Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 30 Aree dei Servizi di uso pubblico (S)

1 Aree destinate a servizi di uso pubblico che contribuiscono al soddisfacimento degli standard.

2 In base agli usi specifici sono articolate in:

Sl
Servizi sociali;
Sch
Servizi per il culto;
Sr
Servizi ricreativi, culturali e per la formazione;
Sh
Servizi socio-sanitari;
Si
Servizi per l'istruzione di base;
Ss
Servizi sportivi;
Sa
Servizi di accoglienza;
Sp
Servizi per l'industria;
St
Servizi tecnologici e tecnico-amministrativi;
Sc
Servizi cimiteriali.

Le suddette aree sono individuate sulle Tavole "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi" in scala 1:2.000 dalla specifica sigla. L'eventuale numero apposto alla sigla indica la presenza di norme specifiche.

3 Nell'ambito di ciascuna area è sempre ammessa la presenza di altri servizi di uso pubblico purché compatibili con la destinazione prevalente.

4 Il RU indica come aree di servizi aree già destinate a questo uso e altre di nuovo impianto.

5 Per le seguenti aree: Sl (servizi sociali); Sr (servizi ricreativi, culturali e per la formazione); Sh (servizi socio-sanitari); Sa (servizi di accoglienza) l'AC potrà consentire il cambio di destinazione dall'uno all'altro dei servizi sopra elencati senza che questo costituisca variante al presente RU.

6 Sono consentiti solo impianti e costruzioni necessari all'uso al quale le singole aree sono destinate. Le nuove costruzioni dovranno essere dimensionate tenendo conto dell'effettiva necessità e funzionalità nel rispetto dei valori ambientali e del contesto urbanistico. Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle sistemazioni esterne (pavimentazioni, piantumazioni, recinzioni, elementi di arredo urbano e illuminazione). L'A.C. potrà autorizzare in tali aree, per motivate ragioni di pubblica utilità, la realizzazione di servizi tecnologici e impianti per la distribuzione di acqua, energia e gas.

7 Per tutti gli edifici esistenti, salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia (Art. 5.2 delle presenti NTA). Gli edifici appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale sono specificamente disciplinati in riferimento alla classe di appartenenza.

8 Tutti gli edifici specialistici dovranno avere caratteristiche tipologiche riconoscibili e unitarie. Dovranno essere facilmente accessibili e dotati dei servizi necessari.

9 Gli interventi sono attuati per intervento diretto pubblico o privato convenzionato.

10 Gli edifici di proprietà di Enti o Associazioni che svolgono attività di interesse sociale sono a ssimilati ad edifici di interesse pubblico. Agli effetti dell'edificabilità gli interventi relativi a questa categoria di edifici sono condizionati solo al rispetto delle esigenze funzionali legate all'espletamento dell'attività di interesse sociale salvo comunque il rispetto dei valori storici ed ambientali dell'intorno.

11 Per l'attuazione e la gestione delle attrezzature e degli impianti, l'AC potrà stipulare con i soggetti attuatori apposite convenzioni che dovranno garantire l'uso pubblico delle attrezzature, le modalità di manutenzione degli edifici e delle aree di pertinenza.

12 L'A.C., senza procedere all'esproprio, potrà convenzionare con i proprietari l'uso pubblico degli edifici e delle aree e disciplinarne la gestione e la manutenzione.