Norme Tecniche di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica
Art. 1 campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95 e della L.R.T. nº 89/98.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla Legge 447/95 e dai relativi decreti di attuazione.
3. L'intento del Regolamento è quello di disciplinare i seguenti settori:
- a) le emissioni acustiche derivate da traffico veicolare, disciplinandone il controllo, il contenimento e l'abbattimento;
- b) le emissioni acustiche prodotte dall'attività che impiegano sorgenti sonore, disciplinandone il controllo, il contenimento e l'abbattimento;
- c) le emissioni acustiche prodotte dall'attività provenienti da spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- d) l'autorizzazione in deroga.
Art. 2 classificazione acustica e limiti di rumore
1. Di seguito si riporta la classificazione acustica del territorio comunale in zone omogenee individuate dal D.P.C.M. del 14.11.1997.
CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - aree d intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Sono definiti dalla Legge i valori limite come di seguito riportato.
Valori limite di emissione (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - art. 2).
Il valore limite di emissione rappresenta il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
I valori limite definiti dalla tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997 sono:
Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
---|---|---|
Diurno (6.00-22.00) | Notturno (22.00-6.00) | |
I Aree particolarmente protette | 45 | 35 |
II Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
III Aree di tipo misto | 55 | 45 |
IV Aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
V Aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
VI Aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |
Valori limite di immissione (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - art. 2).
Il valore limite di immissione rappresenta il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore in un ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
I valori limite di immissione sono distinti in:
- a) Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.
- b) Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo
Con riferimento al punto a), i valori limite assoluti di immissione sono definiti dalla tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997:
Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
---|---|---|
Diurno (6.00-22.00) | Notturno (22.00-6.00) | |
I Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
II Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
III Aree di tipo misto | 60 | 50 |
IV Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
V Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
VI Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |
I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture di trasporto e alle sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge 447/95, ed all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, in quanto all'interno di tali fasce sono validi i valori dettati dalle norme vigenti, ovvero dal D.P.C.M. n. 142 del 30/03/2004 (traffico veicolare), e dal D.P.C.M. n. 459 del 18/11/98 (traffico ferroviario).
All'esterno di tali fasce di pertinenza, le infrastrutture di trasporto devono rispettare i valori limite assoluti di immissione dell'area immediatamente confinante.
All'interno di tali fasce di pertinenza, le sorgenti diverse da quelle di cui sopra, devono rispettare singolarmente i valori limite di cui alla tabella B e nel loro insieme i valori limite di cui alla tabella C.
Con riferimento al punto b), i valori limite differenziali di immissione sono definiti all'Art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" come la differenza tra il livello equivalente di rumore all'interno degli ambienti abitativi, "rumore ambientale", ed il rumore "residuo" esterno e valgono:
- - 5 dB per il periodo diurno;
- - 3 dB per il periodo notturno.
Tali valori non si applicano:
- 1. nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;
- 2. nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
- - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- 3. alla rumorosità prodotta da:
- - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
Valori di attenzione (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - art. 2).
È il valore che individua il potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente. Il superamento del valore limite di attenzione rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico.
I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderati "A", riferiti al tempo a lungo termine TL, sono individuati all'art. 6 del D.P.C.M. 14/11/97, come segue:
- a) se riferiti ad una ora, i valori di cui alla tabella C (valori limite assoluti di immissione), sono aumentati di 10 dB per il periodo diurno (6:00 - 22:00) e di 5 dB, per il periodo notturno (22:00 - 6:00)
- b) se relativi ai tempi di riferimento, diurno (6:00 - 22:00) e notturno (22:00 - 6:00), i valori di attenzione sono quelli contenuti nella tabella C, cioè "valori limiti assoluti di immissione".
Con il superamento di uno dei due valori a e b, occorre adottare un apposito piano di risanamento previsto dall'art. 7 della Legge 447/95 ad esclusione delle aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie e stradali, in cui vale il superamento del solo valore previsto dal punto b, ad eccezione delle zone industriali (70 dB (A) sia di giorno che di notte).
