Norme Tecniche di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica

Art. 4 valutazione di impatto acustico

Sono tenuti a presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico con i criteri indicati dalla D.G.R. n. 788 del 13.07.1999 i seguenti soggetti:

  • - titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
    • - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1996;
    • - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
    • - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.lsg. n. 285/1992 e successive modificazioni;
    • - discoteche;
    • - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
    • - impianti sportivi e ricreativi;
    • - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
  • - titolari di progetti per le quali, con motivata richiesta del Responsabile U.T.C. , la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale.
  • - I richiedenti il rilascio:
    • - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
    • - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
    • - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.