Norme Tecniche di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica

Art. 17 aree destinate a spettacolo temporaneo - disciplina

L'uso di amplificatori delle sorgenti sonore e di sistemi di diffusione, ovvero qualsiasi attività di intrattenimento potenzialmente disturbante deve avvenire nel rispetto dei seguenti orari:

  • - Per luna park, parchi giochi e similari dalle ore 9:00 alle ore 24:00
  • - Per le feste popolari, religiose, politiche o sindacali e comunque per ogni altra manifestazione ricreativa, culturale o di intrattenimento organizzata all'aperto, nel rispetto degli orari previsti nelle singole autorizzazioni e/o comunicazioni di esercizio e comunque con termine non oltre le ore 24:00;
  • - Per trattenimenti musicali con utilizzo all'aperto di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 16:00-24:00;
  • - Per le aree adibite a spettacolo temporaneo collocate in prossimità di edifici scolastici l'orario di utilizzo deve essere stabilito in modo da risultare diverso dall'orario di fruizione dell'edificio scolastico stesso.

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A), misurati in facciata degli edifici disturbati.

Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Per i recettori sensibili eventualmente presenti esternamente all'area sono validi i limiti di zona (escluso il valore limite di immissione differenziale). In ogni caso, per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, ed i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.