Norme Tecniche di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica

Art. 10 limiti massimi di rumorosità

In deroga ai valori limite di immissione previsti dalla Legge per la zona, il limite massimo di emissione da non superare per le attività temporanee di cui all'art. 8 è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende misurato in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori maggiormente interessati dal disturbo. Nel caso di ristrutturazione interne il limite, misurato all'interno delle abitazioni, è di 65 dB(A).

I limiti della deroga sono sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

L'eventuale rilevazione fonometrica dovrà avvenire nell'arco continuativo di 15 minuti, esteso a 30 minuti nel caso di cantieri stradali; i risultati così ottenuti, eventualmente corretti secondo quanto previsto dal DM 16/03/98, dovranno essere confrontati con i valori limite sopra riportati.