Norme Tecniche di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica

Art. 7 autorizzazione in deroga: generalità

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla Legge 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi qualora lo richiedano particolari esigenze. Il provvedimento di deroga sarà comunque subordinato alla limitazione al minimo del disturbo arrecato a terzi dalle attività temporanee.

Nel caso in cui sussistano i requisiti previsti dall'art. 11, ovvero per attività di durata massima 30 giorni lavorativi che si svolgano nei giorni, con orari e con modalità conformi a quanto agli art. 8 e 9, ed inoltre i lavori siano in aree di classe II ,III, IV e V, VI non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, si applica l'iter semplificato di cui all'art. 11.

Negli altri casi si applica l'iter ordinario di cui all'art. 12.

In ogni caso, il Comune registra le deroghe rilasciate su apposito registro.

Qualora, inoltre, si applichi l'iter ordinario (art. 12) il Comune deve acquisire parere dalla ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzativo.