico nella misura di 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento (slp). Sono ammessi servizi connessi e complementari alle funzioni principali quali servizi di ristoro e di accoglienza.
Regole specifiche per il Comune di Campiglia M.ma:
F1- loc. Campalto
La zona F1 in prossimità di Campalto, lungo via di Pozzatello, è destinata alla formazione di un centro culturale per la promozione dell'arte contemporanea, che attiverà mostre, convegni, seminari, spettacoli teatrali e musicali.
E' consentita la realizzazione di una foresteria per una SLP di 500 mq e altezza non superiore a m. 7, e di uno studio/laboratorio con aule di seminario per una SLP di 200 mq e un'altezza non superiore a m. 4,50.
Particolare attenzione dovrà essere posta nell'inserimento di tali manufatti in rapporto con l'ambiente circostante. E' vietato l'uso di elementi a vista di tipo prefabbricato, le coperture dovranno essere a falde inclinate, con manto in laterizio, gli intonaci a calce e colori tradizionali, gli infissi in legno.
Le due cave dismesse potranno essere utilizzate come teatro all'aperto e parcheggio.
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono rivolti alla conservazione e al mantenimento del loro aspetto esteriore; è prescritta la categoria d'intervento restauro c, senza cambio di destinazione d'uso.
Gli interventi di nuova edificazione sono attuabili mediante intervento diretto convenzionato. Rientrano negli oneri primari dovuti i lavori di allaccio e fornitura dei servizi a rete.
F2 servizi sanitari e assistenziali di interesse sovracomunale, attrezzature ospedaliere
L'edificazione é vincolata al rispetto delle norme riguardanti l'edilizia ospedaliera e sanitaria, integrate dalla disciplina degli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in zona, come risultanti dagli elaborati grafici del presente RU.
F3 centro fieristico
All'interno dell'abitato di Venturina è presente il Centro Fieristico Direzionale "Val Di Cornia quale ambito destinato ad esposizioni fieristiche e attività direzionali, realizzato in attuazione del PRGC previgente e dello specifico Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica. Se non specificatamente stabilito dal presente Regolamento urbanistico, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia r3.b.
F4 servizi scolastici superiori all'obbligo
Sono ammessi interventi di ampliamento e di adeguamento nonché nuova edificazione, necessari al corretto funzionamento del servizio scolastico di interesse sovracomunale localizzato nel territorio comunale. Gli interventi seguono la normativa vigente in materia.
F5 infrastrutture e impianti tecnologici di interesse generale
Tali zone comprendono i servizi generali, gli impianti tecnologici, gli impianti inerenti le urbanizzazioni a rete ed i servizi tecnici, gli impianti per le aziende di trasporti e di igiene urbana.
Sono ammesse tutte le categorie di intervento, ai fini del loro corretto funzionamento e nel rispetto sia delle normative vigenti di settore che della migliore armonizzazione con il contesto nel quale si trovano.
Regole specifiche per il Comune di Suvereto:
F5 stazione elettrica Enel in località Forni
Ad ovest del nucleo abitato dei Forni è presente la stazione elettrica dell'Enel, la quale occupa una significativa porzione di territorio con all'interno vari fabbricati ed impianti tecnologici.
Fatte salve le puntuali categorie di intervento indicate dal presente RU per le aree critiche individuate dal Piano Strutturale, in questa zona è ammessa la costruzione di nuovi impianti ed edifici connessi all'esercizio dell'attività energetica. A tal fine il progetto dovrà essere corredato da una relazione contenente le motivazioni che rendono necessarie le nuove costruzioni e la coerenza dell'intervento con le previsioni strategiche della stazione elettrica.
Sono altresì ammessi impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e per le telecomunicazioni. Per i fabbricati e gli impianti esistenti sono ammessi interventi di sostituzione.
F6 aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate
Tali zone comprendono le aree e gli impianti di trattamento dei rifiuti civili e industriali di Ischia di Crociano, collocati all'interno della grande zona industriale di Piombino. In coerenza con le previsioni del Piano Provinciale dei Rifiuti sono ammessi tutti gli interventi impiantistici e di nuova edificazione necessari al funzionamento ed al potenziamento della discarica.