I valori di attenzione, riferiti ad un'ora sono riportati nella tabella E, mentre riferiti al tempo di riferimento sono riportati nella tabella F.
Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
---|---|---|
Diurno (6.00-22.00) | Notturno (22.00-6.00) | |
I Aree particolarmente protette | 60 | 45 |
II Aree prevalentemente residenziali | 65 | 50 |
III Aree di tipo misto | 70 | 55 |
IV Aree di intensa attività umana | 75 | 60 |
V Aree prevalentemente industriali | 80 | 65 |
VI Aree esclusivamente industriali | 80 | 75 |
Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
---|---|---|
Diurno (6.00-22.00) | Notturno (22.00-6.00) | |
I Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
II Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
III Aree di tipo misto | 60 | 50 |
IV Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
V Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
VI Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |
Tali valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture derivante da traffico ferroviario e stradale.
Valori di qualità (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - art. 2).
I valori di qualità rappresentano i valori di rumore da ottenere nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge.
Tali valori sono riportati nella tabella D di cui all'Art. 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
Essi sono inferiori di 3 dB(A) di quelli contenuti nella tabella C "valori limite assoluti di immissione". Di seguito si riporta la tabella di riferimento.
Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
---|---|---|
Diurno (6.00-22.00) | Notturno (22.00-6.00) | |
I Aree particolarmente protette | 47 | 37 |
II Aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
IV Aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
V Aree prevalentemente industriali | 67 57 | |
VI Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |
Quadro sinottico di comparazione.
Per meglio confrontare le ultime tabelle sopra esposte, si riporta la seguente tabella riassuntiva di confronto:
Classi di destinazione d'uso del territorio | Emissione | Immissione | Attenzione | Qualità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diurno | nott. | diurno | nott. | diurno | nott. | diurno orario | nott. orario | diurno | nott. | |
I Aree particolarmente protette | 45 | 35 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 45 | 47 | 37 |
II Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 | 55 | 45 | 55 | 45 | 65 | 50 | 52 | 42 |
III Aree tipo misto | 55 | 45 | 60 | 50 | 60 | 50 | 70 | 55 | 57 | 47 |
IV Aree di intensa attività umana | 60 | 50 | 65 | 55 | 65 | 55 | 75 | 60 | 62 | 52 |
V Aree prevalentemente industriali | 65 | 55 | 70 | 60 | 70 | 60 | 80 | 65 | 67 | 57 |
VI Aree esclusivamente industriali | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 75 | 70 | 70 |
Art. 3 piani aziendali di risanamento acustico
Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art. 13 della L.R. n. 89/98, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.
Art. 4 valutazione di impatto acustico
Sono tenuti a presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico con i criteri indicati dalla D.G.R. n. 788 del 13.07.1999 i seguenti soggetti:
- - titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
- - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1996;
- - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.lsg. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- - discoteche;
- - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- - impianti sportivi e ricreativi;
- - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- - titolari di progetti per le quali, con motivata richiesta del Responsabile U.T.C. , la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale.
- - I richiedenti il rilascio:
- - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
Art. 5 valutazione clima acustico
Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie o atti edilizi così come previsti dalla normativa vigente, o di provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di insediamenti o immobili è fatto obbligo produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
- - scuole e asili nido;
- - ospedali;
- - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- - case di cura e riposo;
- - nuovi insediamenti residenziali realizzati nelle fasce di pertinenza, come identificato in allegato 2 al Piano Comunale di Classificazione Acustica, delle opere seguenti:
- - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie);
- - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- - nuovi insediamenti residenziali realizzati in prossimità delle opere seguenti:
- - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- - discoteche
- - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- - impianti sportivi e ricreativi.
La documentazione tecnica necessaria deve essere predisposta secondo i criteri indicati dalla D.G.R. n. 788 del 13.07.1999.