Norme Tecniche di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica

Art. 14 definizione

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.) quando non superino complessivamente le 30 giornate in un anno.

Art. 15 aree destinate a spettacolo temporaneo - generalità

Le attività che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate dall'art. 16, devono svolgersi in accordo a quanto previsto all'art. 18 del presente regolamento (iter semplificato), qualora non siano comportino il superamento dei limiti individuati dall'art. 17.

Se al contrario le attività di cui sopra comportano il superamento dei limiti previsti all'art. 17, ovvero si svolgono in aree diverse da quelle di cui all'art. 16, queste sono sottoposte ad autorizzazione secondo quanto previsto dal successivo art. 19 (iter ordinario).

In ogni caso, il Comune registra le deroghe rilasciate su apposito registro. Qualora, inoltre, si applichi l'iter ordinario (art. 19) il Comune deve acquisire parere dalla ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzativo.

Art. 16 localizzazione delle aree

Salvo quanto previsto dall'art. 14 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio. Un elenco di tali aree è riportato all'art. 6.

Art. 17 aree destinate a spettacolo temporaneo - disciplina

L'uso di amplificatori delle sorgenti sonore e di sistemi di diffusione, ovvero qualsiasi attività di intrattenimento potenzialmente disturbante deve avvenire nel rispetto dei seguenti orari:

  • - Per luna park, parchi giochi e similari dalle ore 9:00 alle ore 24:00
  • - Per le feste popolari, religiose, politiche o sindacali e comunque per ogni altra manifestazione ricreativa, culturale o di intrattenimento organizzata all'aperto, nel rispetto degli orari previsti nelle singole autorizzazioni e/o comunicazioni di esercizio e comunque con termine non oltre le ore 24:00;
  • - Per trattenimenti musicali con utilizzo all'aperto di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 16:00-24:00;
  • - Per le aree adibite a spettacolo temporaneo collocate in prossimità di edifici scolastici l'orario di utilizzo deve essere stabilito in modo da risultare diverso dall'orario di fruizione dell'edificio scolastico stesso.

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A), misurati in facciata degli edifici disturbati.

Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Per i recettori sensibili eventualmente presenti esternamente all'area sono validi i limiti di zona (escluso il valore limite di immissione differenziale). In ogni caso, per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, ed i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

Art. 18 aree destinate a spettacolo temporaneo - iter semplificato

L'uso delle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 è subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune, contenente la seguente documentazione:

  • - Una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali di cui all'art. 17;
  • - Un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo

Art. 19 aree destinate a spettacolo temporaneo - iter ordinario

Se le attività di cui sopra comportano il superamento dei limiti previsti all'art. 17, ovvero si svolgono in aree diverse da quelle di cui all'art. 16, queste sono sottoposte ad autorizzazione da presentare al sig. Sindaco al fine della deroga ai valori limite di zona, contenente la seguente documentazione:

  1. 1. una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, contenente:
    1. a) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
    2. b) una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione che risultano potenzialmente disturbati;
    3. c) la durata prevista della manifestazione;
    4. d) i limiti richiesti e la loro motivazione, eventualmente diversi per le varie attività previste; I documenti sopra dovranno essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98.