Tali zone comprendono altresì le aree destinate ad “isole ecologiche” per il conferimento, la selezione e la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali servizi, oltre che nelle specifiche zone F6 individuate dal presente RU, possono comunque essere collocate, su proposta dei soggetti istituzionalmente competenti e previa valutazione da parte del Comune anche in relazione alle altre funzioni eventualmente presenti, in aree destinate ad attrezzature di interesse generale
F7 aree e attrezzature cimiteriali
Per le dotazioni ed attrezzature esistenti sono ammessi gli interventi di adeguamento e di nuova edificazione ad uso esclusivo del cimitero, fatte salve le specifiche categorie d'intervento individuate negli elaborati grafici del presente RU e disposizioni specifiche di seguito riportate. E' fatto divieto adibire dette zone a deposito o simili usi.
Nelle aree soggette a vincolo di rispetto cimiteriale è vietata di norma la costruzione di qualsiasi manufatto edilizio, ad eccezione di piccole costruzioni per la vendita di fiori e oggetti di arredo funerario, nonché di parcheggi pubblici.
E' ammessa inoltre la copertura di impianti e attrezzature ricreative e sportive esistenti all'interno del vincolo cimiteriale al fine di diminuire i disturbi che essi arrecano al raccoglimento.
È ammesso altresì l'adeguamento funzionale degli spogliatoi e dei servizi connessi agli impianti esistenti.
Per gli edifici esistenti ricompresi nella fascia di rispetto cimiteriale, fermo restando il rispetto delle specifiche modalità d'intervento previste dalle presenti norme per il tessuto o la zona appartenenza, la dove maggiormente prescrittive, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia r3b, con o senza mutamento delle destinazione d'uso, nonché gli interventi di ampliamento entro il limite del 10% della volumetria esistente.
A seguito dell'esecuzione di ampliamenti dei cimiteri, le fasce di rispetto si applicano a partire dal limite della zona di ampliamento.
F8 spazi di aggregazione per l'intrattenimento temporaneo, gli eventi, le feste
Tali zone sono destinate all'accoglimento di circhi, spettacoli viaggianti, feste popolari, incontri musicali, fiere e alle operazioni di Protezione Civile.
Nelle aree interessate debbono essere assicurati gli impianti igienico-sanitari, di illuminazione notturna, smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, rifornimento idrico.
Può esservi predisposta, inoltre, un'elisuperficie.
Art. 93 Parchi pubblici urbani e territoriali (Fx)
Sono le aree, appositamente perimetrate, che costituiscono parchi territoriali, riserve, aree naturali protette di interesse locale, oasi, soggette a normativa e regolamentazione di settore, pianificate dagli enti competenti istituzionalmente, ove sono ammessi interventi finalizzati a usi culturali, turistici, per lo svago e il tempo libero, per la didattica, sportivi, per eventi, mostre, e dove sono sempre ammesse opere di riqualificazione paesaggistica ed ambientale.
Per ognuna delle aree di seguito elencate le regole specifiche di ogni strumento, piano, programma, atto o regolamento specifico che ne disciplini usi e destinazioni, ai sensi di leggi vigenti in materia.
In assenza di dette regole specifiche, valgono le regole generali per i beni ambientali e paesaggistici contenute nelle presenti Norme.
Fa Parco pubblico territoriale interprovinciale di Montioni
Il Parco di Montioni, istituito nel 1998, si estende per oltre 6.500 ettari ed interessa, in Provincia di Livorno, il territorio comunale di Piombino e di Suvereto. L'ambito del parco è disciplinato, a sensi della normativa di settore vigente, dal relativo Piano del Parco approvato con deliberazione C.P. n. 239 del 19.12.2008 ; il territorio del parco è pertanto sottratto alla pianificazione urbanistica comunale.
Per le aree contigue del Parco, così come rappresentate negli elaborati cartografici del presente RU ed individuate dal Piano Provinciale sopra richiamato, pur operando le destinazioni urbanistiche di sottozona individuate dal presente RU, quest'ultimo recepisce la disciplina del Piano Provinciale, a cui pertanto si rinvia.
Fb Parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio
L'ambito del parco territoriale interessa l'Anpil del parco archeologico e minerario di San Silvestro, il Sic-Sir di Monte Calvi di Campiglia e i rilievi collinari dei Monti Spinosa e Valerio.
