Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 38.14 AT6 - Parco la Collina
1 Obiettivi
Realizzazione di Parco a destinazione sportiva, ricreative e per attività di tempo libero.
2 Interventi previsti
AS2
Valgono le disposizioni dell'Art. 22.1 comma 2 delle presenti NTA.
AS3
Valgono le disposizioni dell'Art. 22.1 comma 3 delle presenti NTA con le seguenti indicazioni:
- - realizzazione di impianti aperti per attività sportive compatibili con i caratteri morfologici e paesistici dell'area;
- - non sono ammesse coperture neanche stagionali degli impianti;
- - per gli edifici esistenti, appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale (n. 48), sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia leggera (classe c, di cui al comma 6 dell'Art. 5.1 delle presenti NTA) finalizzati alla destinazione per attrezzature di ristoro e di supporto al Parco e alla residenza legata a tale destinazione; si segnala la presenza dell'antico stemma in pietra della Badia di Vaiano (XV secolo) raffigurante l'alfa e l'omega, unico esemplare esistente nell'area.
AS5
Valgono le disposizioni dell'Art. 22.1 comma 5 delle presenti NTA con le seguenti indicazioni: per l'area di emergenza naturalistica "Fustaia di cedro dell'Atlante" valgono gli indirizzi integrativi alla disciplina di cui alla DCR 67/96 indicati all'Art. 22 comma 3 del PS.
3 Strumento attuativo
Sarà definito dal Programma di Attuazione di Settore di cui all'Art. 38 comma 2 b) delle presenti NTA.
4 Norme transitorie
Fino all'attuazione degli interventi per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino al risanamento conservativo con esclusione della manutenzione straordinaria (Art. 5.1 comma 3 delle presenti NTA).