Norme Tecniche di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica
Art. 4 valutazione di impatto acustico
Sono tenuti a presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico con i criteri indicati dalla D.G.R. n. 788 del 13.07.1999 i seguenti soggetti:
- - titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
- - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1996;
- - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.lsg. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- - discoteche;
- - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- - impianti sportivi e ricreativi;
- - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- - titolari di progetti per le quali, con motivata richiesta del Responsabile U.T.C. , la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale.
- - I richiedenti il rilascio:
- - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.