Il parco archeo-minerario di San Silvestro si estende per circa 450 ettari e comprende, oltre al villaggio medievale di San Silvestro, il centro accoglienza di Valle del Temperino, il centro di documentazione di Villa Lanzi, il centro ricettivo di palazzo Gowett, la miniera Lanzi – Temperino, l'area d'interesse archeologico di Madonna di Fucinaia.
L'area centrale è costituita dalla Valle dei Lanzi e dalle pendici meridionali del Monte Rombolo, interessate da sempre dall'attività mineraria. Alla sua estremità occidentale presenta due poli di grande interesse: la Rocca di San Silvestro e l'insediamento di Etruscan Mines. La Rocca di San Silvestro costituisce la testimonianza di un villaggio minerario d'epoca medievale mentre l'Etruscan Copper Estate Mines rappresenta l'ultima testimonianza dello sfruttamento industriale dei giacimenti millenari di Monte Rombolo.
Il Sic IT5160008 “Monte Calvi di Campiglia” si estende per oltre 1.000 ettari fra il territorio dei comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, San Vincenzo e Suvereto. La porzione compresa nel parco misura circa 440 ettari. Trattasi di un'area a elevata diversità floristica, contenente numerose stazioni di specie endemiche, rare o comunque di interesse fitogeografico.
Sono incluse nell'area a parco territoriale anche i rilievi collinari dei Monti Spinosa e Valerio, per un'estensione di circa 370 ettari, in prevalenza boscati, ad oggi non ancora attrezzati con opere funzionali alla fruizione del parco. Questa porzione dei rilievi collinari comprende anche le attività estrattive di cava e miniera di Monte Valerio e Montorsi.
Attuazione degli interventi di valorizzazione
Tramite redazione e approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica sono consentiti interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e di salvaguardia delle risorse storico-archeologiche presenti, con destinazioni funzionali coerenti con la natura e l'utilizzazione del parco archeominerario.
Su tutte le strutture del parco di San Silvestro sono ammessi interventi di conservazione, adeguamento, ampliamento, rifunzionalizzazione, anche in assenza di piano attuativo, previa approvazione di specifici progetti pubblici. È altresì ammesso, in assenza di piano attuativo, il recupero di manufatti esistenti per funzioni coerenti con le finalità del parco.
Il recupero del complesso Etruscan Mines è subordinato, in ragione della complessità e importanza dell'intervento, alla preventiva redazione e approvazione di un piano particolareggiato. Il piano dovrà indicare il rapporto di funzionalità e complementarietà del complesso da recuperare con le altre strutture del parco, gli scenari di compatibilità con gli impianti produttivi esistenti, le azioni di mitigazione degli effetti di tali attività, il tutto in un quadro di attenta lettura delle componenti storico-testimoniali e di coerenza con gli indirizzi di utilizzazione e valorizzazione del Parco di San Silvestro. Il complesso così recuperato potrà ospitare funzioni legate alla visitazione del parco, alla musealità, alla didattica e alla ricettività. La dotazione di posti letto per la ricettività del complesso Etruscan Mines è desumibile dalla dotazione stabilita per l'UTOE 7.1.
In via ordinaria per le aree d'interesse archeologico sono ammessi quei lavori necessari alla conservazione delle caratteristiche naturali dei luoghi e per il recupero ed il ripristino dei danni apportati da interventi naturali ed artificiali. Su dette aree è altresì possibile il proseguimento dell'attività agricola a condizione che non vengano effettuati movimenti di terreno eccedenti lo strato agricolo superficiale ordinario
Per le aree riconosciute di interesse minerario, all'interno del parco sono consentiti lavori di ricerca e restauro aventi per obbiettivo la conservazione, il recupero e il ripristino dei manufatti e delle opere di qualsiasi tipo nella loro successione storica. Essi dovranno essere condotti sulla base di progetti esecutivi anche con la collaborazione di istituti o enti scientificamente competenti.
Nelle aree private oggetto di attività agricola sono ammesse le attività legate alla conduzione del fondo nel rispetto delle seguenti condizioni: conservazione delle grandi alberature e dei filari esistenti, conservazione delle opere e colture particolari (terrazzamenti, oliveti ecc), divieto di movimentazioni di terra.
