Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 33 Viabilità non meccanizzata

1 Sono compresi i sentieri, i percorsi pedonali, le piste ciclabili.

2 Sentieri e percorsi pedonali:

  1. a) sono individuati con apposito simbolo (Tavv. 1:2.000 e 1:5.000) i sentieri e i percorsi pedonali di nuovo impianto o per i quali sono indicati interventi di riqualificazione, valorizzazione, recupero. Per tali interventi valgono i seguenti criteri:
    • - utilizzazione dei tracciati esistenti o abbandonati;
    • - dotazione di opportuna segnaletica turistica che ne evidenzi il tracciato e i recapiti;
    • - dotazione di segnaletica didattica in relazione alla loro funzione;
    • - realizzazione di piazzole di sosta e belvedere;
  2. b) nell'ambito dei progetti di attuazione, specifiche disposizioni definiranno le modalità per impedire l'accesso agli autoveicoli, la protezione dei percorsi in sede mista, le pavimentazioni, le alberature e le attrezzature di corredo. I progetti dovranno prevedere, inoltre, la segnaletica atta a sottolineare la natura dei percorsi stessi, l'eventuale presenza di a lberature che ne definiscano meglio il tracciato. Qualora l'AC lo ritenga opportuno i percorsi pedonali potranno essere affiancati da piste ciclabili realizzate in sede propria e pavimentate in materiale idoneo;
  3. c) fatto salvo quanto indicato nei precedenti commi del presente Articolo, sono ammessi interventi di manutenzione (Art. 7 comma 2 delle presenti NTA) e lievi adeguamenti dei tracciati. Sono ammessi tracciati di nuovo impianto ove indicato dalle Tavole del RU. d) gli interventi riguardanti i percorsi pedonali dovranno essere attuati con il criterio dell'intervento leggero. È ammesso il miglioramento del fondo stradale e/o l'adeguamento con la realizzazione di manto di materiale permeabile, ciottoli, porfido, ecc.) e la delimitazione con bordi e cordoli. I percorsi pedonali di nuova realizzazione, se non affiancati a viabilità meccanizzata, dovranno avere una larghezza non inferiore a m. 3,00 per consentire il transito lento a mezzi di emergenza. Gli elementi di ingombro (alberi, impianti di illuminazione e informazione, raccolta rifiuti) dovranno essere collocati all'esterno della sede del percorso. All'interno delle aree urbane la superficie dei percorsi dovrà essere in materiale a ntisdrucciolevole, regolare e compatta e comunque costituita da materiali diversi dalle sedi stradali. Nelle aree di verde pubblico dovranno essere utilizzati: legno, tartan, pietra, terra stabilizzata, autobloccanti.

3 Piste ciclabili e percorsi ciclopedonali

  1. a) sono individuati con apposito simbolo nelle Tavv. 1:2.000 e 1:5.000;
  2. b) le piste ciclabili dovranno avere larghezza non inferiore a m. 1,50 se a senso unico e m. 2,50 se a doppio senso. I raggi di curvatura non dovranno essere inferiore a m. 15,00. Le pendenza non dovranno superare il 3%. Sono consentite pendenze fino all'8% unicamente per brevi tratti. Le pavimentazioni consentite sono: terra stabilizzata, resine acriliche, asfalti colorati, elementi prefabbricati in cemento vibrocompresso;
  3. c) quando le piste ciclabili affiancano strade carrabili devono essere separate mediante segnaletica orizzontale e verticale o, se lo spazio è sufficiente, con aiuole di protezione;
  4. d) i percorsi ciclopedonali dovranno avere, quando possibile, larghezza minima ml. 4,00.
    Dovranno essere realizzati in sede propria, potranno, in mancanza di alternative, essere realizzati sulle carreggiate e i marciapiedi di strade esistenti, in tal caso la larghezza minima è di ml. 2,50.