Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 5.6 Interventi su edifici e complessi diruti

1 È consentita la ricostruzione di edifici di remota origine totalmente o parzialmente distrutti a condizione che sia prodotta dall'avente titolo documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato originario. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali riscontrabili in loco nonché da documentazione grafica e/o fotografica significativa sia per il riferimento dimensionale che per la precisa collocazione dell'edificio.

2 La ricostruzione avverrà attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla documentazione delle parti mancanti. Tale documentazione consisterà nel reperimento di materiali iconografici storici e nell'analisi delle parti residuali che possano suggerire la morfologia di quelle mancanti ovvero, nel caso in cui non si riescano a reperire immagini o simili, o se tali fonti non fossero sufficienti a descrivere il manufatto, nella produzione di una "relazione tipologica" che attesti il tipo di edificio di cui si trattava, le sue funzioni e quant'altro necessario a farne comprendere il passato utilizzo. La relazione dovrà obbligatoriamente contenere uno studio tipologico degli edifici limitrofi o simili, per forme e funzioni, tipici del contesto territoriale di riferimento, a quello in oggetto ed utilizzati allo stesso scopo. Tale analisi mirerà ad individuare i caratteri ricorrenti come consistenza, caratteristiche formali e costruttive dell'edificio e degli elementi caratterizzanti come le aperture e gli altri elementi dei prospetti e degli spazi esterni, distribuzione originaria degli spazi interni, particolari decorativi, materiali e tecniche di finitura.

3 Costituiranno inoltre elemento di valutazione per il recupero degli edifici e complessi diruti la presenza e la condizione dei collegamenti viari, l'effettiva possibilità di reperimento, utilizzo ed ubicazione delle reti di approvvigionamento idrico, elettrico, ecc nonché l'effettiva possibilità di smaltimento dei reflui. Costituiranno inoltre elementi di valutazione la necessità di realizzare porzioni consistenti di nuova viabilità e parcheggi e il numero delle unità edilizie ottenuto, al fine di salvaguardare le aree ove i progetti insistono.

4 Sono fatte salve le disposizioni settoriali a tutela degli interessi differenziati sussistenti sul bene e sull'area interessata.

5 Le presenti disposizioni si applicano anche agli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina delle singole UTOE o dall'Allegato A delle presenti norme.

6 È facoltà dell'AC richiedere l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo tramite a pprovazione di piano di recupero ai sensi dell'art. 9 delle presenti norme.