Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

ALLEGATO D Regole per l'esecuzione di interventi di recupero, riordino o miglioramento fondiario e di trasformazione del tipo d'uso dei suoli agricoli

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1 L'ambito di applicazione è costituito dalle aree inserite dal PS nel Sistema Ambientale di cui agli Artt. 17 e seguenti dello stesso, ad eccezione delle aree ricadenti entro il perimetro dell'ANPIL Monteferrato per le quali mantiene validità la disciplina della DCR 67/96, di quelle classificate come emergenze e sottoposte a gestione particolare ai sensi dell'Art. 39 comma 3 della LR 1/05 e successive modificazioni, di quelle inserite nell'ANPIL dei Monte della Calvana.

2 A norma di quanto previsto all'Art. 17 comma 5 del PS, ogni intervento che comporti modificazione dello stato dei luoghi ricadenti entro il Sistema Ambientale tale da produrre effetti in termini paesaggistici o di governo delle acque, dovrà essere sottoposto alla preventiva a utorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Sono comunque esclusi gli interventi finalizzati alla gestione agricolo-forestale ordinaria (tagli colturali, rotazioni agrarie).

3 Gli interventi sono senz'altro ammissibili quando ricorrano le seguenti condizioni:

  1. a) interessino superfici di territorio agricolo non superiore ai 1.000 mq., a condizione che la trasformazione non sia finalizzata all'impianto di un vigneto specializzato o altra coltura legnosa allevata in filare a spalliera;
  2. b) quando la superficie sia superiore ai 1.000 mq. e siano comunque rispettate le seguenti condizioni:
    1. b1) abbiano per obiettivo la costituzione di olivete su terreni precedentemente destinati a seminativo, prato, pascolo o altra destinazione d'uso agricola;
    2. b2) prevedano l'inerbimento stabile delle superfici oggetto di trasformazione;
    3. b3) non producano l'eliminazione di terrazzamenti, la modifica della rete di regimazione idraulica preesistente, la riduzione delle formazioni vegetali non colturali presenti (siepi, filari arborati), il taglio o lo sradicamento di qualsiasi pianta a fusto legnoso di età superiore a 50 anni (olivi, altre piante da frutto, arbusti o alberi forestali di cui all'Allegato A della LR 39/00 e successive modificazioni);
    4. b4) sia mantenuta la possibilità di percorrenza pedonale, ciclabile o equestre della viabilità agricola;

4 Qualora anche una sola delle condizioni elencate in precedenza non venga rispettata, il promotore dell'intervento dovrà presentare all'Amministrazione Comunale specifica richiesta di a utorizzazione a cui allegare un progetto, a firma di tecnico abilitato, che evidenzi almeno le seguenti tematiche:

  1. a) inquadramento territoriale delle aree di intervento (con riferimento alle tavole del PS e del RU);
  2. b) descrizione dello stato dei luoghi (con particolare riguardo alla presenza dei manufatti e degli elementi vegetali citati al punto 3;
  3. c) descrizione dei lavori da eseguire;
  4. d) criteri e parametri di dimensionamento della rete di regimazione idraulica superficiale al fine della conservazione del suolo agricolo e per evitare che dagli interventi derivino aumenti del deflusso superficiale rispetto alle condizioni preesistenti (i calcoli idraulici dovranno essere impostati tenendo conto di piogge critiche con tempo di ritorno duecentennale).

5 Nel caso in cui le aree oggetto di trasformazione riguardino terreni inseriti nella IVº e Vº classe di capacità d'uso del territorio agricolo ("Carta della capacità d'uso del territorio agricolo" del PS), il progetto d'intervento dovrà essere corredato da apposita valutazione dei rischi potenziali di dissesto idrogeologico derivanti dalla esecuzione degli interventi ed evidenziare le conseguenti misure di mitigazione da attuare.

6 I richiedenti degli interventi dovranno specificamente impegnarsi a condurre i terreni risultanti dai lavori, nonché gli altri in loro possesso, secondo le pratiche di Buona Pratica Agricola contenute nel PSR della Regione Toscana (formulato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/99) di cui verrà loro consegnata copia al momento del rilascio dell'autorizzazione.

7 Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori adempimenti di legge in materia di vincolo idrogeologico e/o forestale (LR39/00 e successive modificazioni).

8 Sanzioni. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui sopra sarà passibile di sanzioni che verranno stabilite dall'AC.

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