Nelle zone coltivate ad oliveto con terrazzamenti è prescritto il mantenimento di tale coltura e la conservazione dei terrazzamenti.
Nelle aree boscate del parco è fatto divieto di eseguire interventi che ostacolino il naturale dinamismo del bosco.
Nell'area individuata come Sic-Sir, “Monte Calvi di Campiglia” tutti gli interventi sono condizionati alla presentazione di un'apposita “relazione di incidenza” al fine di accertare che la loro attuazione non pregiudichi l'integrità del sito, anche attraverso misure di conservazione attiva, ai fini della tutela dei beni e dei valori che hanno specificamente motivato il riconoscimento del sito.
La percorribilità delle aree è realizzata mediante sentieri pedonali sul fondo naturale utilizzando prevalentemente percorsi esistenti e comunque senza operare movimenti di terreno suscettibili di alterare l'ambiente naturale. Lungo i sentieri potranno essere attrezzate piazzole con panchine ed arredi, aree attrezzate per il Pic-nic in aggiunta a quelli esistenti.
È vietata la realizzazione di nuovi alloggi; è ammesso soltanto il recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto di quanto indicato nel presente articolo.
In ogni caso non può essere impiegato nuovo suolo per usi insediativi tranne che per funzioni direttamente connesse all'accessibilità, alla gestione e alla fruizione dei parchi, nonché per funzioni turistiche nel rispetto delle presenti norme.
Qualora nell'ambito del Parco ricadano anche edifici ed aree di proprietà privata, è facoltà del Comune consentire la presentazione di singoli progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi definiti dal presente Regolamento Urbanistico. In tal caso una convenzione stabilirà gli impegni dei privati per l'ordinata sistemazione delle aree e delle attrezzature ricadenti nell'area d'intervento, disciplinando altresì i termini e le modalità di gestione di eventuali servizi al fine di garantirne l'uso sociale e il diritto di prelazione da parte del Comune in caso di vendita, locazione e costituzione di diritti reali verso terzi.
Potranno altresì essere disciplinati impegni dei privati per la gestione di servizi e la cura delle risorse presenti nel Parco.
Sul patrimonio edilizio esistente di proprietà privata con destinazione residenziale, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia r1, ad esclusione degli edifici e dei manufatti di interesse storico, così come definiti al precedente art. 42 ed individuati nelle tav. 1 e 2 del presente RU, per i quali opera la specifica disciplina.
Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, fermo restando quanto sopra, sono ammessi gli interventi previsti al titolo III, Capo II delle presenti Norme (Territorio Rurale e Aperto).
Fc Parco pubblico territoriale di Baratti e Populonia
(Ambito presente nel territorio comunale di Piombino)
Fd Parco pubblico territoriale del Falcone
(Ambito presente nel territorio comunale di Piombino)
Fe Parco pubblico territoriale della Sterpaia
(Ambito presente nel territorio comunale di Piombino)
Ff Parco pubblico territoriale Orti Bottagone
(Ambito presente nel territorio comunale di Piombino)
Fg Parco pubblico urbano
Le zone di parco pubblico urbano sono costituite da ambiti all'interno o in prossimità degli abitati, riservati ad attività di tempo libero, motorie, ricreative, culturali, sociali.
Per queste valgono le presenti disposizioni generali e le eventuali disposizioni specifiche contenute nel schede di orientamento progettuale relative alle Aree di Trasformazione, qualora tali aree di vi siano ricomprese.
L'attuazione dei parchi urbani avviene mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, o comunque mediante progetti di iniziativa pubblica, nel quale saranno precisati la disposizione e la tipologia e le funzioni dei nuovi fabbricati eventualmente ammessi e gli interventi di recupero delle costruzioni presenti nelle zone di parco urbano.
Il piano attuativo -od il progetto- preciserà gli accessi, i parcheggi, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree di sosta, la vegetazione, i servizi confacenti all'uso del parco stesso.
Fge Parco pubblico urbano di valore ecologico e naturale
Si tratta delle aree destinate a parco urbano individuate dal Piano Strutturale d'Area nelle tavole 9 tra i beni territoriali del sistema insediativo per i quali si persegue la conservazione dell'assetto esistente caratterizzato da forte prevalenza di naturalità. Per queste vale quanto stabilito al precedente art. 41 per i beni territoriali del sistema insediativo.