Norme Tecniche di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica

Art. 23 sanzioni

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/95 e all'art. 17 della L.R. n. 89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 24 revoca autorizzazioni

Il persistente mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.