Norme Tecniche di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica

Art. 2 classificazione acustica e limiti di rumore

1. Di seguito si riporta la classificazione acustica del territorio comunale in zone omogenee individuate dal D.P.C.M. del 14.11.1997.

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree d intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Sono definiti dalla Legge i valori limite come di seguito riportato.

Valori limite di emissione (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - art. 2).

Il valore limite di emissione rappresenta il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
I valori limite definiti dalla tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997 sono:

Tabella B. - VALORI LIMITE DI EMISSIONE -Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette4535
II Aree prevalentemente residenziali5040
III Aree di tipo misto5545
IV Aree di intensa attività umana6050
V Aree prevalentemente industriali6555
VI Aree esclusivamente industriali6565

Valori limite di immissione (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - art. 2).

Il valore limite di immissione rappresenta il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore in un ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
I valori limite di immissione sono distinti in:

  1. a) Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.
  2. b) Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo

Con riferimento al punto a), i valori limite assoluti di immissione sono definiti dalla tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997:

Tabella C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette5040
II Aree prevalentemente residenziali5545
III Aree di tipo misto6050
IV Aree di intensa attività umana6555
V Aree prevalentemente industriali7060
VI Aree esclusivamente industriali7070

I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture di trasporto e alle sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge 447/95, ed all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, in quanto all'interno di tali fasce sono validi i valori dettati dalle norme vigenti, ovvero dal D.P.C.M. n. 142 del 30/03/2004 (traffico veicolare), e dal D.P.C.M. n. 459 del 18/11/98 (traffico ferroviario).

All'esterno di tali fasce di pertinenza, le infrastrutture di trasporto devono rispettare i valori limite assoluti di immissione dell'area immediatamente confinante.

All'interno di tali fasce di pertinenza, le sorgenti diverse da quelle di cui sopra, devono rispettare singolarmente i valori limite di cui alla tabella B e nel loro insieme i valori limite di cui alla tabella C.

Con riferimento al punto b), i valori limite differenziali di immissione sono definiti all'Art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" come la differenza tra il livello equivalente di rumore all'interno degli ambienti abitativi, "rumore ambientale", ed il rumore "residuo" esterno e valgono:

  • - 5 dB per il periodo diurno;
  • - 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano:

  1. 1. nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;
  2. 2. nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
    • - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
    • - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
  3. 3. alla rumorosità prodotta da:
    • - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
    • - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
    • - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori di attenzione (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - art. 2).

È il valore che individua il potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente. Il superamento del valore limite di attenzione rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico.

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderati "A", riferiti al tempo a lungo termine TL, sono individuati all'art. 6 del D.P.C.M. 14/11/97, come segue:

  1. a) se riferiti ad una ora, i valori di cui alla tabella C (valori limite assoluti di immissione), sono aumentati di 10 dB per il periodo diurno (6:00 - 22:00) e di 5 dB, per il periodo notturno (22:00 - 6:00)
  2. b) se relativi ai tempi di riferimento, diurno (6:00 - 22:00) e notturno (22:00 - 6:00), i valori di attenzione sono quelli contenuti nella tabella C, cioè "valori limiti assoluti di immissione".

Con il superamento di uno dei due valori a e b, occorre adottare un apposito piano di risanamento previsto dall'art. 7 della Legge 447/95 ad esclusione delle aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie e stradali, in cui vale il superamento del solo valore previsto dal punto b, ad eccezione delle zone industriali (70 dB (A) sia di giorno che di notte).

I valori di attenzione, riferiti ad un'ora sono riportati nella tabella E, mentre riferiti al tempo di riferimento sono riportati nella tabella F.

Tabella E - VALORI DI ATTENZIONE - Leq in dB(A), riferiti ad 1 ora
Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette6045
II Aree prevalentemente residenziali6550
III Aree di tipo misto7055
IV Aree di intensa attività umana7560
V Aree prevalentemente industriali8065
VI Aree esclusivamente industriali8075
Tabella F - VALORI DI ATTENZIONE - Leq in dB(A), riferiti ai tempi di riferimento
Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette5040
II Aree prevalentemente residenziali5545
III Aree di tipo misto6050
IV Aree di intensa attività umana6555
V Aree prevalentemente industriali7060
VI Aree esclusivamente industriali7070

Tali valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture derivante da traffico ferroviario e stradale.

Valori di qualità (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - art. 2).

I valori di qualità rappresentano i valori di rumore da ottenere nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge. Tali valori sono riportati nella tabella D di cui all'Art. 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
Essi sono inferiori di 3 dB(A) di quelli contenuti nella tabella C "valori limite assoluti di immissione". Di seguito si riporta la tabella di riferimento.

Tabella G - VALORI DI QUALITÀ - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento
Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette4737
II Aree prevalentemente residenziali5242
IV Aree di intensa attività umana6252
V Aree prevalentemente industriali67 57
VI Aree esclusivamente industriali7070

Quadro sinottico di comparazione.

Per meglio confrontare le ultime tabelle sopra esposte, si riporta la seguente tabella riassuntiva di confronto:

Valori limite delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 14/11/97) - Leq in dB (A)
Classi di destinazione d'uso del territorio Emissione Immissione Attenzione Qualità
diurno nott. diurno nott. diurno nott. diurno orario nott. orario diurno nott.
I Aree particolarmente protette45355040504060454737
II Aree prevalentemente residenziali50405545554565505242
III Aree tipo misto55456050605070555747
IV Aree di intensa attività umana60506555655575606252
V Aree prevalentemente industriali65557060706080656757
VI Aree esclusivamente industriali65657070707080757070