Norme Tecniche di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica

Sezione 1 cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 7 autorizzazione in deroga: generalità

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla Legge 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi qualora lo richiedano particolari esigenze. Il provvedimento di deroga sarà comunque subordinato alla limitazione al minimo del disturbo arrecato a terzi dalle attività temporanee.

Nel caso in cui sussistano i requisiti previsti dall'art. 11, ovvero per attività di durata massima 30 giorni lavorativi che si svolgano nei giorni, con orari e con modalità conformi a quanto agli art. 8 e 9, ed inoltre i lavori siano in aree di classe II ,III, IV e V, VI non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, si applica l'iter semplificato di cui all'art. 11.

Negli altri casi si applica l'iter ordinario di cui all'art. 12.

In ogni caso, il Comune registra le deroghe rilasciate su apposito registro.

Qualora, inoltre, si applichi l'iter ordinario (art. 12) il Comune deve acquisire parere dalla ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzativo.

Art. 8 impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili, aventi carattere temporaneo stagionale e/o provvisorio, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere posizionate in modo tale da mitigare il più possibile la rumorosità nell'area limitrofa.

Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 9 Orari

L'attivazione di macchine rumorose ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, con inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 19:00.

È fatta salva inoltre la possibilità dell'Ufficio Tecnico di concedere deroghe ai termini di cui sopra in caso di lavori di pubblica utilità che debbano essere portati a compimento con urgenza, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 13.

Art. 10 limiti massimi di rumorosità

In deroga ai valori limite di immissione previsti dalla Legge per la zona, il limite massimo di emissione da non superare per le attività temporanee di cui all'art. 8 è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende misurato in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori maggiormente interessati dal disturbo. Nel caso di ristrutturazione interne il limite, misurato all'interno delle abitazioni, è di 65 dB(A).

I limiti della deroga sono sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

L'eventuale rilevazione fonometrica dovrà avvenire nell'arco continuativo di 15 minuti, esteso a 30 minuti nel caso di cantieri stradali; i risultati così ottenuti, eventualmente corretti secondo quanto previsto dal DM 16/03/98, dovranno essere confrontati con i valori limite sopra riportati.

Art. 11 modalità di concessione dell'autorizzazione in deroga - iter semplificato

Per le attività lavorative, che non superano i 5 giorni lavorativi, sarà incluso nel testo dell'autorizzazione o concessione (ovvero nella Dichiarazione Inizio Attività, per presa visione) quanto previsto dall'allegato 1 della presente.

Per le attività lavorative che superano i 5 giorni lavorativi fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi, è necessario che il titolare o avente titolo dell'attività, presenti al sig. Sindaco, la seguente documentazione, al fine dell'autorizzazione alla deroga ai valori limite di zona (iter semplificato):

  1. 1. una relazione che attesti che i macchinari e le attrezzature tecnologiche utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa nazionale;
  2. 2. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
  3. 3. un lista di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
  4. 4. una planimetria dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione maggiormente disturbati

I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3, dovranno essere redatti da un tecnico abilitato incaricato dal Committente.

Art. 12 modalità di concessione dell'autorizzazione in deroga - iter ordinario

Per le attività lavorative per le quali ai sensi dell'art. 7 debba essere applicato l'iter ordinario, è necessario che il titolare o avente titolo dell'attività, presenti al sig. Sindaco, la seguente documentazione, al fine dell'autorizzazione alla deroga ai valori limite di zona:

  1. 1. una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, contenente:
    1. 1.1. un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
    2. 1.2. una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione che risultano potenzialmente disturbati;
    3. 1.3. la durata prevista del cantiere;
    4. 1.4. se del caso, l'eventuale articolazione temporale delle varie attività del cantiere;
    5. 1.5. i limiti richiesti e la loro motivazione, eventualmente diversi per le varie attività previste;
  2. 2. una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;

I documenti sopra elencati dovranno essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98.

Art. 13 emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità delle popolazione, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sono, in particolare, esonerate dalla presentazione della richiesta in deroga le seguenti ditte o enti, in quanto abilitati ad operare per urgenze di pubblica utilità:

  • - Publiacqua;
  • - ENEL;
  • - Telecom Italia;
  • - Consiag reti;

Sezione 2 spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobili, ovvero all'aperto

Art. 14 definizione

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.) quando non superino complessivamente le 30 giornate in un anno.

Art. 15 aree destinate a spettacolo temporaneo - generalità

Le attività che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate dall'art. 16, devono svolgersi in accordo a quanto previsto all'art. 18 del presente regolamento (iter semplificato), qualora non siano comportino il superamento dei limiti individuati dall'art. 17.

Se al contrario le attività di cui sopra comportano il superamento dei limiti previsti all'art. 17, ovvero si svolgono in aree diverse da quelle di cui all'art. 16, queste sono sottoposte ad autorizzazione secondo quanto previsto dal successivo art. 19 (iter ordinario).

In ogni caso, il Comune registra le deroghe rilasciate su apposito registro. Qualora, inoltre, si applichi l'iter ordinario (art. 19) il Comune deve acquisire parere dalla ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzativo.

Art. 16 localizzazione delle aree

Salvo quanto previsto dall'art. 14 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio. Un elenco di tali aree è riportato all'art. 6.

Art. 17 aree destinate a spettacolo temporaneo - disciplina

L'uso di amplificatori delle sorgenti sonore e di sistemi di diffusione, ovvero qualsiasi attività di intrattenimento potenzialmente disturbante deve avvenire nel rispetto dei seguenti orari:

  • - Per luna park, parchi giochi e similari dalle ore 9:00 alle ore 24:00
  • - Per le feste popolari, religiose, politiche o sindacali e comunque per ogni altra manifestazione ricreativa, culturale o di intrattenimento organizzata all'aperto, nel rispetto degli orari previsti nelle singole autorizzazioni e/o comunicazioni di esercizio e comunque con termine non oltre le ore 24:00;
  • - Per trattenimenti musicali con utilizzo all'aperto di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 16:00-24:00;
  • - Per le aree adibite a spettacolo temporaneo collocate in prossimità di edifici scolastici l'orario di utilizzo deve essere stabilito in modo da risultare diverso dall'orario di fruizione dell'edificio scolastico stesso.

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A), misurati in facciata degli edifici disturbati.

Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Per i recettori sensibili eventualmente presenti esternamente all'area sono validi i limiti di zona (escluso il valore limite di immissione differenziale). In ogni caso, per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, ed i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

Art. 18 aree destinate a spettacolo temporaneo - iter semplificato

L'uso delle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 è subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune, contenente la seguente documentazione:

  • - Una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali di cui all'art. 17;
  • - Un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo

Art. 19 aree destinate a spettacolo temporaneo - iter ordinario

Se le attività di cui sopra comportano il superamento dei limiti previsti all'art. 17, ovvero si svolgono in aree diverse da quelle di cui all'art. 16, queste sono sottoposte ad autorizzazione da presentare al sig. Sindaco al fine della deroga ai valori limite di zona, contenente la seguente documentazione:

  1. 1. una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, contenente:
    1. a) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
    2. b) una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione che risultano potenzialmente disturbati;
    3. c) la durata prevista della manifestazione;
    4. d) i limiti richiesti e la loro motivazione, eventualmente diversi per le varie attività previste; I documenti sopra dovranno essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98.